Glossario Normativo Fintech San Marino e Attività Esercitabili
01
Lug, 2025
Definizioni (Regolamento BCSM n. 2020-04)
1. Strumenti di Pagamento e Servizi
- Addebiti diretti: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso.
- Bonifico: servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore, eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore.
- Carta di pagamento: strumento di pagamento rappresentato da una tessera, su supporto fisico o digitale, emessa da un PSP o da un emittente di moneta elettronica che permette all’utente di usufruire di servizi di pagamento. Le carte di pagamento possono essere: (i) carte prepagate o pay before; (ii) carte di debito o pay now; (iii) carte di credito o pay later.
- Convenzionamento di operazioni di pagamento: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario.
- Emissione di strumenti di pagamento: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore.
- Operazioni di pagamento: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario.
- Operazioni di pagamento a distanza: un’operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza.
- Ordine di pagamento: l’istruzione conferita da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento.
- PIS (servizi di disposizione di ordine di pagamento): servizi di disposizione di ordine di pagamento su richiesta dell’utilizzatore relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento (attività di cui al punto g), della lettera I) dell’Allegato 1 della LISF).
- Rimessa di denaro: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore, senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo (attività di cui alla lettera f), della lettera I) dell’Allegato 1 della LISF).
- Servizi di pagamento: i servizi indicati alla lettera I), dell’Allegato 1 della LISF.
- Servizi di pagamento di tipo A: i servizi di pagamento di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) della lettera I) dell’Allegato 1 della LISF.
- Servizi di pagamento di tipo B: i servizi di pagamento di cui ai punti g) e h) della lettera I) dell’Allegato 1 della LISF.
- Strumento di pagamento: un dispositivo personalizzato, inclusa la moneta elettronica, e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento.
2. Soggetti Coinvolti e Intermediari
- Agente: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un prestatore di servizi di pagamento.
- Amministratore delegato: membro del Consiglio di Amministrazione, comunque denominato, munito di poteri delegati ai sensi dell’articolo 49, quarto comma, della Legge sulle Società.
- Capo della struttura esecutiva: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale e l’eventuale direttore vicario, chiamato a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni di capo della struttura esecutiva in assenza del Direttore Generale.
- Capogruppo: istituto di pagamento o istituto di moneta elettronica o società di partecipazione rispondente ai requisiti di cui all’articolo 54 della LISF e collocata all’interno dell’architettura di gruppo in posizione tale da comportare che la somma degli attivi di bilancio propri e delle società ed enti da questa controllati realizzi la condizione posta per la sussistenza di un gruppo finanziario.
- Cliente o clientela o utilizzatore: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi ovvero la persona fisica o giuridica che detiene la moneta elettronica.
- Componenti: società o enti, diversi dalla capogruppo, facenti parte del gruppo.
- Crypto-asset firm: impresa finanziaria così definita all’articolo I.I.2, comma 1 del Regolamento n. 2024-03 in materia di cripto-attività.
- Emittente di moneta elettronica: IMEL e, quando emettono moneta elettronica, banche, Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché lo Stato sammarinese, gli Stati membri dell’Unione europea o le rispettive autorità regionali o locali, ove agiscano in quanto autorità pubblica, ovvero la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie o di altre autorità pubbliche.
- Istituti: gli istituti di moneta elettronica (o IMEL) e gli istituti di pagamento, così come infra definiti.
- Istituti di moneta elettronica o IMEL: le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a prestare i servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J, dell’Allegato 1 della LISF.
- Istituti di pagamento: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare uno o più servizi di pagamento di cui alla lettera I), dell’Allegato 1 della LISF.
- Pagatore: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento.
- Partecipanti al capitale: soggetti che, direttamente o indirettamente, ossia quali soggetti controllanti di persone giuridiche, detengono partecipazioni rilevanti al capitale sociale.
- Prestatore di servizi di pagamento o PSP: istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e, quando prestano servizi di pagamento, banche, Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché lo Stato sammarinese, gli Stati membri dell’Unione europea o le rispettive autorità regionali o locali, ove non agiscano in quanto autorità pubblica, ovvero la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie o di altre autorità pubbliche.
- Soggetti terzi fornitori di servizi di pagamento o TPP: istituti di pagamento che prestano unicamente servizi di pagamento di tipo B.
- Utilizzatore di servizi di pagamento: la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, beneficiario o di entrambi.
