Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

PROCEDIMENTI INNANZI LA CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI SAN MARINO

Definizioni

  1. per “Corte”, si intende la “Corte per il trust ed i rapporti fiduciari” di cui alla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1;
  2. per “Cancelleria”, si intende la Cancelleria della Corte;
  3. per “Presidente”, si intende il Presidente della Corte;
  4. per “Rapporti Fiduciari”, si intendono i rapporti giuridici rientranti nella competenza della Corte;
  5. per “imposta giudiziale”, si intende l’imposta giudiziale di cui alla Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche e integrazioni.

Proposizione della causa

Le azioni relative a Rapporti Fiduciari si propongono con citazione, contenente le domande e le loro ragioni di fatto e di diritto, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che l’attore acclude alla citazione.

La citazione è depositata presso la Cancelleria, unitamente, a pena di improcedibilità, alla prova del versamento:

  1. dell’imposta giudiziale;
  2. dei diritti di cancelleria nell’ammontare periodicamente determinato dal Presidente, in via generale, anche in relazione al valore della causa.

La Cancelleria forma il fascicolo di causa e lo presenta senza ritardo al Presidente.
Il Presidente, accertato l’omesso totale o parziale versamento dell’imposta giudiziale e dei diritti di cancelleria, concede alla parte inadempiente il termine di venti giorni correnti per provvedere al pagamento e sanare, in tal modo, l’atto improcedibile.

Conflitti di competenza

Qualora il Presidente ritenga che la causa non rientri nella competenza della Corte ne informa immediatamente il Magistrato Dirigente del Tribunale e, qualora questi concordi, lo comunica alla parte istante, invitandola a proporre la causa dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Egualmente procede il Magistrato Dirigente, nel caso inverso, qualora la questione sia sollevata da un Commissario della Legge del Tribunale.
In caso di conflitto fra il Magistrato Dirigente e il Presidente della Corte, il conflitto è devoluto al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Si applicano in quanto compatibili le norme sul conflitto di giurisdizione di cui alla Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 e successive modifiche ed integrazioni.

Inizio del procedimento

Il Presidente, con decreto non impugnabile:

  1. autorizza la citazione, fissa l’udienza di costituzione e l’udienza per la contestazione orale della lite,  determina la lingua o le lingue del procedimento in ragione del collegamento più stretto che ha la lingua con i fatti di causa e le parti e decide se la causa deve essere decisa dalla Corte per mezzo di un singolo Giudice o da un collegio, del quale indica i componenti e il presidente dello stesso, o in piena Corte;
  2. determina la parte variabile del compenso dovuto al Giudice o al collegio di Giudici che decideranno la causa;
  3. determina la somma, variabile in funzione della complessità della vertenza e/o del valore della stessa e conformemente ai criteri generali, che la parte istante è tenuta a versare entro sette giorni, a pena di improcedibilità, in relazione al complessivo compenso ed al rimborso spese dovuti al Giudice o al collegio di Giudici che decideranno la causa. La predetta somma è determinata dal Presidente applicando una maggiorazione, nella percentuale variabile dal 10% al 20%, sugli oneri sostenuti dall’Erario per i compensi ed i rimborsi spese in favore dei Giudici nonché per le spese di cancelleria;
  4. stabilisce le modalità di custodia del fascicolo di causa e della sua consultazione da parte degli avvocati;
  5. comunica al convenuto l’invito a costituirsi, significandogli che in difetto di costituzione tutte le notifiche successive, escluse solamente quelle delle domande nuove e della sentenza, gli saranno validamente eseguite ad valvas.

Non si applica l’articolo 5 della Legge 21 ottobre 1988 n.106.
La rappresentanza in giudizio, anche per quanto riguarda avvocati forensi, è disciplinata dalle regole della procedura civile sammarinese.

Termini

Il computo di qualsiasi termine avviene in giorni correnti con riferimento ai giorni di calendario.
I termini che scadono in un giorno nel quale non sono aperti gli uffici giudiziari scadono nel successivo giorno di apertura.

