Regime fiscale applicabile alle società a San Marino che effettuano trasporto marittimo
06
Ott, 2023
Incentivi alla costituzione di nuove società in San Marino nel settore marittimo
Alle nuove attività d’impresa esercitate mediante società di capitali, operanti esclusivamente nel settore di cui alla Legge 2 agosto 2019 n. 120 e successive modifiche ed i cui soci non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività economica assimilabile a quella per cui è richiesto l’accesso ai benefici, sono riconosciuti:- esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza;
- per i successivi tre anni di esercizio dell’attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
- per i primi dieci periodi d’imposta, abbattimento dell’aliquota prevista pari all’80% dell’imposta IGR. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale a partire, e non oltre, dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
- credito d’imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con regolamento del Congresso di Stato.
- si tratti di società di nuova costituzione;
- si provveda all’assunzione di almeno un dipendente, compreso l’amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza.
Imposta monofase su unità adibite alla navigazione che effettuano trasporto commerciale
Le unità adibite alla navigazione importate da società sammarinesi ed utilizzate esclusivamente e direttamente dalle società medesime per attività commerciali di trasporto marittimo di persone o cose o altre attività marittime svolte professionalmente, beneficiano dell’esenzione dall’assolvimento dell’imposta monofase. La società sammarinese proprietaria dell’unità potrà beneficiare dell’esenzione di cui sopra a condizione che non trasferisca ad altri la proprietà della stessa per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di immatricolazione dell’unità nel registro navale di cui alla Legge n.120/2019 e successive modifiche, a meno che la cessione avvenga a favore di altri operatori aventi diritto. VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
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