COMMERCIO DELL’ORO E DEI METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO A SAN MARINO
L’attività di commercio di metalli preziosi da investimento è riservata agli operatori
economici in possesso dei requisiti previsti e che sono iscritti nell’apposito Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino (di seguito brevemente ASE-CC).
Solo a seguito di emanazione di apposito regolamento del Congresso di Stato potrà essere esercitato il commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento “a distanza” o in ogni altra modalità che non preveda la simultanea presenza presso la sede dell’operatore economico, dell’operatore economico stesso e del cliente.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
- Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- Poste San Marino S.p.A. per l’attività numismatica operata per conto dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino;
- gli operatori economici che acquistano metalli preziosi da investimento per la lavorazione o produzione di beni;
- gli operatori economici la cui attività di commercio di metalli preziosi da investimento è limitata alle monete sammarinesi a condizione che il valore complessivo delle compravendite di tali monete si mantenga costantemente al di sotto della soglia annua di euro 10.000,00 (diecimila/00).
Definizioni
Si intende per:
- AIF: Agenzia di Informazione Finanziaria di cui all’articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
- ASE-CC: Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino di cui all’articolo 73 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;
- Forze di Polizia: il Corpo della Gendarmeria, il Corpo della Polizia Civile e il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- Imprese Finanziarie: soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad esercitare una o più
attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- Metalli preziosi da investimento:
- l’oro e l’argento da investimento, intendendo per tale l'oro e l’argento da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro e dell’argento da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
- il platino e il palladio da investimento, intendendo per tale il platino e il palladio da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato del platino e del palladio da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 950 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
- le monete in oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo l’anno 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero del metallo da investimento in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dall'Unione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;
- Operatore professionale in metalli preziosi da investimento: operatore economico che esercita professionalmente, anche in via non principale, il commercio di metalli preziosi da investimento;
- Punzonatura: segno che forma un tutto unico e serve ad identificare il titolare del marchio;
- Titolo legale: proporzione di metallo prezioso da investimento puro contenuto in una lega espressa in millesimi.
Titolo legale e punzonatura
I metalli preziosi da investimento posti in commercio nel territorio della Repubblica di San Marino devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso unitamente alla punzonatura.
È consentito commercializzare come metalli preziosi da investimento unicamente quelli
aventi titolo legale e purezza nella misura almeno pari ai valori indicati alla lettera e) delle definizioni.
I metalli preziosi da investimento legalmente commercializzati nei Paesi membri
dell'Unione Europea possono essere posti in commercio nel territorio della Repubblica di San Marino in esenzione dall'obbligo di recare la punzonatura di identificazione dell'importatore, a condizione che rechino l'indicazione del titolo legale in millesimi nella misura almeno pari ai valori indicati alla lettera e) delle definizioni e la punzonatura prevista dalla normativa del Paese di
provenienza o, in sostituzione di quest'ultima, la punzonatura avente le caratteristiche meglio definite successivamente e comprensibile per il consumatore finale.
I metalli preziosi da investimento importati da Paesi diversi da quelli di cui al comma precedente, possono essere posti in commercio nel territorio della Repubblica di San Marino in esenzione dall’obbligo di recare la punzonatura di identificazione dell’importatore, a condizione che rechino l’indicazione del titolo legale in millesimi nella misura almeno pari ai valori indicati alla lettera e) delle definizioni, la punzonatura prevista dalla normativa del Paese di provenienza e la punzonatura del fabbricante estero.
La punzonatura può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Non deve poter essere confusa con diversi marchi già registrati o ufficiali. L’impronta della punzonatura dev’essere chiara e indelebile.
Requisiti per esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento
L’esercizio dell’attività di commercio di metalli preziosi da investimento è subordinato alla preventiva iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento di.
