Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

DISCIPLINA DELLE TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI

La norma disciplina l’emissione, l’offerta, l’ammissione alla negoziazione e la prestazione di servizi in token nella Repubblica di San Marino, al fine di tutelare il mercato, la clientela e il risparmio; stabilendo un quadro normativo unitario, sia per quanto attiene all’autorizzazione e alla vigilanza dei relativi operatori sia per quanto attiene allo svolgimento dei relativi servizi e attività.

La norma non si applica:

  1. al Settore Pubblico Allargato ai sensi della Legge 5 dicembre 2011 n.188;
  2. alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Definizioni

Ai fini della norma si applicano le definizioni seguenti:

  1. «AIF»: Agenzia di Informazione Finanziaria di cui all’articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
  2. «ammissione alla negoziazione»: ammissione di token alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione;
  3. «asset virtuali»: asset virtuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b bis) della Legge n.92/2008 e successive modifiche;
  4. «Banca Centrale»: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 esuccessive modifiche;
  5. «cliente»: soggetto a cui sono rivolte le offerte di token o i servizi in token di un operatore DLT;
  6. «cliente professionale»: cliente professionale di cui all’articolo 1 del Regolamento della Banca Centralen.2006/03;
  7. «collocamento di token»: commercializzazione di token agli acquirenti, a nome o per conto dell’offerente o dell’emittente o di una parte ad essi connessa;
  8. «consulenza su token»: offerta, prestazione o accordo per la prestazione i raccomandazioni personalizzate aclienti, su richiesta di questi ultimi o su iniziativa del prestatore di servizi in token che presta la consulenza, inmerito a una o più operazioni relative a token o all’impiego di token;
  9. «cripto-attività o “token di tipo A”»: attività finanziaria in forma tokenizzata emessa nell'esercizio delleattività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, strumenti finanziari in forma tokenizzata e cripto-valute;
  10. «cripto-attività collegata»: token che non è né un token di moneta elettronica né un token di strumentofinanziario o una cripto-valuta, collegato ad altre attività o beni, ovvero a più valute aventi corso legale, oppurea una combinazione di tutti questi;
  11. «cripto-valuta»: token frazionabile privo di contenuto dichiarativo che non è emesso o garantito da una bancacentrale o da un ente pubblico e non è legato a una valuta avente corso legale;
  12. «custodia e amministrazione di token»: custodia o controllo, per conto di clienti, dei token o dei mezzi diaccesso a tali token, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;
  13. «emittente»: operatore DLT che assume l’obbligo di adempimento dell’obbligazione o la soggezione espressa nel token ovvero, nel caso in cui il token non abbia contenuto dichiarativo, il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione del token su piattaforma di negoziazione;
  14. «esecuzione di ordini di token»: conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di uno o più token o la sottoscrizione per conto di clienti di uno o più token, compresa la conclusione di contratti per la vendita di token al momento della loro offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;
  15. «forma tokenizzata»: formato che assume un’informazione allorché è memorizzata con tecnologia a registrodistribuito;
  16. «fondi»: fondi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o bis ) della LISF;
  17. «gestione di una piattaforma di negoziazione di token»: gestione di uno o più sistemi multilaterali che consenteo facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto ola vendita di token, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando token con fondi, oscambiando token con altri token;
  18. «gestione di portafoglio di token»: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito da clienti, qualora tali portafogli includano unoo più token;
  19. «Istituto per l’Innovazione»: Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino di cui al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23 e successive modifiche;
  20. «LISF»: Legge 17 novembre 2005 n.165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi” esuccessive modifiche;
  21. «non fungible token (o NFT)»: token non frazionabile privo di contenuto dichiarativo emesso in edizione unica olimitata;
  22. «offerente»: soggetto che effettua una offerta al pubblico ditoken;
  23. «offerta al pubblico»: comunicazione rivolta a soggetti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presentisufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sui token offerti così da consentire ai potenziali possessoridi decidere se acquistare tali token;
  24. «operatore DLT»: soggetto che emette, offre, o richiede l’ammissione alla negoziazione di token, o che prestaservizi in token;
  25. «piattaforma di negoziazione di token»: infrastruttura informatica che consente o facilita l’incontro tra ladomanda e l’offerta di token, nonché la conclusione ed esecuzione dei successivi contratti di scambio;
  26. «piattaforma DLT»: infrastruttura informatica che implementa una tecnologia a registro distribuito per lagenerazione e il trasferimento di token;
  27. «prestatore di servizi in cripto-attività»: operatore DLT che presta uno o più servizi in cripto-attività;
  28. «prestatore di servizi in materia di asset virtuali»: soggetto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s bis), della Legge n.92/2008 e successive modifiche;
  29. «prestatore di servizi in token diversi da cripto-attività»: operatore DLT che presta uno o più servizi in tokendiversi da cripto-attività;
  30. «registro degli operatori DLT»: registro di cui al Capo II del Titolo VI del presente decreto delegato;
  31. «ricezione e trasmissione di ordini di token»: ricezione da clienti di un ordine di acquisto o di vendita di uno opiù token o di sottoscrizione di uno o più token e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini diesecuzione;
  32. «scambio di token con altri token»: conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di token afronte di altri token, impiegando posizioni proprie;
  33. «scambio di token con fondi»: conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di token a fronte difondi, impiegando posizioni proprie;
  34. «servizi in cripto-attività»: servizi di cui alla lettera L bis) dell’Allegato 1 alla LISF;
  35. «servizi in token»:
    1. custodia e amministrazione di token;
    2. gestione di una piattaforma di negoziazione di token;
    3. scambio di token con fondi;
    4. scambio di token con altri token;
    5. esecuzione di ordini di token;
    6. collocamento di token;
    7. ricezione e trasmissione di ordini di token;
    8. consulenza su token;
    9. gestione di portafoglio di token;
    10. trasferimento di token.
  36. «Sezione Analisi e Controllo dell’UAE»: sezione dell’Ufficio Attività Economiche di cui all’articolo 22dell’Allegato A della Legge n.188/2011 e successive modifiche che, a seguito dell’attuazione dell’articolo 7 delDecreto Delegato 3 luglio 2023 n.103, subentra nelle funzioni in capo all’Ufficio Attività di Controllo;
  37. rr) «tecnologia a registro distribuito – DLT (Distributed Ledger Technology)»: tecnologia che consente laregistrazione e l’aggiornamento di una banca dati in formato digitale distribuita tra più nodi di rete mediantel'esecuzione di un protocollo di consenso condiviso, ovvero altra tecnologia analoga che consente l’univocastoricizzazione e resilienza delle informazioni in un archivio digitale;
  38. «token»: documento informatico inteso quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, in forma tokenizzata;
  39. «token di moneta elettronica»: moneta elettronica di cui all’articolo 1, lettera z bis) della Legge n.165/2005 esuccessive modifiche, in forma tokenizzata;
  40. «token di strumento finanziario»: strumento finanziario di cui all’Allegato 2 della Legge n.165/2005 esuccessive modifiche, in forma tokenizzata;
  41. «token di tipo B»: token diversi da cripto-attività;
  42. «trasferimento di token»: trasferimento per conto di clienti di token attraverso una piattaforma DLT;
  43. «UAE»: Ufficio Attività Economiche di cui all’articolo 22 dell’Allegato A della Legge n.188/2011 esuccessive modifiche;
  44. «utility token»: token di tipo B a contenuto dichiarativo che attribuisce il diritto a ricevere una prestazione di beni o servizi;
  45. «white paper»: documento informativo che descrive il token nonché l’eventuale sottostante progetto d’impresao programma negoziale dell’operatore DLT e illustra le caratteristiche e i requisiti soggettivi e patrimoniali diquest’ultimo.

