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Marchi e brevetti – Proprietà Industriale

24
Mag, 2025

L’espressione Proprietà Industriale sta ad indicare sia i diritti di privativa sammarinesi costituiti mediante brevettazione (brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali) o mediante registrazione (marchi, disegni e modelli), sia i diritti correlati a nomi commerciali, indicazioni di provenienza, denominazioni di origine, segni distintivi diversi dal marchio registrato, informazioni aziendali riservate.
Viene altresì disciplinata la tutela nei confronti di atti di concorrenza sleale.
Oltre alla parte sostanziale, viene determinata la peculiare disciplina da seguire allo scopo di gestire le procedure cautelari a tutela dei diritti precedentemente indicati.

Definizioni

“invenzione”: un insegnamento di natura tecnica, il cui contenuto, a prescindere dalle modalità in cui viene espresso, soddisfi i requisiti e le condizioni previste dalle norme; un’invenzione può essere o può riguardare un prodotto, un nuovo uso di un prodotto o un procedimento o un metodo;
“brevetto”: il titolo concesso che conferisce i diritti esclusivi.

Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilità

Un’invenzione è brevettabile se è nuova, implica un’attività inventiva ed è suscettibile di applicazione industriale.
Non sono considerate come invenzioni in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,
b) le creazioni estetiche,
c) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i
programmi di elaboratori,
d) le presentazioni di informazioni.
Le disposizioni del paragrafo precedente escludono la brevettabilità degli oggetti e delle attività in esse nominate solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne detti oggetti o attività considerati come tali.

Non sono brevettabili le invenzioni:

a) riguardanti i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati;
b) la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume; l’attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa; a tal fine sono considerati non brevettabili in particolare:
I) i procedimenti di clonazione di esseri umani;
II) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
III) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
IV) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.
c) riguardanti le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
d) riguardanti il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.
Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.
Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.
si intende per:
a) “materiale biologico”, un materiale contenente informazioni genetiche, auto-riproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) “procedimento microbiologico”, qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.

Novità

Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è divulgato al pubblico ovunque nel mondo mediante pubblicazione o mediante divulgazione orale o uso, prima della data di deposito della domanda che rivendica l’invenzione oppure, qualora sia applicabile, prima della data di priorità.
La divulgazione si considera rilevante solo se idonea a far comprendere ad un numero indeterminato di persone il contenuto dell’insegnamento inventivo.
Qualsiasi divulgazione al pubblico dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito o, qualora sia applicabile, la data di priorità della domanda e se ciò è avvenuto a causa o a seguito di atti connessi dal richiedente o dal suo dante causa o di un abuso connesso da un terzo nei confronti del richiedente o del suo dante causa.
Per determinare la novità di una invenzione, gli elementi dello stato della tecnica possono essere considerati solo individualmente e non combinati fra loro.
Lo stato della tecnica comprende anche il contenuto delle domande di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino, o di altre domande di brevetto aventi effetto nello Stato medesimo, in particolare le domande di brevetto italiane, protette ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata al paragrafo precedente, e che siano pubblicate o rese accessibili al pubblico a questa data o più tardi.
Le disposizioni dei precedenti paragrafi non escludono la brevettabilità per l’attuazione di uno dei metodi, di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata nello stato della tecnica a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.
Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive revisioni, purché essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data di deposito. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di designare altre esposizioni ufficiali per le quali si applicano queste condizioni.

Attività inventiva

Un’invenzione è considerata implicante un’attività inventiva se, avendo riguardo allo stato della tecnica relativo alla domanda che rivendica l’invenzione, essa non sarebbe stata ovvia per una persona normalmente esperta nel ramo.
Per la determinazione dell’attività inventiva, non sono presi in considerazione i documenti dello stato della tecnica.

Applicabilità industriale

Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi tipo di attività industriale.
Il termine “industria” deve essere inteso nel senso più ampio; esso comprende qualsiasi attività anche nell’ambito dell’artigianato, dell’agricoltura, la pesca e i servizi.

Titolarità del brevetto

Il diritto al brevetto spetta all’inventore o ai suoi aventi causa. Se l’invenzione è dovuta a più inventori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dalla norma, salvo accordi contrari.
In caso due o più inventori abbiano realizzato la medesima invenzione, indipendentemente l’uno dagli altri, il diritto al brevetto per tale invenzione apparterrà alla persona la cui domanda di brevetto ha la data di deposito anteriore o, se applicabile, la data di priorità anteriore, a condizione che la domanda di brevetto sia stata pubblicata.
Ai fini delle procedure avanti all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e legittimato ad esercitarlo.
Il richiedente il brevetto, può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.
Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e sul brevetto stesso, purché l’accettazione del designato sia comunicata all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prima della concessione del brevetto.
Se l’invenzione è dovuta al contributo congiunto di più inventori, i diritti concernenti il brevetto e il suo sfruttamento sono considerati, salvo accordi in contrario, in comunione in parti eguali e regolati dalle disposizioni normative in materia di comunione.
Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell’acquirente l’onere di pagare le relative tasse; e, se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.
Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, in materia di brevetti, s’intendono estesi ai cittadini sammarinesi.
Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti, o divenire cessionari o essere comunque ad essi interessati, gli impiegati addetti all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.