3. Conti e Informazioni
- Conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento.
- Identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore e che quest’ultimo deve fornire nell’ambito di un’operazione di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore e/o il suo conto di pagamento.
- Data valuta: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento.
- AIS (servizi di informazione sui conti): servizi di informazione sui conti che forniscono online informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utilizzatore presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento (attività di cui al punto h), della lettera I) dell’Allegato 1 della LISF).
4. Sicurezza e Rischi
- Autenticazione: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità di un utilizzatore di servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utilizzatore.
- Autenticazione forte del cliente: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utilizzatore conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utilizzatore possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utilizzatore), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.
- Rischi operativi: rischi di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o ad eventi di origine esterna. Vi rientrano, tra gli altri, il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, nonché il rischio di reputazione. Il rischio di reputazione può scaturire direttamente da determinati eventi o comportamenti (ad es. politiche commerciali percepite dalla clientela come poco attente ai propri interessi) o indirettamente da altre tipologie di rischio (operativo, credito, liquidità) rispetto alle quali gli effetti reputazionali possono amplificare l’impatto economico. Il rischio di reputazione può pertanto conseguire sia da comportamenti irregolari sia da errate percezioni da parte della clientela o del mercato.
- Rischi di sicurezza: il rischio derivante dall’inadeguatezza o dalla mancanza di processi interni oppure da eventi esogeni che hanno, o potrebbero avere, un effetto negativo sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei sistemi che impiegano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e/o delle informazioni utilizzate per la prestazione dei servizi di pagamento. È compreso il rischio derivante da attacchi informatici o da un livello inadeguato di sicurezza fisica.
- Incidente: singolo evento o serie di eventi collegati non pianificati che ha o probabilmente avrà un impatto negativo su integrità, disponibilità, riservatezza, autenticità e/o continuità dei servizi connessi ai pagamenti.
5. Contratti e Rapporti
- Contratti di durata: contratti i cui effetti giuridici diretti si protraggono nel tempo, con o senza scadenze predeterminate.
- Contratto quadro: contratto che disciplina la futura esecuzione delle operazioni individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni.
- Rapporti giuridici individuabili in blocco: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo rinvenibile nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta la precisa individuazione di un complesso omogeneo di rapporti giuridici.
- Rapporti di rilevanza economica: rapporti di lavoro o rapporti continuativi o periodici di tipo professionale, ovvero altri rapporti “intuitu personae” tali da influire sull’indipendenza del soggetto quale esponente aziendale dell’istituto.
- Invito a concludere: proposta suscettibile di accettazione pura e semplice in quanto contenente tutte le condizioni del contratto, quale espressione di una volontà univoca, che manifesta una decisione e non una mera disponibilità o auspicio.
6. Autorità, Norme e Vigilanza
- Banca Centrale: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- Registro dei prestatori di servizi di pagamento o “Registro”: il registro di cui all’articolo 5 del Decreto PSD2.
- Decreto PSD2: Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.177 “Disposizioni in materia di servizi di pagamento in recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366” e successive modificazioni.
- Decreto Sanzioni: Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modificazioni.
- Legge sulle Società: Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modificazioni.
- LISF: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modificazioni.
- Statuto BCSM: Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modificazioni.
- Regolamento SEPA: il Regolamento n. 2024-04 emanato da Banca Centrale in data 7 novembre 2024 e successive modificazioni.
- Segnalazioni di vigilanza: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o supporti informativi gestionali che, nell’ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all’articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza.
7. Partecipazioni e Struttura Societaria
- Partecipanti al capitale: soggetti che, direttamente o indirettamente, ossia quali soggetti controllanti di persone giuridiche, detengono partecipazioni rilevanti al capitale sociale.
- Partecipazione di controllo: partecipazione attributiva del controllo ai sensi dell’articolo 2 della LISF.
- Partecipazione rilevante: partecipazione, con diritto di voto, superiore al 10% del capitale sociale.
- Soggetti controllanti: persone fisiche, o, in mancanza, soggetti di diversa natura giuridica che, in ultima istanza, anche in via congiunta con altri soggetti, esercitano, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente partecipate, interposizione fiduciaria o altra interposizione, il controllo sulle persone giuridiche, ai sensi della LISF.
- Soggetti promotori: persone fisiche o giuridiche che intendono acquisire, per conto proprio, il capitale sociale di un costituendo istituto.
