Competenze
Commercialisti San Marino
Più valore al tuo Lavoro
Il nostro team è pronto ad ascoltare le tue esigenze e offrirti soluzioni dedicate. Contattaci oggi stesso:
Lavoriamo a fianco alle imprese, professionisti e lavoratori autonomi garantendo una consulenza finalizzata alle esigenze di ogni singola realtà aziendale o professionale. Lo mettiamo in pratica quotidianamente con piccole, medie o grandi aziende e con le start up.
Seguiamo imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi nella gestione e pianificazione delle loro attività: garantendo la sicurezza e il sostegno costante ad ogni esigenza fiscale, gestionale, amministrativa, finanziaria.
Imprese
Gestire un’impresa è un’attività che si confronta con una realtà articolata e complessa.
Al di là di dimensioni, fatturato o numero di dipendenti, si opera in mercati caratterizzati da cambiamenti ed evoluzioni dove norme, obblighi e regolamenti nazionali ed internazionali mutano costantemente.
Proprio per questo l’imprenditore è alla ricerca di garanzie sulla valutazione accurata di ogni situazione e di soluzioni efficaci per i bisogni della sua azienda.
Professionisti
Il libero professionista che esercita una professione intellettuale, tutelata dall’albo di appartenenza, in modo indipendente, senza vincolo di subordinazione è un’attività complessa e difficile.
È soggetto a un quadro di norme e obblighi fiscali, previdenziali, contributivi, finanziari, contabili in costante evoluzione, proprio per questo è necessario garantire con costanza e professionalità ogni suo adempimento.
Lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo derivato dai cambiamenti nel mondo del commercio e della produzione di beni e servizi, ha assunto sempre più rilievo e importanza.
Necessita pertanto una pianificazione delle sue attività, nei rapporti con Enti e Istituzioni, in continuo aggiornamento sulle novità e cambiamenti normativi.
Consulenza fiscale, amministrativa e contabile
Assistenza tributaria, pianificazione e ottimizzazione delle imposte dirette ed indirette, incombenze amministrative, contabilità semplificata ed ordinaria.
InfoAssistenza tributaria
L’assistenza tributaria fornisce un supporto nell’adempimento delle scadenze fiscali e un’analisi delle caratteristiche del cliente per individuare le migliori soluzioni possibili e le eventuali criticità sulle quali intervenire tempestivamente prevenendo e riducendo i rischi che potrebbero insorgere da comportamenti fiscalmente scorretti.
Consulenza Amministrativa
La consulenza amministrativa e contabile prevede che le competenze e le risorse vengano messe a disposizione per assistere le imprese nello svolgimento delle funzioni amministrative attraverso la tenuta della contabilità, elaborazione dei cedolini paga, predisposizione del bilancio di esercizio e nota integrativa, e per verificare che tutti gli obblighi di natura fiscale siano assolti tempestivamente; liberando così il cliente da incombenze non direttamente correlate al proprio core business !
Consulenza societaria
Perizie e valutazioni d’azienda, rami d’azienda e partecipazioni, contrattualistica
La consulenza societaria garantisce alle imprese il supporto indispensabile in tutte le fasi della loro vita, sia nei momenti di espansione dell’attività e di crescita aziendale, sia in occasione di significative modificazioni o ridimensionamenti dell’assetto organizzativo e/o produttivo.
Trasferire la residenza in San Marino
Consulenza per l’adesione al regime semplificato per la concessione della residenza anagrafica in favore di investitori stranieri
Consulenza per l’adesione al regime semplificato per la concessione della residenza anagrafica in favore di persone fisiche che non siano mai state fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino e producano redditi all’estero
Consulenza per l’adesione al regime semplificato per la concessione della residenza anagrafica in favore di pensionati investitori stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea, dalla Svizzera e da quelli individuati con apposito regolamento del Congresso di Stato
Costituire una società in San Marino
Costituzione, modifica e scioglimento, trattazione e stipula contratti, gestione in outsourcing
La legge sulle società datata 23 febbraio 2006 n.47 prevede che le società aventi sede nel territorio della Repubblica di San Marino siano soggette alle leggi sammarinesi e, se hanno per oggetto un’attività economica esercitata allo scopo di dividere gli utili tra i soci, debbono essere costituite secondo uno dei tipi regolati da tale legge.
