Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

TRUST A SAN MARINO

Definizioni

Si intendono per:

a) «agente residente»: un professionista iscritto nell’Albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri commercialisti della Repubblica di San Marino;
b) «Autorità Giudiziaria»: la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino;
c) «Autorità di Vigilanza»: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
d) «bene»: qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica;
e) «beneficiario con diritti determinati»: il soggetto al quale siano attribuiti diritti, condizionati o meno, sul fondo in trust o sul suo reddito;
f) «beni in trust»: i beni inclusi nel fondo in trust;
g) «capitale»: i beni in trust originariamente o successivamente inclusi nel fondo in trust, le loro permutazioni e sostituzioni, i loro incrementi, i redditi imputati a capitale;
h) «disponente»: colui che istituisce il trust;
i) «domicilio»: il luogo in cui la persona ha stabilito il centro della propria vita civile;
J) «fondo in trust »: il complesso dei beni in trust e dei rapporti giuridici ad essi inerenti;
k) «guardiano»: il soggetto che esercita il controllo sull’operato del trustee o le altre attribuzioni demandategli dall’atto istitutivo;
l) «Legge»: la legge 42/2010 e le successive modifiche e integrazioni;
m) «residenza»: il luogo in cui una persona fisica ha la propria residenza anagrafica o una società ha la propria sede legale;
n) «trust per beneficiari»: il trust istituito a vantaggio di uno o più beneficiari;
o) «trust di scopo»: il trust istituito per perseguire uno o più scopi;
p) «trust esteri»: un trust la cui legge applicabile è una legge sul trust di uno Stato estero;
q) «trustee residente»: il trustee la cui residenza è nella Repubblica di San Marino;
r) «trustee non residente»: il trustee la cui residenza non è nella Repubblica di San Marino.

Nozione di trust

Si ha trust quando un soggetto è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico.
Non è incompatibile con l’esistenza di un trust la circostanza che il disponente ricopra l’ufficio di trustee, oppure si riservi alcuni diritti o poteri.
Il disponente e il trustee possono essere beneficiari del trust, ma il trustee non può essere l'unico beneficiario del trust.
Il medesimo atto istitutivo può istituire trust per beneficiari e trust di scopo.

Ambito di applicazione

Si applica solo ai trust istituiti per manifestazione di volontà del disponente.

Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri

L’individuazione della legge regolatrice e il riconoscimento dei trust esteri creati per volontà del disponente e provati per iscritto sono retti dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.

Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust

La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in materia di trust sussiste quando il convenuto abbia il domicilio, la residenza, o la sede legale in San Marino o il trust sia amministrato in San Marino o la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino o le parti abbiano convenuto di sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria sammarinese. 

La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria può essere derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è prevista dall’atto istitutivo del trust o se è pattuita per iscritto. 

Istituzione del trust 

Il trust è istituito per atto scritto fra vivi o per testamento. Qualora l’atto sia stipulato tra vivi è prescritta la forma dell’atto pubblico, senza che sia necessaria la presenza di testimoni, o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale ne assevera la legalità. 

Gli elementi del trust che devono risultare dall’atto istitutivo sono: 

a) la volontà del disponente di istituire il trust; 
b) l’individuazione del trustee; 
c) l’individuazione dell’agente residente qualora il trustee sia un trustee non residente; 
d) l’individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla medesima; 
e) l’obbligazione del trustee di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino; 
f) nei trust di scopo: 
i) l’individuazione di uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume 
ii) l’individuazione del guardiano che abbia l’obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell’atto istitutivo o i criteri che conducono alla medesima; 
g) nei trust per beneficiari: 
i) l’individuazione dei beneficiari, o i criteri che conducono alla medesima, o l’individuazione del soggetto che ha il potere di individuare i beneficiari; 
ii) le regole che assicurino la presenza di un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento quando per qualsiasi ragione non esistano beneficiari e negli altri casi previsti dalla legge; 
h) il criterio di distribuzione del fondo al termine del trust per cause diverse dalla revoca del trust. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trust è irrevocabile. 

L’atto istitutivo di trust e gli atti dispositivi, con cui si trasferiscono beni in trust, possono essere stipulati mediante procura, speciale o generale, avente la stessa forma prevista dall’atto istitutivo.  

Attestato del trust 

Entro quindici giorni dalla data della istituzione del trust, il trustee residente o l’agente residente sulla base delle informazioni fornitegli dal trustee non residente redigono un attestato contenente: 

a) la denominazione del trust scelta dal disponente o, in sua mancanza, dal trustee; 
b) l’indicazione della sua revocabilità o irrevocabilità; 
c) l’indicazione del trustee e le eventuali limitazioni dei suoi poteri; 
d) l’indicazione del guardiano, ove previsto, e la natura dei suoi poteri; 
e) l’indicazione del disponente; 
f) nei trust per beneficiari o anche per beneficiari l’indicazione dei beneficiari con diritti attuali sul fondo in trust, ove esistenti, ovvero, qualora l’atto istitutivo lo preveda, l’indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno; 
g) la data dell’atto istitutivo e la durata del trust, se prevista nell’atto istitutivo; 
h) la legge regolatrice del trust; 
i) una delle seguenti indicazioni: 
  1. “è un atto istitutivo di trust per beneficiari”; 
  2. “è un atto istitutivo di trust di scopo”; 
  3. “è un atto istitutivo di trust per beneficiari e di trust di scopo”; 
j) la descrizione dello scopo del trust qualora si tratti di un trust di scopo; 
k) l’indicazione dell’agente residente, ove previsto. 

È comminata, dal soggetto tenutario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000,00 (tremila/00) euro ad un massimo di 15.000,00 (quindicimila/00) euro al trustee residente o all’agente residente che non abbia provveduto a redigere l’attestato del trust entro i termini previsti al comma 1. 