Notificazioni

Il Presidente dispone sulle modalità di notifica; può disporre che le notificazioni avvengano per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, di corriere con prova di ricevimento, di raccomandata con ricevuta di ritorno o di altri modi, diversi da quelli tipici previsti dalla procedura civile ordinaria. La notifica è disposta in queste forme tutte le volte che il destinatario non sia residente o domiciliato nella Repubblica oppure tutte le volte in cui lo consiglino circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.
Il Presidente può consentire che una notificazione avvenga nelle forme proprie dello Stato nel quale essa debba essere eseguita.
Tutti i provvedimenti emessi dal Presidente o dalla Corte sono notificati d’ufficio, così come gli atti di parte di cui il Presidente ordini la notifica.
Qualora sia stato nominato un Agente Residente nella Repubblica, ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n.42, tutti gli atti del processo, incluse le sentenze, possono essere notificati al trustee ed al guardiano presso l’Agente Residente, con gli stessi effetti della notifica eseguita personalmente a costoro.
Le parti costituite in giudizio si intendono elettivamente domiciliate in San Marino, presso lo studio del proprio avvocato. La notifica presso tale domicilio produce gli effetti della notifica eseguita personalmente alla parte. La parte che revoca il proprio domicilio resterà comunque lì domiciliata ai fini del procedimento sino alla elezione del nuovo.
Nessun atto processuale deve essere obbligatoriamente notificato in mani proprie del destinatario e non si applica alle notifiche effettuate ai sensi del presente decreto delegato la Rub. III, lib. II delle Leges Statutae nella parte che dispone la ripetizione della notifica ove non avvenuta in mani proprie. La notifica in mani proprie è, comunque, sempre valida.

Misure cautelari e provvisorie

Una parte può chiedere al Presidente, anteriormente alla prima udienza e successivamente in qualunque fase del procedimento, di pronunciare, in via cautelare e provvisoria, qualsiasi provvedimento previsto dalla procedura civile ordinaria o di imporre o proibire una condotta in tutti i casi in cui vi sia il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto vantato in giudizio, questo subisca un pregiudizio irreparabile.
Il Presidente provvede dopo avere assunto sommarie informazioni e,  ove  lo   creda opportuno, sentita la persona contro cui il provvedimento è richiesto. Qualora provveda senza avere sentito tale persona, fissa un’udienza per la comparizione delle parti entro un termine non superiore a ventuno giorni. In tale udienza, conferma, modifica o revoca il provvedimento. Il Presidente può imporre al ricorrente di prestare cauzione.
Su richiesta di parte, il Presidente fissa, con decreto costituente titolo esecutivo, la somma di denaro dovuta dal destinatario del provvedimento al richiedente in caso di inosservanza o di ritardata osservanza del provvedimento avuto riguardo al pregiudizio che l’inosservanza o la ritardata osservanza produrrebbe e al valore della causa.
I provvedimenti del Presidente non sono soggetti a reclamo, ma possono essere revocati o modificati dal Presidente in corso di causa o dal Giudice con la decisione che statuisce sul merito.

Procedimento

All’udienza fissata per la costituzione delle parti, l’attore ha l’onere di riprodurre la citazione ed il convenuto ha la facoltà di depositare una memoria per eccepire e rispondere, contenente tutte le proprie difese rispetto ai fatti e alle ragioni dell’attore nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che acclude alla memoria e le eventuali domande riconvenzionali.
Una parte, qualora richiesta dall’altra parte o dalla Corte di produrre un documento, anche se non comune alle parti, può produrlo in un plico sigillato, rimettendo alla Corte se aprirlo e se renderne noto il contenuto alle altre parti.