- Soggetti richiedenti: persone fisiche o giuridiche che presentano la domanda alla Banca Centrale finalizzata ad ottenere l’autorizzazione all’acquisizione, per conto proprio, di partecipazioni rilevanti al capitale di istituti già costituiti.
8. Tecnologie e Innovazione
- Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che possono essere utilizzate per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica e che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del prestatore di servizi di pagamento o dell’emittente di moneta elettronica.
- Contenuto digitale: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l’uso o il consumo di beni o servizi fisici.
- Rete di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
- Servizi di comunicazione elettronica: servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione (ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi) non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.
9. Moneta Elettronica
- Emittente di moneta elettronica: IMEL e, quando emettono moneta elettronica, banche, Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché lo Stato sammarinese, gli Stati membri dell’Unione europea o le rispettive autorità regionali o locali, ove agiscano in quanto autorità pubblica, ovvero la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie o di altre autorità pubbliche.
- Emissione di strumenti di pagamento: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore.
- Istituti di moneta elettronica (IMEL): le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a prestare i servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J dell’Allegato 1 della LISF.
- Istituti di moneta elettronica a operatività limitata (IMEL a operatività limitata): gli IMEL soggetti ai seguenti vincoli: i. la moneta elettronica media in circolazione dagli stessi emessa non può superare i 5 milioni di euro; ii. la moneta elettronica dagli stessi emessa per ciascun cliente non può superare il limite di avvaloramento di 500 euro; iii. l’operatività all’estero è preclusa; iv. la prestazione dell’attività accessoria di concessione di finanziamenti è preclusa; v. l’eventuale prestazione anche di servizi di pagamento non connessi con l’emissione di moneta elettronica è soggetta agli ulteriori limiti previsti per gli istituti di pagamento a operatività limitata.
- Moneta elettronica: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.
- Moneta elettronica media in circolazione (MEMIC): media dell’importo totale delle passività finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno nel corso dei sei mesi precedenti calcolata il primo giorno del mese successivo alla fine del semestre e applicata a tale mese.
- Multimarchio in co-badging: inclusione di due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento.
- Token di moneta elettronica: cripto-attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera tt) del Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 e successive modifiche.
10. Servizi in Cripto-Attività
- Crypto-asset firm: impresa finanziaria così definita all’articolo I.I.2, comma 1 del Regolamento n. 2024-03 in materia di cripto-attività.
- Servizi in cripto-attività: i servizi indicati alla lettera L-bis dell’Allegato 1 della LISF.
- Token di moneta elettronica: cripto-attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera tt) del Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 e successive modifiche.
11. Struttura Operativa e Governance
- Amministratore delegato: membro del Consiglio di Amministrazione, comunque denominato, munito di poteri delegati ai sensi dell’articolo 49, quarto comma, della Legge sulle Società.
- Capo della struttura esecutiva: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale e l’eventuale direttore vicario, chiamato a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni di capo della struttura esecutiva in assenza del Direttore Generale.
- Esponenti aziendali: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco o capo della struttura esecutiva.
- Personale titolare di unità organizzative: personale posto a capo di rilevanti unità organizzative e dotato di significativi poteri decisionali e di rappresentanza.
- Ufficio di rappresentanza: struttura che l’istituto utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.
- Outsourcer: persone fisiche o giuridiche alle quali l’istituto esternalizza funzioni aziendali o attività materiali integrate all’interno dei processi produttivi tipici.
- Ramo di azienda: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa.
12. Attività Esercitabili – Titolo II Regolamento BCSM
- La prestazione dei SERVIZI DI PAGAMENTO di cui alla lettera I) dell’Allegato 1 della LISF è riservata alle banche, agli ISTITUTI DI PAGAMENTO e agli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA. Possono inoltre prestare SERVIZI DI PAGAMENTO, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, anche la BANCA CENTRALE e lo Stato, nonché, in termini accessori, previa specifica autorizzazione della BANCA CENTRALE e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, le CRYPTO-ASSET FIRM.
- L’emissione di MONETA ELETTRONICA è riservata alle banche e agli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA. Possono inoltre emettere MONETA ELETTRONICA, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, anche la BANCA CENTRALE e lo Stato.