Registro dei trust della Repubblica di San Marino 

E’ istituito il Registro dei trust della Repubblica di San Marino. Il Registro è tenuto dall’Ufficio del Registro dei trust individuato con decreto delegato da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. 

L’Ufficio del Registro dei trust può rilasciare certificazione delle sue risultanze. Con decreto delegato, di cui al comma precedente, sono stabilite le modalità del rilascio delle certificazioni. 

Il notaio che ha autenticato la sottoscrizione dell’attestato dell’atto istitutivo ne cura il deposito entro dieci giorni dalla data dell’autentica presso l’Ufficio del Registro dei trust.

L’Ufficio cura l’iscrizione del trust nel Registro trascrivendo l’attestato e rimette al notaio la certificazione attestante l’iscrizione del trust. 

Se il notaio omette il deposito dell’attestato nel termine indicato nel comma 3, il trustee residente o l’agente residente vi provvedono autonomamente entro i successivi dieci giorni.

Il trustee residente o l’agente residente devono richiedere la cancellazione del trust dal Registro entro venti giorni: 

a) dall’attribuzione del fondo in trust ai soggetti aventi titolo, a seguito dell’estinzione del trust; 
b) dalla modifica della legge regolatrice del trust, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 56; 
c) dalla scoperta di una causa di invalidità dell’atto istitutivo, o dal suo accertamento in sede giudiziaria. 

La mancata cancellazione del trust non è opponibile ai terzi, salvo che essi conoscessero l'esistenza della causa che imponeva la cancellazione del trust. 

È comminata, dal soggetto tenutario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 (duemila/00) euro ad un massimo di 10.000,00 (diecimila/00) euro al notaio, al trustee residente e all’agente residente che non abbiano provveduto all’iscrizione del trust entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee residente o l’agente residente che omettono di richiedere la cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 sono puniti con la medesima sanzione amministrativa. Per l’agente residente il termine decorre dal momento in cui riceve la notizia del verificarsi degli eventi di cui al comma 6.  

Durata del trust 

Il trust ha effetto dal momento in cui il trustee diviene titolare di alcun bene in trust e non può durare oltre cento anni decorrenti dalla data dell’atto istitutivo, a meno che sia un trust di scopo. 

Se l’atto istitutivo del trust per beneficiari non ne determina la durata, o stabilisce una durata superiore a cento anni, il trust dura cento anni. 

 Invalidità trust 

 Il trust è invalido qualora: 

a) l’atto istitutivo sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; 
b) l’atto istitutivo non abbia i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, della Legge; 
c) nell’atto istitutivo manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2 della Legge; 
d) nell’atto istitutivo manchino i requisiti di cui all'articolo 7 della Legge, salvo quelli per i quale la Legge disponga diversamente; 
e) l’atto istitutivo del trust sia simulato o sia simulato il trasferimento di beni al trustee. 

La invalidità è sanata quando la causa di essa è stata rimossa.3. Il trust è inoltre invalido quando i beni in trust o una parte di essi servirono o furono destinati a commettere un fatto che costituisce reato secondo la legge della Repubblica, o ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto. 

L’invalidità è fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dall’ Autorità Giudiziaria. La relativa azione è imprescrittibile. 

L’invalidità del trust non pregiudica i terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti a titolo oneroso dal trustee dopo l’iscrizione del trust nel Registro di cui all’articolo 8. 

L’invalidità di singole disposizioni comporta l’invalidità dell’intero atto istitutivo se risulta che il disponente non avrebbe istituito il trust senza la previsione dell’atto istitutivo colpita da invalidità. 

La invalidità di singole disposizioni non comporta l’invalidità dell’atto istitutivo, quando le disposizioni invalide sono sostituite di diritto da norme imperative. 

Il trust è invalido nei casi previsti dal diritto sammarinese come cause di invalidità per vizi della volontà degli atti a contenuto patrimoniale. 

Fondo in trust

 Qualsiasi bene ai sensi della Legge può essere incluso nel fondo in trust senza necessità di insinuazione. 

Appartengono al fondo in trust i beni di cui il trustee diviene titolare nell’esercizio del proprio ufficio, ivi inclusi quelli derivanti: 

a) dalle operazioni poste in essere dal trustee, comprese quelle di investimento e disinvestimento; 
b) dai proventi e dai frutti comunque prodotti dai suddetti beni. 

E' inoltre incluso nel fondo in trust il lucro conseguito dal trustee per effetto di atti o omissioni compiuti in violazione dei propri obblighi. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee può accettare da chiunque abbia interesse beni da aggiungere al fondo in trust. 

Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione

 Il fondo in trust è separato dai beni personali del trustee e da quelli di pertinenza di altri soggetti o di altri trust. In particolare: 

a) i beni in trust non possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali del trustee; 
b) in caso di concorso dei creditori, o procedura concorsuale del trustee, i beni in trust sono separati dagli altri beni del trustee e sono esclusi dal concorso dei suoi creditori personali; 
c) i beni in trust non rientrano tra quelli cui si applica il regime patrimoniale della famiglia e non sono inclusi nella successione del trustee. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può, a sua discrezione, suddividere il fondo in trust in più sottofondi. 

Il trustee dispone del fondo in trust e lo amministra in trust a vantaggio di uno o più beneficiari o per uno o più scopi. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee è tenuto ad eseguire ogni formalità utile per tutelare l'effettività del vincolo di destinazione. 

Modifica dell’atto istitutivo del trust

 L’atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell’interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust. 

La modifica dell’atto istitutivo è soggetta ai requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, della Legge. 

Chiunque apporta o riceve modifiche agli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo 7 deve darne comunicazione al trustee entro trenta giorni da quando viene effettuata o ricevuta la modifica. Qualora il trustee non sia residente, questi deve dare comunicazione all’agente residente entro quindici giorni da quando ha operato o ricevuto la modifica. 

