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Acquisto di immobili a San Marino da parte di cittadini stranieri

22
Nov, 2023

Intestazione di immobili a persone fisiche e giuridiche non residenti

Vengono disciplinate le modalità, i requisiti e le condizioni, al fine di consentire, alle persone fisiche di cittadinanza straniera e alle persone giuridiche di diritto sammarinese, l’acquisto a qualunque titolo di fabbricati o porzioni di essi, siti nella Repubblica di San Marino, e di stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII in applicazione dell’articolo 51 della Legge 24 dicembre 2018 n.173. 

Si intende per: 

a. ”cittadinanza straniera”: qualunque cittadinanza che non sia sammarinese; 
b. ”fabbricati o porzioni di essi”: fabbricati catastalmente e urbanisticamente identificati la cui consistenza non superi mai il numero di unità immobiliari con funzione principale, ai sensi dell’articolo 84 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno.

Modalità

L’acquisto da parte dei soggetti di cui all’articolo 22 può avvenire per atto inter vivos e non necessita dell’autorizzazione del Consiglio dei XII. 

L’acquisto da parte dei soggetti di cui all’articolo 22 può avvenire anche mortis causa e non necessita dell’autorizzazione del Consiglio dei XII. 

Non sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII né ai limiti e alle condizioni poste dai successivi articoli 24 e 25 i trasferimenti a trust di diritto sammarinese, per atti del disponente anche qualora il trustee sia persona giuridica di diritto sammarinese o persona fisica straniera.

Requisiti

Il notaio che redige l’atto di acquisto di fabbricati in favore di cittadino straniero deve allegare il Certificato Penale Generale o un certificato equipollente dell’acquirente, dal quale si evince che non risultino condanne, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo pari o superiore a due anni, per reato non colposo commesso negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato, nella Repubblica di San Marino o all’estero, condanne per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. 

All’atto di acquisto è altresì allegata idonea attestazione tecnica circa il fatto che fabbricati non rientrano nell’elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147.

Condizioni

Per le persone fisiche di cittadinanza straniera l’acquisto inter vivos è concesso per un massimo di n.2 unità immobiliari con funzione principale, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’articolo 84 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, e successive modifiche comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno. Non è ammesso l’acquisto di cui al presente comma di beni oggetto di contratto di locazione finanziaria. L’acquisto e l’intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito dal presente Capo II necessita della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII.

Per le persone giuridiche di diritto sammarinese l’acquisto inter vivos, anche derivante da contratto di locazione finanziaria immobiliare, è concesso per un massimo di n. 10 unità immobiliari con funzione principale, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’articolo 84 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, e successive modifiche comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno.

L’acquisto e l’intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito dal presente Capo II necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. 

L’acquirente non ha accesso al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 ed è tenuto al pagamento, senza applicazione di benefici per l’acquisto, dell’ordinaria imposta di registro vigente oltre alla corresponsione di un diritto erariale pari ad euro 1.000,00. Il presente Capo II non trova applicazione per l’acquisto a qualunque titolo, di fabbricati o porzioni di essi che rientrano nell’elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147. 

Il presente Capo II non trova applicazione per l’acquisto a qualunque titolo, di fabbricati o porzioni di essi da parte di società che svolgono attività immobiliare.


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