Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

RESIDENZA A SAN MARINO PER DIRIGENTI E
FUNZIONARI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Residenza atipica pensionati soggetta a regime fiscale agevolato per dirigenti e funzionari di organismi internazionali

Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi seguenti, qualora il richiedente la residenza sia un pensionato che ha ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e che abbia un reddito annuale dimostrabile non inferiore a 100.000,00 euro lordi annui, l’imposta generale sui redditi applicata è pari al 3%.
La residenza atipica pensionati è concessa ai pensionati provenienti da paesi dell’Unione Europea, dalla Svizzera e da quelli individuati con apposito regolamento del Congresso di Stato, qualora, non incorrendo nelle fattispecie di cui all’articolo 17 commi 1 e 2 della Legge n.118 del 2010, il/la richiedente:
a) abbia un reddito annuale dimostrabile non inferiore ai 50.000,00 euro lordi annui o un patrimonio mobiliare dimostrabile non inferiore a 300.000,00 euro;
b) non abbia mai risieduto a San Marino in precedenza oppure non abbia, alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancora consolidato la propria residenza anagrafica nel territorio sammarinese.
Relativamente ai redditi da pensione è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 6% sia nel caso esista, tra il paese d’origine e San Marino, un trattato contro le doppie imposizioni, sia in quello per cui il paese d’origine operi una ritenuta alla fonte. L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte generali sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta generale sui redditi delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Il richiedente la residenza atipica pensionati deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica, che assorbe tutte le imposte di bollo e i diritti d’ufficio, dell’importo di euro 1.000,00 da incassare su pertinente capitolo di bilancio di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria. Alla domanda, oltre alla ricevuta del pagamento, sono allegati:

a) copia di documento valido per l’espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;
c) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste);
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, l’assenza di condanne penali, l’assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
e) documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i famigliari che intendessero trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento;
f) documentazione atta a dimostrare che il richiedente abbia aperto un rapporto di conto corrente con un Istituto di Credito della Repubblica di San Marino.
Il Dipartimento Affari Esteri, recepita la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma che precede, la sottopone all’attenzione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, che delibera entro sessanta giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.
L’atto di acquisto di cui alla lettera b) di cui sopra non è soggetto a preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII ed assolve la vigente imposta di registro. La delibera della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione con cui si concede la residenza atipica pensionati è allegata all’atto di acquisto ai fini di trascrizione e voltura.
E’ facoltà del richiedente la residenza atipica pensionati, fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 16 della Legge n.118 del 2010 comma 3 bis, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Fino al consolidamento della residenza ai sensi del comma 14 della Legge n.118 del 2010, il titolare di residenza atipica pensionati ed i richiedenti secondari:

a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall’Eccellentissima Camera;
b) non hanno diritto a percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominate legati al possesso della residenza, né al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44;
c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell’assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata o con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, nelle modalità stabilite dall’Istituto stesso, a copertura di ogni rischio inerente.
Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di dieci anni consecutivi ed è rinnovabile. Gli effetti del regime fiscale agevolato cessano nell’ipotesi di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime fiscale precludono l’esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.
All’atto della concessione della residenza atipica pensionati da parte della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare al richiedente l’esito della domanda e a richiedere la produzione della seguente documentazione:

a) nell’ipotesi di cui alla lettera b) di cui sopra, copia conforme dell’atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto della unità immobiliare;
b) dichiarazione circa il luogo di residenza in Repubblica.

Il Dipartimento Affari Esteri trasmette all’Ufficiale di Stato Civile i dati necessari all’iscrizione del richiedente nei Registri della popolazione residente e procede ad avviare tramite la Gendarmeria le opportune verifiche anche circa la documentazione prodotta; trasmette inoltre i dati del richiedente all’Ufficio Tributario per i controlli fiscali di competenza il quale relaziona annualmente al Dipartimento Affari Esteri relativamente al mantenimento dei requisiti di competenza.
La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta la revoca con effetto immediato della residenza atipica pensionati del titolare di residenza atipica e dei richiedenti secondari a cui sia stata estesa. La residenza atipica pensionati è revocata con effetto immediato anche nei casi previsti all’articolo 17 della Legge n.118 del 2010. Coloro i quali abbiano espressamente dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all’immediata revoca della residenza.
In particolare l’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva o in caso di mancato rinnovo dell’assicurazione medica, al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza atipica pensionati, decorsi infruttuosamente i quali l’ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.500 all’anno, non computando in tale numero i soggetti di cui si è richiesto il ricongiungimento e i soggetti, con residenza non ancora consolidata, che intendano richiedere la residenza atipica pensionati. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.
Trascorsi dieci anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza atipica pensionati si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente, per lo straniero e per i soggetti di cui si è richiesto il ricongiungimento e si applicano le norme generali in materia di residenza, nonché le disposizioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 16 della Legge n.118 del 2010.
I divieti, obblighi e vincoli previsti dal presente articolo cessano altresì per lo straniero che rinunci alla residenza atipica pensionati.
I richiedenti la residenza elettiva o atipica, hanno facoltà di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, della durata massima di 6 mesi, in attesa di perfezionare l’iter per la residenza anagrafica. Il Dipartimento Affari Esteri, ufficio preposto al ritiro della domanda, trasmette tempestivamente la documentazione al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri, ufficio competente al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio.

 

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