Al soggetto inadempiente agli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma è comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un massimo di 10.000,00 euro dal soggetto tenutario il Registro dei trust. 

Il trustee residente o l’agente residente comunicano mediante attestato all’ufficio del Registro dei trust le modifiche riguardanti gli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo 7 entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L’Ufficio provvede alle relative annotazioni a margine dell’attestato originale. 

È comminata la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un massimo di 10.000,00 euro al trustee residente o all’agente residente che non effettuino nei termini le comunicazioni previste nel comma 5.

È fatto obbligo all’agente residente di interpellare, con cadenza almeno semestrale, il trustee non residente circa l’eventuale sopraggiunta intervenuta modifica agli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo 7, mediante lettera raccomandata trasmessa per conoscenza anche al soggetto tenutario del Registro del Trust nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno. 

È comminata la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un massimo di 10.000,00 euro dal soggetto tenutario del Registro dei Trust all’agente residente che non adempie correttamente all’obbligo imposto dal precedente comma. 

La modifica dell’atto istitutivo non pregiudica gli effetti degli atti che il trustee abbia validamente compiuto prima di tale modifica.

Revoca del trust

 L’atto istitutivo può prevedere che il trust sia revocabile. 

La revoca avviene con la forma richiesta per la modifica dell’atto istitutivo, comunicata dal trustee residente o dall’agente residente al Registro ai sensi dell’articolo 8 della Legge. 

In caso di revoca il trustee provvede a trasferire i beni in trust secondo le disposizioni dell’atto istitutivo e, in mancanza, al disponente o ai suoi successori. 

La revoca non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dal trustee in conformità alla legge e all’atto istitutivo prima della comunicazione della revoca. 

Estinzione del trust

Oltre che per le cause previste nell’atto istitutivo, il trust si estingue: 

a) per il decorso del termine; 
b) per effetto della dichiarazione di revoca; 
c) se è un trust di scopo: per il raggiungimento dello scopo, ovvero per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 
d) se è un trust per beneficiari:
i) per la mancanza di beneficiari e di soggetti che possano esserlo e di soggetti che possano individuarli; 
ii) per il mancato venire in esistenza di un beneficiario nel termine; 

iii) per estinzione del trust da parte dei beneficiari; 

e) per il venire meno del fondo in trust. 

L’estinzione non pregiudica l’efficacia degli atti precedentemente compiuti dal trustee in conformità all’atto istitutivo e alle norme di legge applicabili. 

Quando il trust si estingue ai sensi del comma 1, lett. d) i) o lett. d) ii) e manchino successori del disponente, i beni in trust sono trasferiti all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.

Distribuzione di beni in trust

 Verificatasi una causa di estinzione del trust, il trustee esaurisce le eventuali operazioni in corso e non intraprende nuove operazioni. 

Redatto il proprio rendiconto finale e l’inventario del fondo in trust, il trustee trasferisce il fondo agli aventi diritto, secondo le disposizioni dell'atto istitutivo del trust. Qualora le disposizioni dell’atto istitutivo del trust non siano applicabili all’intero fondo, il trustee trasferisce i beni in trust residui al disponente o ai suoi successori e, in loro mancanza, all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino. 

Ogni obbligazione gravante sul trustee passa di diritto a coloro ai quali il fondo in trust è trasferito, nel limite del valore dei beni da ciascuno ricevuti. 

Dell’accettazione e del rifiuto della nomina nell’ufficio di trustee

 Il trustee nominato nell'atto istitutivo può accettare l'ufficio in modo espresso o tacito. L'accettazione è espressa quando è contenuta in un atto scritto, oppure quando il nominato assume il titolo di trustee nei rapporti con i terzi. L'accettazione è tacita quando il nominato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'ufficio. 

Colui che non intenda ricoprire l'ufficio può rifiutarlo espressamente, con dichiarazione scritta comunicata al disponente, o ai suoi successori, o ai trustee che già ricoprono l'ufficio. 

Requisiti del trustee

 L’ufficio di trustee può essere ricoperto da una o più persone, fisiche o giuridiche, nessuna delle quali sia trustee di più di un trust sottoposto alla Legge ovvero da una o più persone, fisiche o giuridiche, indicati quali soggetti designati nell’ambito delle normative antiriciclaggio emanate dalla Repubblica di San Marino o da altri Stati in attuazione delle direttive dell’Unione Europea o a queste ultime sostanzialmente equivalenti. 

L’esercizio professionale dell’attività di trustee nella Repubblica è disciplinato con decreto delegato. 

Nomina di nuovo trustee

La nomina di un nuovo trustee avviene secondo le disposizioni dell’atto istitutivo, ovvero, in mancanza, da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, qualora il trust abbia una pluralità di trustee, il nuovo trustee è nominato all’unanimità dai trustee che ricoprono l'ufficio. In caso di disaccordo, provvede alla nomina l’ Autorità Giudiziaria.

La nomina del nuovo trustee deve essere comunicata per estratto, con atto in forma autentica depositato entro quindici giorni dalla nomina medesima, nel Registro dei trust. 

Il nuovo trustee si sostituisce o, qualora esistano altri trustee, si aggiunge quale comproprietario del fondo in trust e il trustee uscente o gli altri trustee compiono senza indugio gli atti necessari per consentirgli di esercitare i propri diritti e poteri e gli comunicano senza indugio gli atti e i documenti di pertinenza del trust. 

Buona fede e diligenza nell’adempimento 

 Il trustee adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi non propri. 

In relazione ai trustee che svolgono professionalmente questa attività o ad altri soggetti in possesso di competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell’attività esercitata. 