Autorità competenti sugli operatori DLT

La Banca Centrale è l’autorità di vigilanza competente in materia di cripto - attività o token di tipo A.

L’Istituto per l’Innovazione è l’autorità competente in materia di token diversi da cripto-attività o token di tipo B.

Ai sensi della norma sono soggetti alla vigilanza della Banca Centrale gli operatori DLT che prestano anche servizi in cripto - attività, nonché l’emissione, l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività.

Ai sensi della norma sono soggetti alle competenze dell’Istituto per l’Innovazione gli operatori DLT che prestanoesclusivamente servizi in token diversi da cripto-attività, nonché l’emissione, l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di token dello stesso tipo.

Per effetto della norma, nei casi di operatori DLT che congiuntamente prestano servizi in token di tipo A e di tipo B,la Banca Centrale è l’autorità competente.

Fermi restando i rispettivi ambiti di competenza, la Banca Centrale e l’Istituto per l’Innovazione collaborano perla corretta gestione e aggiornamento del registro degli operatori DLT nonché al fine di elaborare norme tecniche di regolamentazione dei rispettivi ambiti di operatività ai sensi del presente decreto delegato e per predisporre moduli, formati e modelli standard per l’esercizio dei diritti e gli adempimenti disposti dal presente decreto delegato.

Obblighi degli operatori DLT

L’operatore DLT:

  1. deve essere iscritto nel registro degli operatori DLT;
  2. qualora non estero, deve essere costituito in forma di società di capitali, ai sensi della Legge 23 febbraio 2006n.47 e successive modifiche.

Il requisito di alla lettera b) non si applica all’esercizio del servizio di consulenza in token, a condizione che siaprestato in forma esclusiva rispetto agli altri servizi in token, su base indipendente e senza possibilità di detenere,nemmeno temporaneamente, fondi o token di pertinenza dei clienti.

L’operatore DLT soggetto alla vigilanza della Banca Centrale è iscritto nel registro di cui alla lettera a), all’esitopositivo dei procedimenti autorizzativi di competenza della stessa Banca Centrale.

Attività di soggetti esteri

Gli operatori DLT esteri che intendono svolgere nella Repubblica di San Marino l’offerta di cripto-attività o richiedere l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione gestita da un operatore DLT stabilito nella Repubblica di San Marino, ovvero prestare nella Repubblica di San Marino servizi in cripto-attività, devono chiedere l’autorizzazione alla Banca Centrale.