All’udienza fissata per la contestazione orale della lite:

  1. la Corte:
    1. decide qualsiasi questione sollevata dalle parti circa la regolarità del contradditorio;
    2. può richiedere chiarimenti sui fatti e indicare le questioni delle quali ritiene necessaria la trattazione;
  2. le parti, sotto la direzione della Corte:
    1. producono documenti;
    2. formulano compiutamente e definitivamente le proprie domande ed eccezioni;
    3. richiedono l’ammissione dei mezzi di prova.

Al termine dell’udienza la Corte:

  1. con decreto sempre modificabile nel corso del procedimento, si pronuncia sulle richieste di prova e fissa, sentite le parti, il calendario e le modalità della assunzione delle prove e, ove lo ritenga, dell’interrogatorio di una o più parti;
  2. ovvero fissa l’udienza di discussione orale ai sensi del seguente articolo 9;
  3. ovvero trattiene la causa per la decisione.

Qualora la causa non sia stata assegnata a un singolo Giudice, la Corte può designare un Giudice alla assunzione delle prove.

Alle udienze non sono ammesse persone diverse dalle parti, dai loro patrocinatori e dai consulenti, questi ultimi ove consentiti dalla Corte. Un testimone ha accesso all’udienza solo per il tempo necessario per la sua testimonianza.

La Corte può in qualunque fase cercare di conciliare le parti. Qualora esse si concilino, il verbale della conciliazione, munito della medesima forma della sentenza ma sottoscritto anche dalle parti o da chi ha il potere di conciliare per esse, ha i medesimi effetti di una sentenza definitiva e non impugnabile.

Discussione della causa

Quando la Corte ritiene la causa matura per la decisione, fissa l’udienza di discussione orale.
A pena di esclusione dalla discussione orale, ciascuna parte è tenuta a depositare una traccia strutturata degli argomenti che intende trattare almeno sette giorni prima dell’udienza.
L’udienza di discussione orale può svolgersi anche in video conferenza, secondo il Regolamento per le videoconferenze emanato dal Presidente. In questo caso il Regolamento dovrà, comunque, prevedere che:

  1. l’udienza è iniziata e gestita dal Giudice o dal Presidente del Collegio, assistito dal Cancelliere o suo delegato, presso un’aula del Tribunale della Repubblica di San Marino;
  2. a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
  3. a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione
  4. riguardante la riunione.

Decisione della causa

Qualora una causa debba essere decisa dalla Corte in composizione collegiale:

  1. la Corte si riunisce validamente anche in video conferenza, iniziata e gestita secondo il Regolamento per le videoconferenze;
  2. la Corte assume le proprie decisioni a maggioranza;
  3. il Presidente del Collegio incarica un Giudice di redigere la sentenza;
  4. qualora le ragioni della decisione non siano da tutti condivise o il dispositivo non sia deliberato con il voto conforme di tutti i Giudici, ciascun Giudice ha il diritto di accludere alla sentenza la propria opinione, che ne forma parte integrante.

La sentenza dispone a quale parte fanno carico le spese del procedimento e può porre, in tutto o in parte, gli onorari di difesa della parte vincitrice a carico della parte soccombente.
La sentenza è resa nella lingua o in una delle lingue del procedimento; tuttavia, in qualsiasi tempo, su richiesta di parte o d’ufficio, il dispositivo ovvero il dispositivo e le ragioni della decisione sono redatte anche nella lingua dello Stato nel quale la sentenza potrà avere esecuzione.
La sentenza è emessa nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino e porta l’invocazione della divinità, oltre alla firma del Presidente del Collegio o del singolo Giudice ed al suggello d’ufficio.
La sentenza è depositata presso la Cancelleria, dalla quale viene pubblicata all’udienza stabilita dalla Corte.
La sentenza è sempre immediatamente esecutiva.
La sentenza, fermo il diritto delle parti di ottenere immediata copia del dispositivo, può disporre:

  1. che essa non sia accessibile al pubblico e che copie non siano rilasciate, neanche alle parti, senza autorizzazione del Presidente;
  2. che in Cancelleria sia depositata una copia della stessa, priva dei nomi delle parti e degli altri soggetti interessati alla causa, così come di altri elementi che possano condurre a individuare le parti o l’oggetto della causa, della quale le parti e i terzi possano liberamente estrarre copie.