Tutela dell’integrità dei beni in trust

 Il trustee deve accertarsi che i beni in trust siano nella sua titolarità. Egli tutela l’integrità e il possesso dei beni in trust compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine. 

Il trustee deve conservare i beni in trust separati da ogni altro bene nella propria disponibilità, inclusi quelli di pertinenza di altri trust. 

Il trustee deve depositare ogni titolo al portatore presso banche o altri depositari autorizzati alla custodia di valori e tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio.

Gestione dei beni in trust 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente e la natura dei beni in trust lo consente, il trustee gestisce i beni in trust con l’obiettivo di preservarne ed accrescerne il valore, diversificando gli investimenti e valutandone periodicamente la composizione con l’assistenza di soggetti dotati di specifiche competenze professionali in materia di gestioni patrimoniali. 

L’atto istitutivo può limitare o escludere il potere del trustee di investire, gestire o disporre dei beni in trust. 

Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale

Prima di accettare l’incarico, il soggetto nominato trustee con atto tra vivi deve informare per iscritto il disponente circa le eventuali cause di conflitto di cui sia a conoscenza tra gli interessi di cui è portatore a qualunque titolo e quelli dei beneficiari oppure con lo scopo del trust. 

Il trustee nominato nel testamento che si trovi in conflitto di interessi ne dà tempestivamente notizia all’Autorità Giudiziaria, la quale prende i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi del beneficiario, o lo scopo del trust.

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee non può agire in conflitto di interessi con uno o più beneficiari o con lo scopo del trust. 

Il trustee non può, neppure per interposta persona: 

a) acquistare la posizione giuridica di beneficiario o accettarla in garanzia; 
b) stipulare atti relativi ai beni in trust con sé stesso, salvo il caso in cui operi in qualità di trustee di altro trust e ciò sia consentito dall’atto istitutivo; 
c) fare concorrenza per conto proprio o di terzi all’attività esercitata come trustee. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può contrarre con se stesso qualora sia una società autorizzata a svolgere l’attività bancaria o finanziaria e stipuli contratti attinenti la propria attività. 

Obbligo di imparzialità-Deroga

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, quando il trust ha più di un beneficiario, oppure più di uno scopo, il trustee titolare di poteri discrezionali può avvantaggiarne soltanto uno o più. 

Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi

 Salvo quanto disposto dalla legge, dall’atto istitutivo o dalle normative antiriciclaggio, il trustee non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio né impiegarle a proprio o altrui vantaggio.

Contabilità e inventario

Il trustee tiene una contabilità ordinata e completa dei fatti che interessano il fondo in trust. 

Il trustee valuta periodicamente il valore di mercato del fondo in trust secondo le modalità e in applicazione dei criteri stabiliti da apposito decreto delegato da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. 

Il trustee redige annualmente e trascrive nel Libro degli eventi entro il 31 marzo dell’anno successivo: 

a) il bilancio del trust; 
b) l’inventario del fondo in trust; 
c) una relazione contenente il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza e della composizione del fondo in trust.

Sono salve le diverse disposizioni dell’atto istitutivo. 

Comunicazioni 

Il bilancio, l’inventario e la relazione di cui all’articolo 26 sono inviati dal trustee al guardiano del trust di scopo e al guardiano del trust per beneficiari, ove esistente. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, nel trust per beneficiari il trustee è tenuto a comunicare a ciascun beneficiario titolare di diritti determinati: 

a) notizia dell’esistenza del trust, del nominativo e del domicilio del trustee, e delle disposizioni dell’atto istitutivo che prevedono tale diritto; 
b) notizia di tutti gli atti o i fatti che modificano o estinguono tale diritto; 
c) su richiesta di un tale beneficiario, entro congruo termine, un inventario limitato ai beni in trust rispetto a cui il beneficiario vanta il diritto e la stima del loro valore di mercato commisurata al diritto vantato dal beneficiario.  

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi non hanno luogo nei confronti di soggetti che rappresentano minori di età, nascituri o concepiti, a meno che siano prescritte dall’atto istitutivo. 

L’atto istitutivo, qualora escluda o radicalmente limiti gli obblighi di cui al comma 2, deve assicurare che vi sia sempre un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento. 

 Libro degli eventi

Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi del trust, nel quale registra in ordine cronologico gli atti e gli eventi relativi al trust dei quali abbia conoscenza. Devono in ogni caso risultare dal Libro degli eventi:  

a) ogni informazione che il trustee non residente abbia comunicato all’agente residente;
b) la descrizione degli eventi riguardanti i beneficiari e lo scopo; 
c) la descrizione dei beni in trust; 
d) le attribuzioni effettuate in conformità all’atto istitutivo del trust; 
e) gli atti di delega; 
f) i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità; 
g) il dissenso manifestato ai sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 52; 
h) documenti di cui all’articolo 26 comma 3, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 4;
i) le variazioni dei trustee e dei guardiani; 
l) l’esercizio dei poteri relativi alla individuazione di beneficiari e alla attribuzione di diritti determinati. 

L’agente residente richiede annualmente al trustee non residente di comunicargli ogni fatto o atto che debba risultare dal Libro degli eventi. 

Il Libro degli eventi è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio. 4. Con decreto delegato da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge sono stabilite le modalità relative alla vidimazione. 

Il Libro degli eventi è esibito, su richiesta, al guardiano e all’Autorità Giudiziaria, nonché alla Autorità di Vigilanza secondo le disposizioni da essa emanate. 

L’atto istitutivo può attribuire ad altri soggetti il diritto di consultare il Libro degli eventi e di estrarne o meno copia. 

Cessazione dell’agente residente dall’ufficio

 Nel caso di cessazione dal proprio ufficio di agente residente, il trustee deve provvedere entro trenta giorni alla nuova nomina.  