La Banca Centrale, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 della LISF, disciplina con proprio provvedimento i casi incui l’esercizio da parte di soggetti esteri delle attività di cui alla norma possa essere svolto solo attraverso la costituzione di una succursale e non in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.

Gli operatori DLT esteri che intendono svolgere nella Repubblica di San Marino l’offerta di token diversi da cripto-attività o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token diversi da cripto-attività su una piattaforma di negoziazione gestita da un operatore DLT stabilito nella Repubblica di San Marino, ovvero prestare nella Repubblica di San Marino servizi in token diversi da cripto-attività, devono chiedere l’autorizzazione all’Istituto perl’Innovazione.

L’Istituto per l’Innovazione disciplina, con propria regolamentazione, i casi in cui l’esercizio da parte di soggetti esteri delle attività di cui alla norma possa essere svolto solo attraverso la costituzione di una succursale e non in regime diprestazione di servizi senza stabilimento.

La Banca Centrale e l’Istituto per l’Innovazione stabiliscono, per i rispettivi ambiti di competenza, i casi in cui le attività di soggetti esteri configurano prestazione di servizi senza stabilimento nella Repubblica di San Marino.

Separazione patrimoniale

I token o i fondi di proprietà dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dal prestatore di servizi in token, costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del prestatore di servizi e da quello degli altri clienti del prestatore di servizi. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del prestatore di servizi o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di questi ultimi.

Nel regime di separazione patrimoniale, salvo consenso scritto dei clienti, il prestatore di servizi in token non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i token e i fondi di proprietà dei clienti da esso detenuti a qualsiasi titolo.

Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della LISF, la Banca Centrale stabilisce con proprio provvedimento i casi in cui l’emissione, l’offerta al pubblico o la richiesta di ammissione alla negoziazione di cripto-attività è incompatibile con la prestazione da parte del medesimo operatore DLT di uno o più servizi in cripto-attività di cui alla lettera L bis ) dell’Allegato 1 alla LISF.

L’Istituto per l’Innovazione disciplina con propria regolamentazione, i casi in cui l’emissione, l’offerta al pubblico o la richiesta di ammissione alla negoziazione di token diversi da cripto-attività è incompatibile con la prestazione daparte del medesimo operatore DLT di uno o più servizi in token, ovvero i casi in cui uno o più servizi in token diversi da cripto-attività non possono essere prestati dal medesimo operatore DLT.

Obblighi degli emittenti

L’emittente di token deve redigere, notificare e pubblicare un white paper e, all’occorrenza, aggiornarlo, prima di procedere con l’offerta al pubblico.

La Banca Centrale stabilisce con proprio provvedimento gli ulteriori obblighi che l’emittente di cripto-attività è tenuto a rispettare, potendo tra l’altro prevedere, per talune tipologie di cripto-attività, di sottoporre il relativo white paper a procedura di autorizzazione.

Esclusioni

Le disposizioni di cui alla norma, non si applicano agli operatori DLT:

  1. che offrono token gratuitamente;
  2. che emettono token secondo il protocollo di esecuzione della piattaforma DLT quale ricompensa per il mantenimento o per la convalida delle operazioni eseguite sulla stessa piattaforma DLT.

Le disposizioni di cui alla norma, non si applicano agli operatori DLT, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. l’offerta di token è rivolta a meno di centocinquanta soggetti;
  2. il valore dell’emissione, nell’arco di un periodo di dodici mesi consecutivi, non supera euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
  3. l’offerta è rivolta esclusivamente a clienti professionali a condizione che tali token possano essere detenuti solo da tali clienti professionali.

Qualora un operatore DLT, ancorché sia esentato, intenda volontariamente redigere un white paper, si applica la norma.

Le esclusioni non si applicano nei casi di ammissione alla negoziazione di token.

La Banca Centrale e l’Istituto per l’Innovazione possono, nell’ambito delle rispettive competenze, determinare ulteriori casi di esclusione.

Redazione, forma e pubblicazione del white paper

Il white paper, che può essere redatto anche in lingua inglese, deve contenere almeno le informazioni indicate nell’Allegato A della norma.

Il white paper è pubblicato in evidenza sul sito web dell’emittente e del gestore di piattaforma DLT in formato nativo digitale scaricabile e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore DLT.

Il white paper deve rimanere a disposizione del pubblico per almeno cinque anni successivi dall’ultima operazione in token.

Il white paper relativo a cripto-attività contiene le informazioni stabilite dalla Banca Centrale con proprio provvedimento, modulate tenendo conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di cripto-attività.

Notifica del white paper

Gli emittenti di token diversi da cripto-attività, notificano il white paper all’Istituto per l’Innovazione almeno venti giorni di calendario prima della pubblicazione.

Gli emittenti di cripto-attività notificano il white paper alla Banca Centrale, secondo i termini e le modalità da questa stabiliti con proprio provvedimento.