Invenzioni fatte da dipendenti

Nel caso di invenzione avvenuta nella esecuzione di una commessa o di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto al brevetto dell’invenzione, in assenza di contrarie disposizioni contrattuali, spetta al committente o al datore di lavoro.
Il lavoratore dipendente ha diritto comunque ad un’equa remunerazione, tenuto conto del suo stipendio, del valore economico dell’invenzione e di ogni beneficio derivante al datore di lavoro dall’invenzione stessa.
Qualora non ricorrano le condizioni previste nei paragrafi precedenti e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell’azienda privata o dell’Amministrazione Pubblica a cui è addetto l’inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l’uso esclusivo, o non esclusivo, dell’invenzione, o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti e/o opportunità che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione.
Nella fattispecie sussiste in capo all’inventore l’onere di comunicare al datore di lavoro la realizzazione dell’invenzione, il deposito della stessa come domanda di brevetto ed infine il conseguimento della concessione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione da parte del dipendente inventore della concessione del brevetto.
I rapporti costituiti con l’esercizio della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Nei casi previsti, se non si raggiunga l’accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un Collegio di arbitri, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.
Agli effetti, si considera effettuata durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro, l’invenzione industriale per la quale sia stata depositata domanda di brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’Amministrazione Pubblica, nel cui campo di attività l’invenzione stessa rientra.
In deroga, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’Organizzazione Pubblica di Ricerca (OPR), avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l’inventore comunica la sua invenzione all’OPR, secondo le modalità da questa stabilite, affinché la medesima possa manifestare, entro due mesi da tale comunicazione, il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto.
Le OPR aventi fini di ricerca si dotano, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori.
All’inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento economico del brevetto chiesto dall’OPR.
Decorso il termine senza che l’OPR abbia manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il brevetto, o comunque non abbia proceduto al detto deposito entro i quattro mesi successivi da tale manifestazione, il diritto al deposito spetta all’inventore. Qualora l’OPR abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro due anni dal rilascio non ne abbia iniziato lo sfruttamento, l’inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l’invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.
Nel valutare l’estensione dell’ambito territoriale di protezione, l’OPR ha la facoltà di decidere in quali Paesi estendere l’efficacia della domanda prioritaria. Tuttavia l’inventore deve avere le possibilità (a proprie spese) di decidere se l’estensione debba essere effettuata nei territori esclusi dall’OPR. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, l’OPR non è obbligato a mantenere la corresponsione di annualità in Paesi di non proprio interesse. E’ fatta salva la possibilità dell’inventore di mantenere (a proprie spese) il pagamento di tali annualità. Nei casi previsti al presente comma, l’inventore sarà titolare del 70% dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest’ultimo prescelti o comunque rinnovati in tasse di mantenimento, mentre il restante 30% verrà comunque devoluto all’OPR.
All’inventore spetta il diritto di prelazione per l’acquisto del brevetto qualora l’OPR decidesse, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione sul mercato.
In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra gli autori in parti uguali, salvo che sia concordata o sia accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell’invenzione, nel qual caso la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo di ciascuno. L’accertamento di tali entità è devoluto alla competenza del Commissario della Legge.

Diritto al brevetto

Se con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora concesso ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
Se il brevetto sia stato concesso a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può a sua scelta:
d) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;
e) far valere la nullità del brevetto concesso a chi non ne aveva diritto.

Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione, senza che l’avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui ai paragrafi precedenti, la nullità del brevetto concesso a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

Designazione dell’inventore

L’inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente della domanda di brevetto o del brevetto, a essere menzionato avanti l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
Ogni inventore designato sarà menzionato sulla domanda di brevetto o sul fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso non vi rinunci espressamente con domanda scritta rivolta all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore. Una designazione incompleta o errata dell’inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo.
Se un terzo presenta all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi lo annota sul Registro dei brevetti e ne pubblica notizia nel Bollettino Ufficiale.
L’inventore, al quale l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto, può presentare ricorso.
Il ricorso non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei brevetti del nome dell’inventore.

Domanda di brevetto

La domanda di brevetto è depositata presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve contenere una richiesta, una descrizione e un estratto. La domanda deve essere depositata dall’inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.
La domanda è accompagnata dal pagamento della tassa prescritta.
La domanda deve contenere:

a) un’istanza per la concessione del brevetto contenente il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, il cognome, il nome dell’inventore e il cognome, il nome del mandatario, se vi sia, e il titolo dell’invenzione, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
b) una dichiarazione che giustifichi il diritto del richiedente al brevetto, qualora il richiedente non sia l’inventore.