Al trustee che non adempie alla nuova nomina nei termini di cui al primo comma del presente articolo si applica la sanzione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) e lo stesso è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti in capo all’agente residente. 

Si applicano all’agente residente, in quanto compatibili, l’articolo 39 e l’articolo 41 della presente legge.

Adempimenti a fini di pubblicità

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee compie i necessari adempimenti a fini di pubblicità per rendere noto che egli è titolare dei beni in trust nella qualità di trustee o comunque per fare risultare l’esistenza del trust secondo la legge del luogo nel quale i beni si trovano. 

Pluralità di trustee

Ogni trustee ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi all’unanimità o a maggioranza.

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, quando il trust ha più trustee essi agiscono con decisione unanime e congiuntamente, ma ciascuno ha il potere di compiere gli atti urgenti per la conservazione dei beni in trust. 

Se l’atto istitutivo consente che i trustee decidano a maggioranza, il trustee dissenziente annota il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust. 

Nel caso in cui il trust possa essere amministrato disgiuntamente, ogni operazione relativa a beni in trust deve essere comunicata preventivamente da colui che intende compierla agli altri trustee. Costoro, se dissenzienti rispetto all'atto che il singolo trustee intende compiere, annotano il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust. 

Poteri del trustee

Il trustee esercita sui beni in trust tutti i poteri spettanti al titolare del diritto, salve le limitazioni risultanti nel Registro dei trust. 

Il trustee è legittimato ad agire e ad essere convenuto in giudizio in tale qualità. 

Potere di consultazione

Il trustee può chiedere consulenza a professionisti relativamente ad atti da compiere in relazione al trust e conferire loro incarico per il compimento di una prestazione professionale. 

L’atto istitutivo può prevedere che il trustee consulti od ottenga il consenso di un altro soggetto prima di esercitare un determinato potere. 

Un soggetto non diviene trustee per il solo fatto di essere stato consultato o di aver prestato o rifiutato il proprio consenso ai sensi del comma precedente. 

Potere di delega

Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto istitutivo, il trustee può delegare i propri poteri relativi al compimento di atti o operazioni relative all'amministrazione del fondo in trust e al compimento di atti dispositivi di beni in trust. 

I seguenti poteri non sono delegabili: 

a) il potere di decidere secondo quali modalità e tempi attribuire i beni in trust ai beneficiari; 
b) il potere di nominare un nuovo trustee; 
c) il potere di delega. 

Nell'amministrare il trust, il trustee può delegare la scelta degli investimenti esclusivamente a banche e a imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale, non costituite o amministrate in Paesi individuati con apposito provvedimento dell’Autorità di Vigilanza, che procedono alla selezione degli investimenti secondo i criteri specificati dal trustee in apposito documento. 

La delega a favore di più soggetti si intende congiunta. 

Colui che è delegato ad esercitare un potere ai sensi del presente articolo è tenuto a rispettare i medesimi obblighi del trustee ai sensi delle Sezioni II e III del presente capo. 

Il trustee può delegare poteri a beneficiari, ma solo qualora il trust abbia un guardiano legittimato ad agire contro il trustee e il guardiano consenta. 

Il trustee vigila sull'operato del delegato e risponde delle istruzioni e delle direttive impartite a quest'ultimo.

Qualsiasi beneficiario o il guardiano possono agire direttamente contro il delegato. 

Se sono nominati più trustee, ciascun trustee può delegare l’esercizio del proprio ufficio ad altri trustee, purché i trustee siano almeno tre. La delega non può avere durata superiore a un anno e non ha effetto se è compiuta per consentire o facilitare la violazione da parte di altri trustee degli obblighi derivanti dal trust. 

L’atto istitutivo può prevedere che, qualora vi siano più trustee, la amministrazione del fondo e il compimento di atti dispositivi di beni in trust sia delegata a uno solo di essi, con esonero da responsabilità in favore degli altri trustee per gli atti compiuti dal trustee delegato. Il trustee delegato è comunque tenuto a comunicare agli altri trustee una volta all’anno tutti gli atti da lui compiuti allo scopo di formare collegialmente il bilancio annuale. 

Forma e contenuto dell’atto di delega 

 La delega sotto pena di invalidità deve: 

a) essere per iscritto ed avere data certa; 
b) individuare il delegato; 
c) individuare il trust; 
d) specificare i poteri delegati;
e) specificare la data da cui ha effetto e il periodo, o l’occasione, per cui è concessa. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee non può concedere deleghe che prevedano: 

a) la facoltà del delegato di nominare un proprio sostituto; 
b) l’esonero o la limitazione di responsabilità del delegato nei confronti del trustee o dei beneficiari se non nei limiti entro i quali ciò può avvenire in favore del trustee; 
c) l’irrevocabilità della delega;
d) la facoltà del delegato di agire in conflitto di interessi con il beneficiario , o con lo scopo del trust.

Se il trust ha un solo trustee, costui comunica per iscritto, senza indugio, la delega al soggetto che ha il potere di nominare nuovi trustee. 

Potere di assicurare i beni in trust 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee è tenuto ad assicurare i beni in trust che siano soggetti a perire o a essere danneggiati. I premi assicurativi e l’indennizzo possono essere imputati al capitale o al reddito, secondo le determinazioni del trustee. 

Potere di effettuare anticipazioni a favore di beneficiari 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può effettuare anticipazioni a favore di un beneficiario con diritti determinati sul fondo in trust affinché egli possa affrontare eventi rilevanti della propria vita, qualora i beni in trust siano prevalentemente composti da denaro o da cespiti liquidabili agevolmente. 

In ogni caso, il trustee tiene conto delle anticipazioni effettuate nel procedere alle ulteriori attribuzioni in favore del medesimo beneficiario e alla finale distribuzione del fondo.