Comunicazioni commerciali

Fatte salve le esclusioni previste, qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un’offerta al pubblico di token:

  1. può essere effettuata solo dopo la pubblicazione del white paper;
  2. è coerente con le informazioni contenute nel white paper;
  3. è espressamente indicata come “comunicazione commerciale relativa a un’offerta al pubblico di token”;
  4. indica l’indirizzo del sito web dove il white paper è consultabile e scaricabile;
  5. indica le generalità e l’indirizzo e-mail dell’emittente.

Offerta al pubblico

L’emittente in cripto-attività pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti l’offerta al pubblico di cripto-attività secondo quanto stabilito dalla Banca Centrale.

L’emittente che offre token diversi da quelli di cui alla norma pubblica sul proprio sito web il numero di token emessi, nonché quelli offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione e aggiorna tale numero con cadenza almeno trimestrale.

L’emittente, che fissa un termine per l’offerta pubblica di token, pubblica in evidenza sul proprio sito web il risultato dell’offerta al pubblico entro venti giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.

L’emittente, che fissa un termine per l’offerta pubblica di token, adotta disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico, assicurando che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico siano detenuti in custodia presso una banca ovvero presso un prestatore di servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività aventi i requisiti stabiliti dalla Banca Centrale.

L’offerta al pubblico di utility token che hanno ad oggetto beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, non può superare i dodici mesi a decorrere dalla data di prima pubblicazione del white paper.

Sono nulli i contratti conclusi in violazione della norma. Tale nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Quando l’offerta al pubblico non ha un termine, l’emittente rispetta le disposizioni della norma fino alla scadenza del diritto di recesso.

Modifica del white paper

L’emittente modifica senza ritardo il white paper già pubblicato qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo o si riscontri un errore rilevante che possa influire sulla valutazione dei token. Tale obbligo si applica per la durata dell’offerta al pubblico o fino a quando il token è ammesso alla negoziazione.

L’emittente in cripto-attività notifica senza ritardo, e comunque prima della nuova pubblicazione, il white paper modificato alla Banca Centrale, indicando la modifica rispetto al testo originario e i motivi della modifica. La Banca Centrale stabilisce con proprio provvedimento i casi in cui le modifiche al white paper sono da sottoporre a procedura di autorizzazione.

L’emittente di token diversi da cripto-attività notifica senza ritardo, e comunque prima della nuova pubblicazione, il white paper modificato all’Istituto per l’Innovazione indicando la modifica rispetto al testo originario e i motivi della modifica.

Gli emittenti che modificano il white paper pubblicano in evidenza sul proprio sito web le suddette modifiche in ordine cronologico con confronto rispetto al testo originario, indicando per ciascuna di esse le ragioni delle modifiche stesse.

La pubblicazione delle modifiche del white paper non comporta la proroga del termine.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato dai clienti che acquistano un token diverso dalle cripto-attività entro i quattordici giorni di calendario successivi all’acquisto.

Il diritto di recesso è esercitato senza oneri per il cliente e senza obbligo di motivazione.

L’offerente in token diversi da cripto-attività, il prestatore di servizio in token diversi da cripto-attività che offre unservizio di collocamento in token e il gestore della piattaforma predispongono, sul proprio sito web, le procedure automatizzate per l’esercizio del diritto di recesso, restituzione del token e rimborso del corrispettivo, sia esso stato pagato in fondi o in altri token.

Il rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal cliente per l’acquisto del token, salvo che questo abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo.

Nelle offerte a termine al pubblico, il diritto di recesso non può essere esercitato superato il periodo di sottoscrizione.

Il diritto di recesso è escluso per i token offerti al pubblico su piattaforma di negoziazione prima dell’acquisto.

La Banca Centrale disciplina, con proprio provvedimento, i casi di esercizio del diritto di recesso concernente cripto-attività, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di cripto-attività.

Annullamento dell’offerta

La Banca Centrale stabilisce con proprio provvedimento la disciplina concernente l’annullamento dell’offerta di cripto-attività, tenuto anche conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di cripto-attività.

In caso di annullamento dell’offerta al pubblico di un token diverso da una cripto- attività, l’emittente assicura che tutti i fondi o cripto-attività raccolti come corrispettivo della vendita di tali token siano debitamente restituiti ai clienti entro venticinque giorni di calendario dalla data di annullamento.

Responsabilità dell’operatore DLT

La mera notifica del white paper all’Istituto per l’Innovazione o alla Banca Centrale non comporta alcuna approvazione o avallo del suo contenuto.

L’emittente è responsabile per errori o omissioni nel white paper.

