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CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI SAN MARINO

Nell’ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari. La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall’affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, se non quando il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello sammarinese. Essa è composta da un Presidente e sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza dei due terzi, tra chi è od è stato professore universitario ordinario in materie giuridiche, chi è od è stato magistrato, chi è laureato in giurisprudenza con almeno vent’anni di esperienza professionale nell’ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. Il Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Essi, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo.
La Corte non è soggetta alle disposizioni sull’Ordinamento Giudiziario. L’elezione e la nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità, astensione e ricusazione, sono stabilite specificamente con apposita legge qualificata in deroga alla legge qualificata del 30 ottobre 2003 n.145.
Competente a dirimere i conflitti di competenza tra l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte è il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, secondo le procedure, in quanto compatibili, previste dal Capo I (Conflitti di Giurisdizione) della Legge 25 aprile 2003 n. 55.

Definizioni

  1. per “Rapporti Fiduciari”, si intendono i rapporti giuridici di cui all’articolo 2, comma 9, della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, introdotto dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 istitutiva della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
  2. per “Corte”, si intende la Corte per il trust ed i rapporti fiduciari di cui alla Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, introdotto dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 istitutiva della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
  3. per “Presidente”, si intende il Presidente della Corte.

Funzioni

La Corte esercita le funzioni indicate nell’articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144.

Elezione e nomina

Il Presidente ed i membri della Corte sono eletti, a maggioranza dei due terzi, dal Consiglio Grande e Generale. La Reggenza sottopone alla votazione del Consiglio i nomi dei candidati designati nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dei membri della Corte i Capitani Reggenti convocano l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale per la formulazione delle candidature.

I candidati possono essere di cittadinanza sammarinese o estera e sono nominati per cinque anni.

Il Presidente ed i membri della Corte, salvo che intervengano dimissioni volontarie o decadenza, possono concorrere per il rinnovo del mandato.

Il Presidente ed i membri della Corte assumono l’incarico, prestando il giuramento nelle mani della Ecc.ma Reggenza.

Il Presidente ed i membri, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo.

Il Presidente ed i membri della Corte non sono componenti del Consiglio Giudiziario.

Incompatibilità

Il Presidente ed i membri della Corte non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell’ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche od amministrative, né esercitare attività commerciali od industriali, non possono ricoprire l’incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all’estero.

Il Presidente ed i membri della Corte non possono esercitare la libera professione nel territorio della Repubblica.

Dimissioni e decadenza

La rinuncia all’ufficio avviene mediante dimissioni presentate alla Reggenza. La rinuncia ha effetto immediato.

Il Presidente ed i membri della Corte decadono dalla carica qualora sopravvengano le cause di incompatibilità indicate.

Astensione e ricusazione

Al Presidente ed ai membri della Corte si applicano le cause di astensione e di ricusazione previste dall’articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145.

La decisione compete al Collegio Garante ai sensi delle disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n. 55 in quanto compatibili.

Composizione della Corte; funzioni del Presidente

La Corte è composta da un Presidente e da sei membri effettivi.

Il Presidente:

  1. organizza il lavoro giudiziario della Corte e non è soggetto alla sorveglianza del Magistrato Dirigente;
  2. presenta annualmente al Magistrato Dirigente del Tribunale Unico una relazione sull’attività svolta dalla Corte.

Con regolamento emesso dalla Corte, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, sono stabiliti e regolati gli ulteriori poteri del Presidente, ivi quello di regolare il ricorso al consilium sapientis, nominato tra esperti di chiarissima fama per il trust ed i rapporti fiduciari e quelli attribuiti dal decreto delegato emesso ai sensi dell’articolo 8.

Al fine di individuare gli esperti di cui al precedente comma 3) l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, entro sessanta giorni dall’insediamento della Corte, provvede alla redazione di un apposito albo che sarà sottoposto al Consiglio Grande e Generale per la presa d’atto.

Procedura

Con decreto delegato sarà disciplinato il procedimento di fronte alla Corte al fine di assicurare un celere svolgimento dei processi nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale ed in particolare del diritto alla difesa e del contradditorio.

Il decreto delegato:

  1. stabilirà che spetta al Presidente determinare la lingua o le lingue del procedimento, in ragione del collegamento più stretto che ha la lingua con i fatti di causa e le parti, e la possibilità di determinare se la causa deve essere decisa dalla Corte in composizione monocratica, in composizione collegiale od a piena Corte, in ragione della complessità della stessa e la sua connessione con ordinamenti diversi che possano rendere maggiormente opportuno il concorso di competenze e valutazioni di giudici diversi;
  2. detterà regole e modalità per semplificare i meccanismi del procedimento e velocizzare la notifica degli atti giudiziari prevedendo, tra l’altro, notifiche anche mediante raccomandata, telegramma o mezzi simili;
  3. attribuirà al Presidente il potere di stabilire, di volta in volta, con quali modalità e da chi è consultabile il fascicolo di causa;
  4. disciplinerà la concessione di misure cautelari e provvisorie, anche atipiche;
  5. disporrà l’immediata esecutività delle sentenze della Corte;
  6. prevederà la semplificazione e riduzione dei termini processuali, rispetto  a  quelli  delle procedura civile di fronte al Tribunale Unico, al fine di accelerare i tempi per giungere alla decisione;
  7. disciplinerà il patrocino di fronte alla Corte di avvocati forensi, nel rispetto delle norme che regolano la professione di Avvocato e Notaio nella Repubblica;
  8. regolerà gli aspetti formali e sostanziali della decisione della causa e la possibilità di ciascun giudice di emettere opinioni dissenzienti, rispetto alla decisione della maggioranza;
  9. disciplinerà la fase di appello, limitando l’appello alle sole questioni di diritto, fermi gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di prime cure ed introducendo meccanismi che evitino la proposizione di appelli al solo fine di dilazionare il passaggio in giudicato della sentenza appellata;
  10. disciplinerà che la durata della fase di appello non potrà superare i 180 giorni dalla interposizione dello stesso. In difetto la sentenza appellata passa in giudicato;
  11. regolamenterà il ricorso obbligatorio al consilium sapientis da parte del Giudice delle Appellazioni;
  12. stabilirà che avverso la sentenza resa dal Giudice delle Appellazioni non sono ammesse impugnative di fronte al giudice di terza istanza;
  13. stabilirà il trattamento economico dei giudici della corte, legandolo alla numero di cause decise da ciascuno;
  14. stabilirà procedure e modalità di copertura dei costi di funzionamento della Corte a carico delle parti;
  15. prevederà tutto quanto altro opportuno per assicurare un processo snello e rapido di fronte alla Corte ed un suo fluido funzionamento anche delegando poteri, in tal senso, alla Corte stessa.

Le norme di procedura del presente sono modificabili con legge ordinaria.

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