Potere di accumulare frutti e proventi

L’atto istitutivo può obbligare il trustee, o attribuire al trustee il potere, di incrementare il capitale, accumulando nel fondo, in tutto o in parte, per un determinato periodo, i frutti e i proventi derivanti dal fondo in trust. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee può sempre impiegare i frutti e i proventi del fondo in trust per il mantenimento, l’istruzione o comunque a vantaggio di beneficiari titolari di diritti determinati, che siano minori di età o incapaci. 

Compenso, costi e spese del trustee 

Il compenso del trustee è determinato nell’atto istitutivo e viene prelevato dal fondo in trust. Il trustee assolve l’incarico gratuitamente qualora l’atto istitutivo non preveda l’attribuzione del compenso a favore del trustee e le modalità della sua determinazione. 

Le somme necessarie per il pagamento delle spese sostenute dal trustee nell'esercizio del proprio ufficio sono prelevate dal fondo in trust. 

Il trustee soddisfa i crediti maturati per il proprio compenso, le spese con preferenza rispetto ai beneficiari. 

Cessazione del trustee dall’ufficio

Oltre che per le cause previste dall’atto istitutivo, il trustee cessa dal proprio ufficio per: 

a) revoca, secondo le disposizioni dell’atto istitutivo; 
b) rinuncia, nelle forme prevista dall’atto istitutivo o, in mancanza di previsione, per mezzo di comunicazione scritta avente data certa spedita agli altri trustee, se ve ne sono, al guardiano, ove esistente, e, nei trust per beneficiari, ai beneficiari titolari di diritti determinati; 
c) sostituzione per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; 
d) concorso dei creditori o assoggettamento ad altra procedura concorsuale; 
e) morte o inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute; 
f) liquidazione, se persona giuridica o altro ente. 

L'inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute è accertata da un collegio medico specialistico nominato secondo l'atto istitutivo del trust, o in mancanza, dall’ Autorità Giudiziaria. Il collegio accerta l'inidoneità in presenza di un impedimento non meramente temporaneo, tale da compromettere la capacità del trustee di operare in modo lucido ed efficiente. 

La rinuncia di un trustee all'ufficio, effettuata per consentire o facilitare la violazione da parte degli altri trustee degli obblighi derivanti dal trust, non ha effetto. 

Trasferimento dei beni in trust 

In deroga alle disposizioni del diritto comune sulla consegna: 

a) in qualunque caso di sostituzione del trustee il fondo in trust passa di diritto al nuovo trustee; 
b) in caso di cessazione dell’ufficio di un trustee il fondo in trust rimane in capo ai rimanenti trustee. 
c) in caso di aggiunta di un trustee, il fondo in trust diviene comune a tutti i componenti l’ufficio. 

Al verificarsi di una causa di cessazione dall’ufficio, un trustee deve senza indugio compiere gli atti che siano necessari per dare attuazione alle disposizioni che precedono. 

In caso di morte o di cessazione del trustee dall'ufficio per inidoneità, gli eredi, il rappresentante legale, o le persone che lo assistono curano senza indugio tali adempimenti. 

Il nuovo trustee è sostituito al trustee cessato in ogni procedimento giudiziario pendente. 

Consegna di atti e documenti

Cessato dall’ufficio, il trustee consegna senza indugio tutti gli atti e i documenti di pertinenza del trust ai rimanenti trustee o al nuovo trustee. 

Qualora un trustee venga a mancare per morte o inidoneità, gli eredi, il rappresentante legale, o le persone che lo assistono curano tali adempimenti. 

Inadempimento degli obblighi previsti dalla Legge e dall’atto istitutivo 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee inadempiente ai propri obblighi è tenuto, a richiesta di un beneficiario o del guardiano, al risarcimento del danno cagionato al fondo in trust o al beneficiario che agisce, se non prova che il danno è stato cagionato da causa a lui non imputabile. 

Il risarcimento comprende il danno emergente e il lucro cessante. 

Il trustee non è esonerato da responsabilità benché il danno sia compensato in tutto o in parte dal lucro derivante dall’inadempimento, salvo che il lucro sia prodotto dallo stesso atto da cui deriva il danno. 

Il trustee non è responsabile delle violazioni commesse da altri prima della sua nomina. Egli deve, in ogni caso, adottare tutte le misure idonee per porre rimedio alle violazioni di cui venga a conoscenza. 

Salvo quanto previsto dall’articolo 33 comma 7, il trustee non è responsabile dell’inadempimento dei soggetti delegati, laddove la delega sia stata conferita in buona fede e con la diligenza richiesta. 

Responsabilità dei trustee  

I trustee sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dalle violazioni di legge e dell’atto istitutivo commesse nell’esercizio dell’ufficio. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee non risponde dei danni causati da un altro trustee, laddove abbia annotato il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust e lo abbia immediatamente comunicato al soggetto eventualmente individuato nell’atto istitutivo, oppure, in mancanza, ai beneficiari titolari di diritti determinati e al guardiano, ove esistente. 

In ogni caso, i trustee sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza della violazione, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Responsabilità solidale dei beneficiari 

E’ solidalmente responsabile con il trustee il beneficiario che abbia istigato, richiesto o autorizzato l'inadempimento del trustee. 

Esonero da responsabilità 

Sono nulle le disposizioni dell’atto istitutivo e i patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del trustee per dolo o colpa grave. 
Un beneficiario può esonerare il trustee dalla responsabilità per i danni cagionati nei suoi confronti, qualora abbia piena conoscenza dei fatti. 
Alle medesime condizioni, il beneficiario può accollarsi il debito del trustee che sia responsabile di violazioni commesse senza dolo o colpa grave. 

Prescrizione 

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento in cui un beneficiario, ovvero il guardiano in mancanza di beneficiari esistenti, ha avuto conoscenza dei fatti produttivi di responsabilità del trustee. 