Il white paper contiene una dichiarazione dell'organo di amministrazione dell'operatore DLT. Tale dichiarazione, firmata digitalmente, attesta che:

  1. il white paper è conforme a quanto previsto dal presente decreto delegato;
  2. le informazioni presentate nel white paper sono corrette, chiare e non fuorvianti;
  3. il white paper non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

Delega regolamentare alla Banca Centrale

1La Banca Centrale stabilisce con proprio provvedimento i requisiti e gli ulteriori obblighi concernenti gli emittenti egli offerenti di cripto-attività, tenuto anche conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di cripto-attività.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI OPERATORI DLT CHE PRESTANO SERVIZI IN TOKENDIVERSI DA CRIPTO–ATTIVITÀ

Delega regolamentare per gli operatori DLT che prestano servizi in token di tipo B

L’Istituto per l’Innovazione, in coerenza col principio di proporzionalità e con l’evoluzione dei fenomeni del mercato di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche delle differenti tipologie di token di tipo B e di ciascun servizio sui medesimi, disciplina con propria regolamentazione secondaria le seguenti materie concernenti gli operatori DLT che prestano servizi in token e le relative esclusioni:

  1. assetti proprietari;
  2. requisiti degli esponenti aziendali, anche in riferimento ai requisiti di onorabilità, conoscenze, capacità edesperienza adeguati, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni;
  3. requisiti della struttura organizzativa aziendale, anche in riferimento alle risorse umane, alle linee diresponsabilità interne dell’operatore che definiscano procedure per individuare, gestire, monitorare esegnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti gli stessi;
  4. requisiti patrimoniali e presidi prudenziali anche al fine di coprire in maniera adeguata i rischi derivantidall’esercizio di attività in token diversi da cripto-attività;
  5. informazioni da trasmettere all’Istituto per l’Innovazione e ad altre autorità competenti;
  6. requisiti delle infrastrutture tecnologiche, dei sistemi informativi e dei sistemi di sicurezza;
  7. tutela dei diritti dei clienti;
  8. esternalizzazioni di servizi o attività da parte dell’operatore DLT a soggetti terzi per lo svolgimento di funzionioperative;
  9. procedure per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai clienti, con pubblicazione delladescrizione di tali procedure;
  10. individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;
  11. doveri e obblighi di informazione dell’operatore DLT nei confronti dei clienti, riferiti in particolare ai rischiassociati alle attività svolte, alle politiche in materia di prezzi, costi e commissioni.

I prestatori di servizi per token diversi da cripto-attività provvedono affinché siano tenute le registrazioni di tutti i servizi nei medesimi token, le attività, gli ordini e le operazioni da essi effettuati.

FUNZIONI DELL’ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE IN MATERIA DI TOKEN

Poteri di supervisione e regolamentari

L’Istituto per l’Innovazione cura la tenuta del registro degli operatori DLT e, in particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni di supervisione, verifica il possesso dei requisiti e il loro mantenimento ai fini dell’iscrizione nel registro degli operatori DLT.

L’Istituto per l’Innovazione esercita funzioni regolamentari, di supervisione e sanzionatori nei confronti degli operatori DLT diversi da quelli soggetti alla vigilanza della Banca Centrale. A tal fine:

  1. ha il potere di emanare regolamenti di settore, direttive applicative e linee guida connesse ai propri ambiti di competenza;
  2. esercita la supervisione sugli operatori DLT, anche attraverso la richiesta agli stessi di informazioni edocumentazioni, nonché rileva le violazioni dei regolamenti e delle direttive di cui alla lettera a), con la facoltà diassegnare un termine per adeguarsi, nonché di sospendere o revocare l’iscrizione al registro, in caso di mancatoadeguamento.

Nei casi di cui alla lettera b), l’Istituto per l’Innovazione si avvale della Sezione Analisi e Controllo dell’UAE per eseguire attività di controllo e supervisione, anche con l’impiego degli organi competenti, ai sensi delle norme vigenti dell’ordinamento.

Con riferimento agli operatori DLT soggetti alla vigilanza della Banca Centrale, l’Istituto per l’Innovazione presta collaborazione alla Banca Centrale, essendo altresì facoltà della Banca Centrale richiedere all’Istituto per l’Innovazione di condurre valutazioni o produrre pareri relativamente ai profili di idoneità tecnica dell’operatore DLT, con riguardo anche ad eventuali esternalizzazioni di funzioni operative.

L’Istituto per l’Innovazione, al fine di valutare l’iscrizione al registro degli operatori DLT, può concludere accordi di outsourcing ovvero di mandato con professionisti e operatori di primario standing riconosciuti sul mercato internazionale, sotto la propria responsabilità.

I provvedimenti adottati ai sensi della norma dall’Istituto per l’Innovazione sono disciplinati a sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 e successive modifiche.

Attività di ricerca, formativa, divulgativa e di community

L’Istituto per l’Innovazione promuove iniziative formative e divulgative legate allo sviluppo e applicazione di tecnologie a registro distribuito, oltre a effettuare o commissionare studi, ricerche o indagini di settore in tale ambito.

L’operatore DLT, una volta iscritto nel registro degli operatori DLT, accede alle attività di coordinamento e indirizzo dell’Istituto per l’Innovazione.

REGISTRO DEGLI OPERATORI DLT

Istituzione e tenuta del registro

È istituito presso l’Istituto per l’Innovazione il registro degli operatori DLT.

Il registro degli operatori DLT è tenuto in formato nativo digitale ed è messo a disposizione del pubblico sul sito webdell’Istituto per l’Innovazione.