- Per effetto di quanto disposto ai precedenti due commi:
a) gli ISTITUTI DI PAGAMENTO possono prestare uno o più SERVIZI DI PAGAMENTO conformemente al contenuto della propria autorizzazione. Essi possono esercitare altre attività secondo quanto indicato nel presente Titolo. Agli ISTITUTI DI PAGAMENTO è vietata l’attività di emissione di MONETA ELETTRONICA. Gli ISTITUTI DI PAGAMENTO possono detenere soltanto CONTI DI PAGAMENTO utilizzati esclusivamente per le OPERAZIONI DI PAGAMENTO;
b) gli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA possono esercitare l’attività di emissione di MONETA ELETTRONICA e prestare anche i SERVIZI DI PAGAMENTO non connessi con l’emissione della MONETA ELETTRONICA dettagliati nel programma di attività. Gli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA possono esercitare altre attività secondo quanto indicato nel presente Titolo. L’ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI è consentita, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo II.II.3, esclusivamente in relazione alla prestazione di SERVIZI DI PAGAMENTO non connessi con l’emissione di MONETA ELETTRONICA. - Gli ISTITUTI possono altresì prestare, previo ottenimento di specifica e ulteriore autorizzazione della BANCA CENTRALE e nel rispetto della relativa disciplina, i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ. Il rilascio dell’autorizzazione a prestare i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ è altresì subordinato alla valutazione della BANCA CENTRALE della pertinenza e coerenza dello specifico SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ che l’ISTITUTO intende prestare rispetto ai SERVIZI DI PAGAMENTO e/o DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA svolti in via principale.
- L’emissione di TOKEN DI MONETA ELETTRONICA è riservata alle banche e agli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA che dispongono dell’apposita autorizzazione della BANCA CENTRALE all’esercizio del ramo di attività riservata costituito dall’emissione di MONETA ELETTRONICA in forma di token, rilasciata ai sensi della Parte III del presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di quest’ultimo nonché delle specifiche, o ove diversamente stabilito, diverse disposizioni di cui al Regolamento n. 2024-03 in materia di cripto-attività.
Attività di concessione di finanziamenti
- Gli ISTITUTI, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 della LISF, in via accessoria rispetto ai SERVIZI DI PAGAMENTO di cui ai punti d) ed e) della Lettera I) dell’Allegato 1 alla LISF, possono esercitare anche l’ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI di cui alla lettera B dell’Allegato 1 alla LISF, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il finanziamento sia accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’OPERAZIONE DI PAGAMENTO;
b) il finanziamento sia di durata non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi unicamente il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;
c) il finanziamento non sia concesso utilizzando FONDI ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’OPERAZIONE DI PAGAMENTO;
d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, l’ISTITUTO mantenga la dotazione patrimoniale minima stabilita nella Parte VII.
- Il rapporto di accessorietà rispetto all’OPERAZIONE DI PAGAMENTO di cui alla precedente lettera a), comporta l’impossibilità per gli ISTITUTI, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 della LISF, di esercitare il ramo di attività costituito dal “rilascio di garanzie e impegni di firma”.
- Tutte le altre attività riservate, ad eccezione quindi dei SERVIZI DI PAGAMENTO, DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA, dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, dell’ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI nei limiti sopra descritti e, in via accessoria, dei SERVIZI DI CAMBIO, devono intendersi non esercitabili dagli ISTITUTI, ai sensi dell’articolo 4 della LISF.
Altre attività esercitabili
- Gli ISTITUTI, nella prestazione di SERVIZI DI PAGAMENTO, possono esercitare le seguenti attività accessorie:
a) prestazione di servizi operativi e servizi strettamente connessi con i SERVIZI DI PAGAMENTO prestati, quali ad esempio:
- garanzia dell’esecuzione di OPERAZIONI DI PAGAMENTO;
- SERVIZI DI CAMBIO;
- attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
b) gestione di SISTEMI DI PAGAMENTO.
- Gli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA possono altresì prestare servizi operativi e servizi strettamente connessi con l’emissione di MONETA ELETTRONICA, quali ad esempio:
a) progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all’attività di emissione di MONETA ELETTRONICA;
b) prestazione, per conto di terzi EMITTENTI DI MONETA ELETTRONICA, di servizi connessi con l’emissione di MONETA ELETTRONICA.
Strumenti di raccolta del risparmio
- Gli ISTITUTI possono raccogliere risparmio presso il pubblico unicamente mediante emissione di prestiti obbligazionari, nel rispetto di quanto previsto al Titolo IV, Parte II del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria.
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