Il Presidente può sempre modificare queste disposizioni o emanarle qualora la sentenza ne sia priva.

Appello

L’appello può investire qualsiasi questione di diritto, fermi gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte purché venga ammesso ai sensi dei successivi commi.
La parte soccombente può richiedere al Presidente, entro quattordici giorni dalla pubblicazione della sentenza, di essere autorizzata ad appellare; il Presidente, con provvedimento motivato, rigetta oppure concede l’autorizzazione all’appello esclusivamente in ragione della incertezza delle questioni giuridiche decise o della loro importanza in via generale.
In caso di rigetto dell’autorizzazione all’appello, la parte ricorrente,  nei   successivi quattordici giorni dal diniego del Presidente, può chiedere al Giudice d’Appello che ammetta comunque l’impugnazione.
L’appello:

  1. è   interposto   avanti   al   Giudice   d’Appello   entro   quattordici   giorni   dalla   concessione dell’autorizzazione all’appello;
  2. è notificato alle parti al loro domicilio o, qualora costituite nel procedimento di primo grado, al
  3. domicilio eletto presso lo studio del proprio avvocato sammarinese secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5;
  4. è seguito, a pena di improcedibilità, dal deposito degli specifici motivi di appello entro quattordici giorni dalla interposizione.

Entro quattordici giorni dal deposito dei motivi, il Giudice d’Appello richiede il consilium sapientis, individuando il sapiente nell’albo redatto in forza dell’articolo 7, comma 4 della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1. Il Giudice d’Appello individuerà un unico sapiente, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato reso da un singolo Giudice, ovvero un collegio composto di tre sapienti, nel caso sia stato reso da un collegio o in piena Corte.
Il Giudice d’Appello si attiene ai principi di diritto enunciati dal sapiente. È precluso il successivo ricorso ai rimedi straordinari.
Il giudizio di appello deve essere concluso entro novanta giorni dalla sua instaurazione, non computandosi in questo termine il periodo decorrente dalla richiesta del consilium sapientis al suo ottenimento.
La sentenza resa dal Giudice d’Appello costituisce giudicato. Il principio del diritto comune sulla “doppia conforme” non si applica.

Competenza e procedimento

I provvedimenti previsti dagli articoli 53, 54 e 55, primo comma, della Legge 1° marzo 2010 n.42 e dall’articolo 16 della Legge 1° marzo 2010 n.43 sono richiesti al Presidente con ricorso e da lui pronunciati, assunte sommarie informazioni e, qualora egli lo ritenga, sentita la persona contro cui il provvedimento è richiesto o altre persone interessate.
Il Presidente decide con decreto immediatamente esecutivo.
Il reclamo, se autorizzato, è proposto al Presidente, il quale lo devolve a un collegio composto da tre Giudici. Al procedimento si applicano con gli opportuni adattamenti le disposizioni sul giudizio di primo grado avanti la Corte.

Compenso del Presidente, del Giudice e del consilium sapientis

Al Giudice, chiamato ad intervenire in un determinato procedimento, spetta un compenso per ogni procedimento trattato. Detto compenso è composto da una parte fissa ed una variabile. La parte fissa è determinata nelle modalità contenute da apposito regolamento emesso dal Presidente e la parte variabile con decreto.
Il consilium sapientis è retribuito per ciascun consilium nella misura prevista dall’articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n.4.

Rimborso spese

Le spese di vitto e alloggio del Giudice in occasione delle udienze, sostenute presso strutture alberghiere convenzionate, sono poste a carico dello Stato.
Al Giudice, in occasione delle udienze, è inoltre riconosciuto un rimborso spese di viaggio, se sostenute, pari all’intero biglietto aereo in classe economica e/o all’intero biglietto ferroviario di I^ classe, dalla città di residenza alla città di Rimini.

 

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