Il registro degli operatori DLT è diviso nelle seguenti sezioni:

  1. Sezione I. Emittenti di token diversi da cripto-attività;
  2. Sezione II. Emittenti di cripto-attività;
  3. Sezione III. Prestatori di servizi in token diversi da cripto-attività;
  4. Sezione IV. Prestatori di servizi in cripto-attività.

La formazione e il contenuto del registro degli operatori DLT e le modalità di iscrizione e cancellazione dallo stesso, nonché ogni altro aspetto relativo alla tenuta del medesimo, sono disciplinate dall’Istituto per l’Innovazione con propria regolamentazione.

L’iscrizione al registro degli operatori DLT è subordinata all’ottenimento della licenza da parte dell’UAE, previo rilascio, da parte dell’Istituto per l’Innovazione, di un’attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti perl’iscrizione nel registro.

Gli operatori DLT devono ottenere una licenza ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche avente ad oggetto i relativi codici ATECO suddivisi per tipologia di attività.

Sono identificati appositi codici ATECO specifici per le attività disciplinate dalla norma.

Iscrizione degli operatori DLT nel registro

Gli operatori DLT possono procedere all’emissione, all’offerta, alla richiesta di ammissione alla negoziazione di token o alla prestazione di servizi in token solo previa iscrizione nel registro degli operatori DLT.

L’iscrizione nel registro è soggetta ad un diritto di pratica, nell’importo stabilito con direttiva dell’Istituto perl’Innovazione.

Valutazione dell’istanza di iscrizione

Ai fini dell’iscrizione nel registro degli operatori DLT, il soggetto proponente presenta istanza all’Istituto per l’Innovazione, secondo le modalità che verranno stabilite dall’Istituto con propria regolamentazione emanata.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, l’Istituto per l’Innovazione valuta la completezza dell’istanza. Nel caso in cui l’istanza sia incompleta, l’Istituto per l’Innovazione concede al proponente un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi entro il quale deve fornire le informazioni o i documenti mancanti.

Anche dopo lo scadere del termine, l’Istituto per l’Innovazione, fissando un termine non inferiore a dieci giorni per la risposta, può chiedere al proponente ulteriori informazioni e documenti a completamento dell’istanza ovvero al fine di valutare la sua correttezza.

L’istanza decade qualora, allo scadere del termine o dei successivi termini, risulti incompleta delle informazioni e dei documenti richiesti dall’Istituto per l’Innovazione. In tal caso, l’Istituto per l’Innovazione ne dà comunicazione al proponente.

Una nuova istanza non può essere presentata prima di aver ricevuto la comunicazione.

L’Istituto per l’Innovazione può rifiutarsi di riesaminare l’istanza già precedentemente presentata e che è risultata incompleta superati i termini fissati.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento di una istanza completa, ovvero dal termine concesso per l’integrazione informativa e documentale, l’Istituto per l’Innovazione delibera in merito all’iscrizione nel registro degli operatori DLT e, entro i successivi cinque giorni lavorativi, dà comunicazione dell’esito al proponente.

L’Istituto per l’Innovazione rifiuta l’iscrizione nelle sezioni I e II del registro degli operatori DLT se:

  1. il proponente non ha notificato il white paper qualora necessario;
  2. il white paper non contiene almeno tutte le informazioni e i dati indicati nell’Allegato A;
  3. il white paper contiene informazioni e dati che sono incoerenti ovvero non sono sufficientemente chiari nell’esposizione;
  4. il white paper contiene dati e informazioni che risultano non veritieri ovvero non corretti;
  5. il proponente ha già offerto al pubblico i token descritti nel white paper in modi o circostanze diversi da quanto indicato nel white paper.

L’Istituto per l’Innovazione rifiuta l’iscrizione nelle Sezioni III e IV del registro degli operatori DLT se:

  1. il proponente non offre sufficienti garanzie in ordine all’offerta di prodotto e servizi descritti nell’utility token;
  2. il proponente non risulta in possesso di una chiara struttura organizzativa, con linee di responsabilità definite;
  3. il proponente non risulti in possesso di infrastrutture tecnologiche e risorse umane proporzionate alla portata delle attività descritte nell’istanza;
  4. i membri dell’organo di amministrazione e gli azionisti o i soci del soggetto proponente non soddisfano i requisiti di onorabilità e competenza come definiti da regolamentazione emanata dall’Istituto;
  5. il proponente è soggetto alla vigilanza della Banca Centrale e non dispone dell’autorizzazione della stessa Banca Centrale.

In caso di esito negativo della deliberazione di iscrizione nel registro degli operatori DLT, l’Istituto per l’Innovazione fornisce al proponente adeguata motivazione delle ragioni di rifiuto dell’iscrizione.

L’Istituto per l’Innovazione, ai fini della valutazione dell’istanza di iscrizione nel registro degli operatori DLT e nei casi previsti dai protocolli d’intesa, ha facoltà di trasmettere alla Banca Centrale il fascicolo dell’istanza corredata dalle proprie valutazioni. In tali casi, il termine è da considerarsi interrotto in attesa del riscontro da parte della Banca Centrale. Di tale interruzione del termine è data comunicazione al proponente.

