Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

Ottenere la residenza a San Marino

Maggiori informazioni sulle leggi che regolamentano la richiesta per ottenere la residenza a San Marino e il permesso di soggiorno.

Residenza elettiva

Il Congresso di Stato ha facoltà di concedere la residenza elettiva allo straniero che effettui e mantenga a proprio nome, fino al consolidamento della residenza una o entrambe le tipologie seguenti di investimento in territorio:

a) acquisto a titolo oneroso per il prezzo non inferiore ad euro 500.000,00 di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare e che anteriormente alla data del 31 maggio 2017 risulti già ultimato, da ristrutturare o allo stato grezzo. L’abitazione può essere anche il risultato dell’accorpamento di più unità immobiliari. Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre al prezzo di acquisto, possono essere computate, per un importo non superiore ad euro 150.000,00:
  1. le spese di ultimazione dell’unità immobiliare;
  2. le spese di ristrutturazione dell’unità immobiliare;
  3. le spese di demolizione con ricostruzione dell’unità immobiliare.
L’ultimazione e la ristrutturazione dell’unità immobiliare deve essere effettuata nel rispetto delle norme di riqualificazione energetica degli edifici ai sensi della Legge 3 aprile 2014 n. 48 e successive modifiche. L’unità immobiliare oggetto di demolizione e ricostruzione deve conseguire la classe energetica A ai sensi della Legge n. 48/2014 e successive modifiche;

b) deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall’Ecc.ma Camera.

La concessione della residenza elettiva, ricorrendo il caso di cui alla lettera b), comporta il pagamento di una tassa di euro 10.000,00, da versare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria e che non sarà in alcun caso restituita.

Il richiedente la residenza elettiva deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d’ufficio, dell’importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria.

Il Dipartimento Affari Esteri, recepita la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all’attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.

L’atto di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve l’imposta di registro nella misura dell’8%. La delibera del Congresso di Stato con cui si concede la residenza elettiva è allegata all’atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.

E’ facoltà del richiedente la residenza elettiva, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti (coniuge, figlio entro 25 anni, figlio disabile), in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, previo versamento una tantum della somma di euro 20.000,00 per ogni soggetto (richiedente secondario).

Fino al consolidamento della residenza il titolare di residenza elettiva ed i richiedenti secondari:

  1. non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall’Eccellentissima Camera;
  2. non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
  3. sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell’assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio inerente.

Fino al consolidamento della residenza, il titolare di residenza elettiva può, cedere l’unità immobiliare a qualunque titolo qualora acquisti un’altra unità immobiliare aventi i requisiti. Il Trascorsi dieci anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza elettiva si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli.

Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali

Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per una quota pari almeno al 25%, amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali.

Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti famigliari:

  1. coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
  2. convivente more uxorio;
  3. figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  4. figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata del ricongiungimento è collegata alla durata del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali del soggetto a favore del quale è stato rilasciato.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

  1. di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
  2. di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento, corrispondente ad un importo pro-capite pari almeno alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria di cui all’articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali rilasciato allo straniero consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

Gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, da contrarre presso un’agenzia assicurativa sammarinese, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 30.000,00 (trentamila/00) pro-capite.

Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni, fermo restando il diritto di richiedere la residenza secondo la normativa vigente.

Residenza automatica

I progetti imprenditoriali tesi alla realizzazione di uno o più investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino, atti ad avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o consolidarne lo sviluppo, accedono al regime semplificato.

Vengono definiti progetti imprenditoriali da privilegiare quelli:

  1. di produzione di beni o di servizi tecnologicamente avanzati;
  2. nel settore dell’economia verde;
  3. nel settore della ricettività e del turismo;
  4. nel settore dell’intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell’offerta turistica;
  5. nel settore del commercio;
  6. nel settore delle arti e della cultura;
  7. che insediano in territorio attività di direzione, di sviluppo, di marketing, di relazioni internazionali, di formazione, di ricerca;
  8. nei settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale;
  9. nei settori sanitario e farmaceutico.

Il regime semplificato è accessibile solo qualora vengano assunti dalle liste di avviamento al lavoro almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere reclutato dalle liste di avviamento al lavoro.
L’eventuale assunzione dei soci della società e dei loro famigliari non rileva ai fini del requisito occupazionale richiesto dal comma precedente.

Nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata, all’atto della presentazione del progetto imprenditoriale, è possibile fare richiesta di sostituire parte del personale da assumere dalle liste di avviamento al lavoro con personale da assumere al di fuori delle liste di avviamento al lavoro, purché in possesso di particolari qualifiche, determinanti per l’avvio del progetto imprenditoriale, da documentare in maniera specifica anche attraverso la produzione di certificazione idonea a comprovarle. Il Comitato Tecnico Valutatore delibera in merito a tale richiesta, consultato l’Ufficio del Lavoro rispetto alla presenza o meno di tale personale nelle liste di avviamento al lavoro.

Nel caso di progetti imprenditoriali atti a rilevare un’attività esistente, qualora l’impresa rilevata non abbia i minimi occupazionali indicati, questi devono essere integrati entro sessanta giorni dal rilevamento. L’integrazione rileva ai fini dell’accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.
L’accesso al regime semplificato viene applicato con le seguenti modalità:

  1. all’imprenditore o ad un altro soggetto in relazione al progetto imprenditoriale che soddisfi i minimi occupazionali previsti dal precedente articolo;
  2. all’imprenditore e ad un altro soggetto se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 20 dipendenti;
  3. all’imprenditore e ad altri due soggetti se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 30 dipendenti;

Il regime semplificato, qualora ne sia fatta richiesta, viene applicato anche ai nuclei familiari dei soggetti.
Per appartenenti al nucleo familiare si intendono il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni non coniugati e conviventi.
Trascorsi 10 anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli impegni previsti dal progetto imprenditoriale la residenza con regime semplificato si intende consolidata.

Entro novanta giorni dall’approvazione del progetto imprenditoriale da parte del Comitato Tecnico Valutatore e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel registro della popolazione residente, deve comunque essere acquistato un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell’attività o quale residenza del beneficiario, del valore minimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00). L’investimento immobiliare effettuato non è soggetto ad autorizzazione del Consiglio dei XII e viene comunicato al medesimo Consiglio dei XII per una presa d’atto.

L’immobile, sul quale viene costituito privilegio funge da garanzia a favore dell’Eccellentissima Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva, fino all’esaurimento della durata del piano aziendale presentato.

La costituzione di privilegio sull’immobile, può, a discrezione del soggetto beneficiario, essere sostituito dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell’Eccellentissima Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso.
Le condizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alla singola richiesta di residenza ed eventuale nucleo familiare.

I soggetti, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi 24 mesi di residenza in territorio; quest’ultima per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000.

Tali condizioni devono essere garantite anche per il nucleo familiare.

Residenza automatica commercio al dettaglio

I requisiti oggettivi sono:

  1. esercizio dell’attività di commercio in un unico locale di superficie minima di almeno 200 mq. o in più locali adiacenti di superficie complessiva di almeno 200 mq. Qualora la o le sedi siano situate in centro storico in parte o totalmente, queste si intendono adiacenti ai fini della soddisfazione del requisito della superficie minima di cui al presente comma;
  2. acquisto della sede di esercizio di cui al punto a), o contratto di affitto pluriennale con deposito di fideiussione a favore dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per la somma di euro 150.000,00;
  3. assunzione di almeno 2 unità lavorative reperite dalle liste di avviamento ordinario al lavoro.

I requisiti oggettivi di cui al comma 1 dovranno essere mantenuti per 10 anni anche in caso di modifiche della compagine societaria.

Residenza a San Marino per motivi economici

Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza a San Marino per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
La residenza a San Marino per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale.
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all’Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l’iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.
La residenza a San Marino per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l’impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

  1. nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;
  2. nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all’attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza a San Marino per motivi economici, ed in particolare:

  1. qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
  2. l’attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;
  3. qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva;

al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l’ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

La residenza a San Marino per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
In caso di revoca della residenza a San Marino per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

La residenza a San Marino per motivi economici è concessa altresì:

  1. al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
  2. al convivente more uxorio;
  3. al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  4. al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

Il titolare della residenza a San Marino per motivi economici può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.
Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all’Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell’Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni dall’ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall’acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell’attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall’atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell’Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

L’immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell’Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla concorrenza di dieci anni.
Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 “Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata” e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 “Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata”.
Trascorso un periodo di dieci anni dall’iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, la residenza a San Marino si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

L’Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all’anno, non computando in tale numero i soggetti conviventi. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza a San Marino di cui al presente articolo.

L’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.

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