Alla domanda debbono essere uniti:

c) la descrizione dell’invenzione contenente i disegni dell’invenzione, ove sia necessario;
d) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte;
e) la designazione dell’inventore.

Quando vi sia un mandatario, alla domanda deve essere unito anche l’atto di procura, ovvero la lettera d’incarico.
Qualora il richiedente non presenti la designazione dell’inventore o la lettera di incarico all’atto della domanda, è concessa facoltà di presentare questi documenti entro due mesi dal deposito della domanda.

Pubblicazioni

L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mantiene registri separati per brevetti, modelli e disegni industriali e marchi d’impresa.
L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi effettua tutte le pubblicazioni previste in una sezione speciale del Bollettino Ufficiale.
Il Registro dei brevetti, quello dei marchi e quello dei modelli e disegni industriali, le domande di privativa e i relativi documenti sono pubblici. L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare dei documenti depositati nel corso delle procedure.
Salvo quanto disposto altrimenti, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti, quali tavole con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell’eventuale descrizione, allegati ai fascicoli. Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda.
Tali certificati o estratti, nonché l’autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte o dei diritti di visione.
Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande, ove si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all’estero, e anche gli atti di altre priorità.
Le copie e gli estratti dei vari Registri e dei certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati degli originali dei documenti relativi a brevetti, marchi, modelli o disegni industriali, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in seguito a domanda.
Sono determinate, dal Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda
l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e per i diritti di segreteria per servizi offerti al pubblico.
Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel Bollettino Ufficiale, edito a cura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
Le privative depositate e concesse, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale. Sul Bollettino medesimo potrà altresì essere data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra “Les Marques Internationales”, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.
La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nelle privative e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi ha facoltà di far pubblicare nel Bollettino Ufficiale anche gli indici analitici e per classi delle rispettive classificazioni dei titoli di privativa domandati e/o concessi, gli indici alfabetici dei titolari delle privative concesse, eventualmente i riassunti delle descrizioni e le trascrizioni avvenute.
Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita a Uffici di proprietà industriale di altri Stati.
Il Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può decidere di effettuare la pubblicazione in qualunque altra forma, quale quella elettronica, in funzione delle disponibilità offerte dal progresso tecnico. Egli ha la facoltà di determinare quali informazioni o dati anagrafici, oltre a quelli specificati, sono da includere, nella pubblicazione dei Registri e del Bollettino Ufficiale, in funzione dell’interesse del pubblico.

Ordinamento giurisdizionale

Tutte le azioni giudiziarie in materia di diritti di privativa sammarinesi, si propongono davanti all’Autorità giudiziaria della Repubblica, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti fatte salve le disposizioni dell’articolo 43, della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939.
L’indicazione del domicilio annotata nel relativo registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
L’onere di provare la nullità o la decadenza di una privativa incombe in ogni caso a chi ne impugna il titolo.
L’onere di dimostrare la violazione del titolo di privativa spetta al titolare che promuove l’azione in giustizia per contraffazione o usurpazione.
Le decadenze o le nullità anche parziali di una privativa hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato. Tali sentenze debbono essere trascritte nel rispettivo Registro a cura dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
La legittimazione ad agire a difesa dei diritti di Proprietà Industriale spetta ai titolari dei medesimi e ai loro licenziatari, espressamente muniti dei necessari poteri in base al contratto di licenza.
La legittimazione ad agire diretta ad ottenere una dichiarazione di decadenza o nullità è in capo a chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale.
L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.
L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio registrato per la sussistenza di diritti anteriori, oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto, oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.

Competenza per le azioni amministrative

Ciascuna delle parti di una procedura avanti l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, conclusasi con una decisione, può ricorrere contro questa decisione ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 “Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative” dinanzi al Giudice amministrativo di primo grado.

Competenza per le azioni civili

Le azioni in materia di proprietà industriale e a tutela di atti di concorrenza sleale si propongono dinanzi al Commissario della Legge, con l’onere in capo alla parte attrice di comunicare copia dell’atto introduttivo del giudizio all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Azione promossa d’ufficio

L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di privativa può essere promossa anche d’ufficio dal Commissario della Legge, per sopravvenuto contrasto della privativa con la legge, l’ordine pubblico o il buon costume e per sopravvenuta ingannevolezza dei marchi o dei caratteri essenziali del prodotto o servizio ad essi correlati.
L’azione di cui al paragrafo precedente, deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel relativo Registro quali aventi diritto sulla privativa.

Competenza per le azioni penali

Le azioni di natura penale a tutela della Proprietà Industriale si propongono dinanzi al Commissario della Legge.

Misure varie

Delle cose costituenti violazione dei diritti di privativa non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l’uso quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nella Repubblica di San Marino e delle leggi emanate per la loro esecuzione.


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