Responsabilità del trustee per le obbligazioni verso i terzi

Qualunque soggetto, diverso dagli altri trustee, dai beneficiari e dal guardiano, che sia titolare di diritti nei confronti del trustee, derivanti da obbligazioni assunte o da atti compiuti manifestando la qualità di trustee o da atti o fatti comunque inerenti tale qualità, può soddisfarsi unicamente sul fondo in trust. 

Il trustee ha diritto di rivalsa sul fondo in trust, con preferenza rispetto a qualunque altro soggetto, in relazione a qualsiasi obbligazione egli abbia adempiuto personalmente a meno che egli debba adempiere obbligazioni risarcitorie verso il fondo o verso alcun beneficiario ovvero sia pendente richiesta risarcitoria nei suoi confronti. 

Posizione giuridica 

Il trust cessa se, non essendovi stati beneficiari in vita al momento dell’istituzione del trust, almeno uno di essi non viene in essere nei successivi trenta anni. 

L’atto istitutivo può prevedere che uno o più soggetti siano aggiunti o esclusi dalla posizione giuridica di beneficiario, determinando per decisione di chi e in quale forma. 

L’atto istitutivo può sottoporre la posizione giuridica dei beneficiari a condizione o a termine. 

L’atto istitutivo può disporre che i diritti spettanti a un beneficiario sul fondo in trust o sul suo reddito:

a) non siano né sequestrabili né pignorabili né inclusi nella massa qualora si verifichi un concorso dei suoi creditori ovvero 
b) durino fino a quando un suo creditore compia un atto di sequestro o pignoramento o il beneficiario divenga soggetto al concorso dei suoi creditori, con la conseguenza che tali diritti vengono allora meno e sorgono diverse posizioni beneficiarie. 

Coloro i quali ricevono o possono ricevere beni o vantaggi da un trust di scopo non rientrano nella nozione giuridica di beneficiari. 

Diritti dei beneficiari 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, ciascun beneficiario con diritti determinati ha diritto di prendere visione degli atti e documenti riguardanti i propri diritti e farne copia. 

Il trustee non è tenuto a rivelare ai beneficiari le ragioni per cui ha esercitato in un determinato modo un potere discrezionale che è a lui rimesso, né a comunicare atti o documenti da cui risultino tali ragioni, salvo che la rivelazione o la comunicazione sia imposta da un provvedimento giudiziario. 

Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari  

Un beneficiario può rinunciare in tutto o in parte alla propria posizione giuridica con atto compiuto nelle forme previste per l'atto istitutivo del trust. La rinuncia ha effetto ed è irrevocabile dal momento in cui perviene al trustee. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un beneficiario può richiedere per iscritto al trustee di differire il trasferimento in proprio favore dei beni in trust oppure di eseguirlo a favore del soggetto che egli indica. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, tutti i beneficiari con diritti determinati sul fondo in trust o, in loro mancanza, tutti i beneficiari possono pretendere dal trustee la cessazione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le loro indicazioni. 

Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, un beneficiario può alienare, dare in garanzia, o comunque disporre, in tutto o in parte, della propria posizione giuridica per mezzo di atti che hanno effetto nei confronti del trustee dal momento in cui gli sono notificati ovvero, trattandosi di beneficiario con diritti determinati non limitati alla sua vita, anche per testamento. 

Se il beneficiario compie più atti dispositivi fra vivi a favore di diversi soggetti, ha effetto l’atto notificato per primo al trustee. 

Ufficio del guardiano 

L'atto istitutivo di trust di scopo prevede l'ufficio del guardiano e lo legittima a agire contro il trustee in caso di inadempimento. 

L'atto istitutivo del trust per beneficiari può prevedere l'ufficio del guardiano, ma deve prevederlo per il periodo durante il quale non vi siano beneficiari in esistenza. 

Il guardiano adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora abbia competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell’attività esercitata. Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, i poteri dei quali il guardiano è titolare sono poteri fiduciari. 

L’atto istitutivo del trust può prevedere la remunerazione del guardiano. Il guardiano ha diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per ragioni inerenti all'ufficio, se l’atto istitutivo non dispone diversamente. 

L’atto istitutivo può conferire al guardiano taluni poteri, tra cui il potere di: 

a) nominare un nuovo trustee, o di aggiungerne a quelli esistenti; 
b) nominare un nuovo guardiano, eventualmente in aggiunta rispetto a sé; 
c) revocare il trustee dall’ufficio; 
d) disporre il veto sull’esercizio di alcuni poteri del trustee; 
e) aggiungere o escludere beneficiari; 
f) modificare la legge regolatrice del trust; 
g) verificare il rendiconto del trust. 

L’esercizio dei poteri elencati nel comma 5 non conferisce al guardiano l’ufficio di trustee. 

Il guardiano può essere uno fra i beneficiari con diritti determinati. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, quando vi sono più guardiani di un trust, essi decidono a maggioranza. Ogni guardiano ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi a maggioranza o all’unanimità e deve essere adeguatamente informato dell’oggetto della decisione. Il guardiano dissenziente fa annotare senza ritardo il proprio dissenso nel Libro degli eventi del trust. 

Salvo quanto disposto dalla Legge o dall’atto istitutivo, il guardiano non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né impiegarle a proprio o altrui vantaggio. 

Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, il guardiano uscente nomina il guardiano successivo; qualora non vi provveda, il nuovo guardiano è nominato dall’ Autorità Giudiziaria. 

Si applicano al guardiano, in quanto compatibili, l’articolo 39 e l’articolo 41 della Legge. 

Poteri dell’Autorità Giudiziaria 

L’Autorità Giudiziaria è titolare di un generale potere giurisdizionale di controllo e supervisione di qualsiasi trust regolato dalla Legge, che esercita emettendo i provvedimenti del caso. 

