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Residenza fiscale non domiciliata a San Marino

La residenza fiscale non domiciliata è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio sammarinese per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l’anno solare e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche in alberghi che offrano standard qualitativi inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica. Al predetto permesso temporaneo di soggiorno si applicano le seguenti disposizioni speciali.

La residenza fiscale non domiciliata è concessa dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:

  1. soggiornino in alberghi, che offrano standard qualitativi inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l’anno solare;
  2. ottemperino al pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi sostitutiva annuale;
  3. non abbiano pendenti, in Repubblica o all'estero, procedimenti penali per misfatti per i quali sia prevista l’applicazione della pena della prigionia o dell’interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero o non abbiano subito, con sentenza passata in giudicato in Repubblica o all’estero, condanna per i medesimi reati;
  4. non siano state fiscalmente residenti a San Marino o in Paesi ad Alto Rischio, ad esclusione delle giurisdizioni sottoposte ad un attento monitoraggio da parte del GAFI-FATF, MONEYVAL ed altri FATF Associate Members e che stanno collaborando con gli stessi organismi per risolvere rapidamente le carenze individuate entro i tempi concordati, negli ultimi sette anni precedenti alla presentazione della domanda;
  5. non siano stati destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all’articolo 33 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche o della misura di espulsione dalla Repubblica di San Marino;
  6. non sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica o condizioni ostative all’ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alle forze dell’ordine.

La residenza fiscale non domiciliata viene rilasciata con riferimento ad ogni singolo anno solare e conseguentemente decade il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda o di concessione.
Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata può presentare richiesta di estensione della stessa per i figli legittimi, naturali o adottivi, minori di età.
Il computo del periodo, minimo e massimo, di soggiorno comprende anche eventuali giorni di soggiorno effettuati in territorio nell’anno solare, antecedentemente alla data di richiesta di adesione al regime di residenza fiscale non domiciliata.
Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata deve presentare, nelle modalità previste da circolare del Dipartimento Affari Esteri, apposita domanda alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri allegando:

  1. copia di documento valido per l’espatrio;
  2. dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità civile e penale, innanzi alla Gendarmeria- Ufficio Stranieri, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi sette anni, l’assenza di condanne penali, l’assenza di carichi pendenti e regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualsivoglia paese;
  3. documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno presso un albergo nel territorio della Repubblica.

Il provvedimento di rilascio e revoca del permesso di residenza fiscale non domiciliata è adottato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo ed a quelle della Legge n.118/2010 e successive modifiche per quanto compatibili.
Il mancato rispetto o la violazione dei doveri o la mancanza o la perdita dei requisiti comporta il diniego o la revoca immediata della residenza fiscale non domiciliata al soggetto a cui è stata rilasciata.
Coloro i quali abbiano dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all’immediata revoca della residenza fiscale non domiciliata.

Il provvedimento di revoca è adottato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, viene trasmesso all’interessato e preclude l’ottenimento di nuovi permessi nei successivi cinque anni.
L’imposta annuale è in ogni caso dovuta, senza condizione alcuna di rimborso.
I titolari di residenza fiscale non domiciliata:

  1. non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nell’Amministrazione e nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall’Eccellentissima Camera;
  2. non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza o soggiorno;
  3. non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall’Istituto Sicurezza Sociale;
  4. non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia il proprio regime previdenziale;
  5. non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.

I residenti fiscali non domiciliati, i quali non possono essere soggetto inidoneo ai sensi dell’articolo 1 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, possono ottenere il rilascio da parte dell’Ufficio Attività Economiche di apposito Codice Operatore Economico temporaneo per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, non riservata dalle norme vigenti, o soggetta ad autorizzazione del Congresso di Stato né in concorrenza diretta con attività d’impresa già presenti sul territorio sammarinese, limitatamente al periodo di residenza fiscale non domiciliata. L’attività di lavoro autonomo temporanea è soggetta al regime fiscale di cui ai paragrafi precedenti. Non sono dovuti contributi previdenziali né sono riconosciute prestazioni previdenziali.
Con circolari del Dipartimento Affari Esteri possono essere disciplinate le procedure amministrative per la concessione e la revoca delle residenze fiscali non domiciliate non già previste nei precedenti commi.
Rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo, sono fatte salve le disposizioni previste dagli Accordi Internazionali vigenti nella Repubblica di San Marino contro le doppie imposizioni ed in materia di scambio di informazioni.
Ai residenti fiscali non domiciliati al momento dell’ammissione nell’albergo è rilasciata la SMaC Card personale.
Entro il primo trimestre di ogni anno viene fornita, dagli uffici competenti, apposita informativa alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione in riferimento alle residenze fiscali non domiciliate concesse durante l’anno precedente evidenziando il numero di coloro che hanno richiesto l’attivazione del codice di operatore economico temporaneo.

Regime fiscale speciale per la residenza fiscale non domiciliata

Ogni soggetto autorizzato al regime di residenza fiscale non domiciliata, è tenuto al pagamento di una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da versare al momento dell’ammissione nell’albergo e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione della residenza fiscale non domiciliata. Ad esclusione dei redditi di lavoro autonomo e dai redditi di lavoro dipendente prodotti a San Marino, la predetta imposta è sostitutiva:

  1. di eventuali tasse, imposte, diritti dovuti per l’ottenimento del permesso temporaneo di soggiorno;
  2. di eventuali imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti in territorio.

L'imposta sostitutiva annuale è dovuta per ogni persona fisica che ha richiesto ed ottenuto il regime di residenza fiscale non domiciliata, mentre non è dovuta per i minori di anni diciotto.

Tutti i redditi prodotti dai residenti fiscali non domiciliati derivanti dall’esercizio delle attività per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, sono determinati secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Capo IV del Titolo II dalla Legge n.166/2013 e successive modifiche e deve essere applicata una aliquota proporzionale fissa nella misura del 5 per cento secondo le formalità e procedure dichiarative della Legge n.166/2013 e successive modifiche.
Eventuali redditi di lavoro dipendente prodotti a San Marino dai residenti fiscali non domiciliati sono soggetti alla tassazione ed alle formalità previste dalla normativa fiscale sammarinese ordinaria di cui alla Legge n.166/2013 e successive modifiche.
Fatto salvo quanto previsto per i redditi di lavoro autonomo e dai redditi di lavoro dipendente prodotti a San Marino, i titolari di residenza fiscale non domiciliata non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nella Repubblica di San Marino.
In ogni caso la produzione di redditi in territorio sammarinese da parte dei residenti fiscali non domiciliati non costituisce presupposto per l’applicazione da parte dell’Ufficio Tributario del World Wide Principle.
I residenti fiscali non domiciliati per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo devono effettuare le inerenti operazioni finanziarie su appositi conti correnti accesi presso istituti bancari sammarinesi.
Con circolari del Dipartimento per le Finanze e il Bilancio, dell’Ufficio Tributario o dell’Ufficio Attività Economiche possono essere disciplinate le procedure amministrative relative agli adempimenti fiscali, amministrativi ed autorizzativi.

 

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