Ai fini dell’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da
investimento, l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- sede legale nella Repubblica di San Marino;
- oggetto sociale che includa espressamente l’attività di commercio di metalli preziosi da investimento;
- collegio sindacale o un sindaco unico, quale organo di controllo;
- partecipanti al capitale, amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti tempo per tempo dalla regolamentazione adottata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo agli esponenti aziendali di imprese finanziarie.
Le imprese finanziarie possono esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento qualora ciò sia altresì previsto dalla regolamentazione emanata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in attuazione dell’articolo 4, comma 3 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
L’operatore economico che effettua l’attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento dovrà essere autorizzato ai sensi del Decreto Delegato 22 giugno 2018 n.68.
Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento
E’ istituito presso l’ASE-CC il Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento.
L’ASE-CC effettua l’iscrizione dell’operatore economico nel Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento preventivamente al rilascio della relativa licenza contenente gli specifici codici ATECO, e in ogni caso a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti.
L’iscrizione annuale è soggetta al pagamento dei diritti di pratica come previsti, su proposta dell’ASE-CC, dal regolamento del Congresso di Stato e il rinnovo dell’iscrizione avviene automaticamente con il pagamento del contributo senza la presentazione di alcuna domanda, salvo che non vi siano modifiche da comunicare.
Ogni variazione inerente al possesso dei requisiti previsti deve essere comunicata all’ASE-CC entro sessanta giorni dall’avvenuta modifica.
La perdita temporanea o definitiva di uno o più requisiti, comporta rispettivamente la sospensione o cancellazione d’ufficio dell’operatore economico dal Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, come previsto da regolamento del Congresso di Stato.
Nel Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento sono iscritti i
medesimi dati riportati nel Registro delle Società, previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al Registro sono effettuati dall’ASE-CC.
Ai fini della tenuta del Registro e di tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti, l’ASE-CC è gestore di pubblico servizio ai sensi delle norme vigenti e, nello svolgimento delle attività e compiti inerenti, i funzionari dell’ASE-CC assumono la qualifica di pubblico ufficiale.
Registro Interno delle Operazioni
Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento sono tenuti a mantenere un proprio Registro Interno relativo alle operazioni di acquisto e vendita di metalli preziosi da investimento eseguite.
I dati contenuti nel Registro di cui al presente articolo devono essere conservati per cinque anni dall’esecuzione dell’operazione.
AIF, con apposito provvedimento, disciplina gli obblighi e modalità di tenuta del Registro.
Attività abusivamente esercitata
Chiunque eserciti l'attività di commercio di metalli preziosi da investimento senza l’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento o in assenza dei requisiti previsti è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l’interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.
Omessa o irregolare tenuta del Registro Interno delle Operazioni
L’omessa tenuta del Registro Interno è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).
La non corretta tenuta del Registro Interno e dei dati in esso contenuti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00).
L’accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete ad AIF, nelle modalità e nei termini di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.
Altre violazioni
Le Forze di Polizia provvedono all’accertamento di ogni altra violazione delle disposizioni del presente decreto delegato diversa e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Salvo che il fatto costituisca reato, ogni violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Controlli delle Forze di Polizia e collaborazione nazionale
Fatte salve le competenze di AIF, le Forze di Polizia sono competenti ad effettuare i controlli al fine di garantire il rispetto di quanto previsto.
le Forze di Polizia hanno il potere di acquisire dati, informazioni e documenti, nonché di accedere ai locali degli operatori professionali in metalli preziosi da investimento o degli operatori economici che si ritiene svolgano tale attività abusivamente.
Qualora le Forze di Polizia, nell’ambito di controlli, rilevino la violazione delle disposizioni, ne informano, per le rispettive competenze, AIF e ASE- CC.
Nel caso in cui le Forze di Polizia svolgano controlli presso un’impresa finanziaria, i relativi esiti sono comunicati anche alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Disposizioni fiscali
Non sono soggette ad imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche:
- le cessioni aventi come oggetto i metalli preziosi da investimento.
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