Oltre agli altri poteri attribuiti all’Autorità Giudiziaria dalla legge, il trustee, un beneficiario, il guardiano e qualsiasi interessato possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine: 

a) all’adempimento di un obbligo o all’esercizio di un potere dell’ufficio di trustee o di guardiano; 
b) alla sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una violazione della legge o dell’atto istitutivo o per ragioni di opportunità o per l’assenza, per quanto riguarda il trustee, dei requisiti di cui all’articolo 18 della Legge; 
c) alla nomina di un nuovo o ulteriore trustee o di un nuovo o ulteriore guardiano; 
d) agli atti di amministrazione e disposizione dei beni in trust. 

Il trustee è tenuto a chiedere senza indugio all’Autorità Giudiziaria la nomina di un guardiano qualora, per una qualunque ragione, esso manchi o sia venuto a mancare e la Legge richieda che esso vi sia. 

Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell’atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune. 

Mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al giudice di pronunciarsi al riguardo, anche impartendogli precise direttive. 

Il soggetto nominato trustee dall’Autorità Giudiziaria che si trovi in conflitto di interessi rivolge al giudice istanza per ottenere i provvedimenti previsti dall’articolo 23 comma 2.

Nel nominare o sostituire un trustee, il giudice dispone in relazione alla custodia e al trasferimento dei beni in trust, nonché agli atti e ai documenti pertinenti. 

Salvo diverso ordine del giudice, il trustee e il guardiano nominati ai sensi del presente articolo hanno gli stessi diritti, obblighi e poteri spettanti, rispettivamente, al trustee e al guardiano in forza dell’atto istitutivo. 

Il giudice decide sulle spese del procedimento giudiziario. 

Azione cautelare 

Il beneficiario titolare di diritti determinati o il guardiano che abbiano fondato motivo di ritenere che il trustee stia per omettere un atto dovuto o per compiere un atto che viola la Legge o l’atto istitutivo del trust, possono adire l’Autorità Giudiziaria in via cautelare per ottenere i provvedimenti del caso. 

L’introduzione della causa nel merito non sospende gli effetti del provvedimento cautelare adottato dall’Autorità Giudiziaria. 

Azioni di separazione e di recupero 

Qualora il trustee abbia confuso i beni in trust con altri beni, il trustee cui non si debba la confusione, qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di ottenerne la separazione. La pretesa si estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati sostituiti e ai loro frutti. 

Qualora il trustee abbia disposto di beni in trust in violazione delle regole dell’atto istitutivo ovvero senza corrispettivo o per un corrispettivo manifestamente inadeguato, il trustee cui non si debba l’atto di disposizione, qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di pretendere che l’avente causa dal trustee restituisca i beni al fondo in trust tranne quando, trattandosi di disposizione in violazione delle regole dell’atto istitutivo, egli non potesse avere avuto conoscenza di tale violazione. La pretesa si estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati sostituiti e ai loro frutti. 

Sono salve, in ogni caso, le azioni di risarcimento del danno e ogni altra azione esperibile a tutela del trust. 

L’azione di separazione non si prescrive. L’azione di restituzione si prescrive in dieci anni. 

Forma degli atti istitutivi ed iscrizione dei trust esteri nel Registro dei trust della Repubblica di San Marino

Gli atti istitutivi di trust esteri in cui sia disponente una persona fisica o una persona giuridica residente in San Marino sono sottoposti ai medesimi requisiti di forma previsti dall’articolo 6, comma 1, della Legge. 

I trust esteri con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino devono essere iscritti in apposita sezione del Registro dei trust. Si applicano l’articolo 7 nonché i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 8 della Legge. 

I trustee residenti di trust esteri debbono avere i requisiti previsti dall’articolo 18 della Legge.  

Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 

Chiunque esercita l’ufficio di trustee non avendo i requisiti previsti della Legge è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da Euro 8.000,00 a Euro 12.000,00.  

Sottrazione e distrazione di beni in trust 

Se il trustee sottrae o comunque distrae i beni in trust, a proprio o ad altrui profitto, si applica la disposizione dell’articolo 197, comma 3, del Codice Penale, sostituita l’interdizione di quarto grado dalla professione o dall’arte con l’interdizione di quarto grado dall’ufficio di trustee. 

Conflitto d’interessi 

Il trustee che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, agisce in conflitto di interessi, cagionando un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti destinati a trarre vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da Euro 8.000,00 a Euro 12.000,00 e l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo grado. 

Violazione dell’obbligo di rendicontazione

Il trustee che omette di tenere, in tutto o in parte, la contabilità relativa ai beni in trust è punito, qualora dal fatto derivi un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti destinati a trarre vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust, con l’arresto di secondo grado e l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo grado.  

Falsità nelle scritture contabili relative al trust 

Il trustee che nella contabilità o nell’inventario relativi ai beni in trust, ovvero nelle scritture contabili relative al trust previste dalla Legge e dalla legge sul regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino, espone dati o fatti in tutto o in parte non rispondenti al vero, ovvero nasconde in tutto o in parte dati o fatti veri, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado, nonché con l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo grado.

Sanzioni amministrative 

Le sanzioni amministrative previste dalla Legge sono irrogate dal soggetto incaricato della tenuta del registro dei trust e sono disciplinate dalla Legge 28 giugno 1989 n.68. 

Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti

 Fermo quanto previsto all’articolo 52 del Decreto del 26 aprile 1995 n.56, gli atti rogati o autenticati all’estero devono, prima dell'uso nella Repubblica, essere depositati e conservati presso un Notaio esercente nella Repubblica. Con il verbale di deposito, il Notaio ne assevera la legalità. 

 

Dott. Commercialisti Toccaceli Bronzetti

Dott. Fabio Toccaceli

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