RESIDENZA A SAN MARINO A REGIME FISCALE AGEVOLATO
La residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato è concessa alle persone fisiche che, non incorrendo nelle fattispecie di cui all’articolo 17 commi 1 e 2 della Legge n.118 del 2010, soddisfino le seguenti condizioni:
- non siano mai state fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino oppure non abbiano, alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancora consolidato la propria residenza anagrafica nel territorio sammarinese, desumibile dalla documentazione richiesta ai competenti Uffici della Repubblica di San Marino e precisamente Ufficio Tributario e Ufficio di Stato Civile;
- produrre redditi all’estero.
Relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% sul “netto frontiera” così come definito dall’articolo 13, comma 3 della Legge n. 166/2013 e sue successive modifiche con un importo minimo di 10.000,00 euro e un massimo di 100.000,00 euro per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza. L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte generali sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta generale sui redditi delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Il richiedente la residenza atipica di cui al presente articolo deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d’ufficio, dell’importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:
- copia di documento valido per l’espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
- contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;
- certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste), certificato di regolarità fiscale o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste) rilasciati dal paese di ultima residenza;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l’assenza di condanne penali, l’assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
- documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.
Il Dipartimento Affari Esteri, recepita la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all’attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso. L’atto di acquisto di cui alla lettera b) del comma 3 non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve la vigente imposta di registro. La delibera del Congresso di Stato con cui si concede la residenza atipica è allegata all’atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.
E’ facoltà del richiedente la residenza atipica, secondo le modalità previste al comma 3, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 16 comma 3 bis della Legge n.118 del 2010, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 14, il titolare di residenza atipica ed i richiedenti secondari di cui al comma 6:
- non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall’Eccellentissima Camera;
- non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
- sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell’assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata o con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, nelle modalità stabilite dall’Istituto stesso, a copertura di ogni rischio inerente.
Il regime fiscale agevolato di cui al presente articolo è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità. Gli effetti del regime fiscale agevolato cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.
La revoca o la decadenza dal regime fiscale agevolato del soggetto richiedente si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime fiscale agevolato per le persone fisiche di cui al comma 1.
All’atto della concessione della residenza atipica da parte del Congresso di Stato, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l’esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:
- nell’ipotesi di cui alla lettera b) del superiore comma 3, copia conforme dell’atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto della unità immobiliare;
- dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica.
Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all’Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all’iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche circa anche la documentazione prodotta; trasmette inoltre i dati del richiedente all’Ufficio Tributario per i controlli fiscali di competenza il quale relaziona annualmente al Dipartimento Affari Esteri relativamente al mantenimento dei requisiti.
La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza atipica del titolare di residenza atipica e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza atipica è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all’articolo 17 della Legge n.118 del 2010. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all’immediata revoca della residenza.
In particolare l’omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva o in caso di mancato rinnovo dell’assicurazione medica, al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza atipica, decorsi infruttuosamente i quali l’ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce con cadenza trimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, Sicurezza ed ordine pubblico, Informazione ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Delegato 8 maggio 2020 n.75.
Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n. 100 all’anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 6 e i soggetti, con residenza non ancora consolidata, che intendano aderire al regime fiscale agevolato. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.
Trascorsi dieci anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza atipica si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo, ad esclusione del precedente comma 8, per lo straniero e per i soggetti di cui al comma 6 e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 16 della Legge n.118 del 2010.
I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza atipica.
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