La Banca Centrale ha un termine di trenta giorni per trasmettere un riferimento scritto all’Istituto per l’Innovazione. Il termine può essere sospeso qualora la Banca Centrale abbia necessità di acquisire ulteriori informazioni odocumentazione integrativa rispetto a quella già prodotta dal proponente.

Ricevute le valutazioni, l’Istituto per l’Innovazione:

  1. iscrive l’operatore DLT nel registro, nelle Sezioni specifiche, qualora il riferimento trasmesso dalla Banca Centrale confermi che il proponente intende svolgere l’emissione, l’offerta o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token diversi da cripto-attività ovvero prestare servizi in token diversi da cripto-attività;
  2. rifiuta l’iscrizione dell’operatore.

Cancellazione dal registro degli operatori DLT

La cancellazione dalle Sezioni I, II, III del registro degli operatori DLT interviene ad opera dell’Istituto per l’Innovazione con provvedimento motivato nei seguenti casi:

  1. cancellazione dell’operatore DLT dal registro UAE;
  2. default dell’operatore DLT o ammissione a procedure concorsuali;
  3. provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  4. sospensione dell’attività da parte dell’operatore DLT per oltre nove mesi consecutivi;
  5. non adeguamento entro il termine dato all’invito di ottemperanza;
  6. accertamento della non rispondenza al vero di quanto indicato nel white paper;
  7. adozione da parte della Banca Centrale di provvedimenti interdittivi sugli emittenti di cripto- attività;
  8. violazioni gravi che siano anche ripetute o sistemiche o plurime della Legge n.92/2008 e successive modifiche;
  9. ampio utilizzo come mezzo di scambio del token emesso, offerto dall’operatore DLT;
  10. richiesta dell’operatore DLT.

La cancellazione dalla Sezione IV del registro di operatori DLT interviene ad opera dell’Istituto per l’Innovazione a seguito della revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività riservate da parte della Banca Centrale.

In deroga, nel caso in cui l’operatore DLT risulta iscritto a seguito dell’autorizzazione della Banca Centrale, qualsiasi modifica o cancellazione dello stesso dal registro tenuto dall’Istituto per l’Innovazione deve intervenire esclusivamente su indicazione della Banca Centrale.

Il provvedimento è notificato all’Operatore DLT entro cinque giorni dall’adozione.

La cancellazione dal registro degli operatori DLT può essere limitata ad una o più delle attività e servizi prestati dall’operatore DLT.

L’Istituto per l’Innovazione, può rivolgere all’operatore DLT un invito di ottemperanza con termine di adeguamento alle disposizioni.

La cancellazione dal registro degli operatori DLT comporta l’immediata interruzione di qualsiasi attività di emissione e offerta di token o di prestazione di servizi in cripto- attività sul territorio della Repubblica di San Marino, fatte salve le operazioni necessarie all’esercizio del diritto di recesso e le attività e servizi indicati nel provvedimento.

Contro i provvedimenti dell’Istituto per l’Innovazione è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Disciplina contabile

I token emessi da emittenti prima del loro collocamento, non sono computabili nel bilancio dell’emittente, salvo l’obbligo di inserire una informativa all’interno della nota integrativa.

La rilevazione contabile dei token è effettuata tenendo in considerazione l'attività svolta dall'impresa e la finalità dell'investimento.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni e relative disposizioni attuative è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 30.000,00 (trentamila/00).

Al fine di rendere la sanzione sufficientemente dissuasiva, la Sezione Analisi e Controllo dell’UAE su proposta dell’Istituto per l’innovazione, in deroga agli importi massimi di cui al precedente comma, può irrogare sanzioni amministrative entro le misure come di seguito determinate:

  1. nel caso di una persona giuridica, fino al 10 per cento del totale dei ricavi dell’impresa nell’esercizio finanziario precedente;
  2. fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante alla persona fisica o giuridica dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Per quanto riguarda la disciplina in materia di sanzioni amministrative, con riferimento agli operatori DLT che prestano servizi in cripto-attività e gli operatori DLT che emettono, offrono o chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, si applica quanto previsto agli articoli 31 e 32 della Legge n.96/2005 e successive modifiche, all’articolo 141 della LISF e dal Decreto n. 76/2006 e successive modifiche.

Con riferimento agli operatori DLT, la Banca Centrale, al fine di rendere la sanzione sufficientemente dissuasiva,può irrogare, in deroga agli importi massimi, sanzioni amministrative entro le misure di cui all’articolo 18-bis del Decreto n. 76/2006 e successive modifiche.

Qualora l’Istituto per l’Innovazione rilevi violazioni alle disposizioni da parte degli operatori DLT diversi da quelli soggetti alla vigilanza della Banca Centrale, trasmette opportuna segnalazione all’UAE ovvero alla Sezione Analisi e Controllo dell’UAE che procedono ad irrogare le apposite sanzioni amministrative.

Le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge n.68/1989, fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) che sono impugnabili a norma del Titolo II della medesima legge.