Pianificazione fiscale
Corretta gestione della fiscalità d’impresa e del patrimonio aziendale e/o personale
La consulenza fiscale mirata ad ottenere una corretta pianificazione è basilare ai fini di una corretta gestione della fiscalità dell’impresa, sia essa già avviata o in fase di costituzione, per individuare le soluzioni più in linea con il contesto normativo vigente o, in fase di start-up, per indirizzare la scelta verso la forma giuridica maggiormente idonea e il regime contabile più conveniente.
Consulenza in materia di trust
L’istituto del trust in San Marino ai fini della protezione patrimoniale, passaggio generazionale, liquidatori, di garanzia, tutela soggetti deboli, detenzione partecipazioni, incarichi di trustee professionale ed agente residente.
La legge sull’istituto del trust datata 1 marzo 2010 n.42 prevede che si ha trust quando un soggetto è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico ai sensi della Legge. La giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria in materia di trust sussiste quando il convenuto abbia il domicilio, la residenza, o la sede legale in San Marino o il trust sia amministrato in San Marino o la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino o le parti abbiano convenuto di sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria sammarinese. La giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria può essere derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è prevista dall’atto istitutivo del trust o se è pattuita per iscritto.
Incarichi di Sindaco Revisore, Amministratore, Liquidatore, Procedure Concorsuali
Vigilanza sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sciali; esercizio del controllo contabile
l Revisore Contabile è il professionista incaricato a verificare che i fatti di gestione siano correttamente rilevati nelle scritture contabili, che il bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze di tali scritture ed agli accertamenti eseguiti e che lo stesso sia conforme alle norme che lo disciplinano. I principi generali a cui il Revisore deve attenersi sono:
• indipendenza;
• integrità;
• obiettività;
• competenza e diligenza;
• riservatezza;
• professionalità;
• rispetto dei principi tecnici.
Il Revisore è altresì tenuto al rispetto delle norme di deontologia professionale. L’aggiornamento professionale è presupposto per la qualità e per il prestigio della prestazione professionale nonché garanzia di tutela dell’interesse pubblico. Gli iscritti nel Registro dei Revisori hanno l’obbligo di mantenere e migliorare continuamente la propria professionalità sulle materie oggetto dell’attività professionale attraverso lo svolgimento di attività di apprendimento. Al Revisore Contabile ed alle società di revisione è fatto obbligo di munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di Revisore Contabile.
L’Amministratore
Gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento dell’oggetto sociale, ad eccezione di quelli per i quali la legge o lo statuto richiedono la deliberazione dell’assemblea. Nelle società di capitali gli amministratori sono nominati dall’assemblea e, per il primo periodo di carica, sono nominati nell’atto costitutivo. Qualora l’amministrazione delle società di capitali sia attribuita a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, il cui funzionamento deve essere regolato da apposite norme statutarie e secondo quanto prescritto dalla legge sulle società. Il consiglio di amministrazione, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più amministratori delegati. In ogni caso la delega non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli amministratori nei limiti fissati dallo statuto. Nelle società amministrate da un consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al presidente. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati o al Presidente del Comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita. Gli amministratori che hanno la rappresentanza delle società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dallo statuto. L’inosservanza dei limiti derivanti dall’oggetto sociale o dallo statuto non può essere opposta ai terzi in buona fede.
Il Liquidatore
Al verificarsi di una causa di scioglimento della società gli amministratori devono convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio sociale, possono accettare pagamenti e riscuotere crediti, stare in giudizio per la società, transigere e compromettere, salvo il dovere di acquisire l’autorizzazione del Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni immobili. I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione di eventuali attività d’impresa, utili ai fini della liquidazione, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico. La liquidazione coattiva viene disposta dal Commissario della Legge, a richiesta di un amministratore, di un sindaco, o di un creditore sociale, o anche d’ufficio, quando la società versi manifestamente in stato di insolvenza, e non sussistano i presupposti per l’apertura delle procedure concorsuali. Il provvedimento di liquidazione coattiva contiene la nomina del liquidatore giudiziale, è annotato sul Registro ed è pubblicato ad valvas Palatii e nelle Tabelle del Palazzo Pubblico.
Consulente del Lavoro Servizio Paghe
Consulenza giuslavoristica ed elaborazione dei cedolini paghe nella conformità dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
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