Misure per la valutazione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate

AIF, la Banca Centrale e l’Istituto per l’Innovazione, individuano, analizzano e valutano i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo provenienti dalle attività di cui alla norma al fine di comprendere tali rischi e proporre azioni di mitigazione degli stessi.

Le autorità adottano altresì misure appropriate per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazionedelle armi di distruzione di massa.

Per le finalità di cui alla norma, le autorità possono avvalersi del supporto di altre autorità e uffici della Pubblica Amministrazione dalle stesse individuate.

L’attività di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto agli articoli 16-bis, 16-tere 16-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche.

Tale attività deve essere aggiornata periodicamente oppure qualora emergano nuovi rischi, si verifichino fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.

Collaborazione nazionale

La Banca Centrale, l’Istituto per l’Innovazione ed AIF, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, stipulando protocolli d’intesa.

Le autorità possono collaborare anche con amministrazioni pubbliche, autorità di settore nonché con i soggetti che esercitano attività di controllo.

Coordinamento con la Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche

I token di cui alla norma, sono asset virtuali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bbis) della Legge n.92/2008 e successive modifiche, salvo specifiche esclusioni determinate da AIF con proprio provvedimento.

I servizi in token rientrano nelle attività od operazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s bis), punto v bis) della Legge n. 92/2008 e successive modifiche. Nelle more dell’emanazione di provvedimenti da parte di AIF, i prestatori di servizi in token sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previste per la categoria di soggetti designati finanziari.

Gli emittenti sono sottoposti ad obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione, nonché segnalazione di cui alla Legge n.92/2008 e successive modifiche secondo quanto indicato con provvedimento di AIF. Nelle more dell’emanazione di tale provvedimento da parte di AIF, gli emittenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previste per la categoria disoggetti designati non finanziari.

Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti è punito secondo gli edittali previsti alla Leggen.92/2008 e successive modifiche e l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete ad AIF, nelle modalità e nei termini di cui alla citata legge.

Misure transitorie

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, già prestano servizi in token diversi da cripto-attività possono continuare a prestarli a condizione che entro i tre mesi successivi notifichino all’Istituto per l’Innovazione i servizi prestati e adeguino la licenza con l’introduzione dei relativi codici ATECO.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, già prestano servizi in cripto-attività, purché limitatamente a cripto-valute, possono continuare a prestarli a condizione che entro i tre mesi successivi notifichino alla Banca Centrale i servizi prestati e adeguino la licenza con l’introduzione dei relativi codici ATECO.

I soggetti di cui ai commi precedenti devono adeguarsi a quanto previsto dalla norma ed ai relativi provvedimenti attuativi entro sei mesi dall’emissione di questi ultimi, salvo che gli stessi provvedimenti non prevedano diversamente.

Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti comporta la revoca della licenza da parte dell’UAE. L’accertamento può essere avviato d’iniziativa o a seguito di comunicazione da parte di qualsiasi amministrazione pubblica, ente pubblico o autorità della Repubblica di San Marino.

Nelle more dell’attuazione dell’articolo 7 del Decreto Delegato 3 luglio 2023 n.103, le attività previste per la Sezione Analisi e Controllo dell’UAE vengono espletate dall’Ufficio Attività di Controllo, anche avvalendosi degli organi competenti.

White paper per operatori DLT – contenutominimo Parte A: informazioni generali sull’operatore

  1. Nome dell'emittente;
  2. Sede legale;
  3. Identificativo della persona giuridica;
  4. Gruppo di imprese, qualora l'emittente ne faccia parte;
  5. Identità, indirizzo e funzioni delle persone appartenenti all'organo di amministrazione dell'emittente;
  6. Dichiarazione di cui all'articolo 10;
  7. Potenziali conflitti di interesse;
  8. Dettagli dei risultati finanziari dell'emittente negli ultimi tre anni o, qualora l'emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, i risultati finanziari dell'emittente dalla data della sua registrazione;
  9. Condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazionesia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.
  10. La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultatidell’attività dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazioneper ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizipassati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.
  11. Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività.

Parte B: informazioni sul progetto di token

  1. Nome del progetto e del token (se diverso dal nome dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione allanegoziazione) e abbreviazione o ticker;
  2. Tipo di token: descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del WhitePaper sul token e delle funzionalità del token offerte incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazionedelle funzionalità;
  3. Breve descrizione del progetto;
  4. Dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolti nell’attuazione del progetto di token, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per cripto-attività;
  5. Se il progetto di token riguarda utility token, le caratteristiche principali dei beni o servizi;
  6. Informazioni sul progetto di token, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto (road map);
  7. Uso previsto di eventuali fondi o altre cripto-attività raccolti.

Parte C: informazioni sull’offerta al pubblico di token o sulla loro ammissione alla negoziazione

  1. Indicazione attestante se il White Paper riguarda un’offerta al pubblico di token;
  2. Motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione;
  3. Importo che l'offerta intende raccogliere in qualsiasi moneta fiduciaria o in qualsiasi altra cripto-attività;
  4. Eventuali soft cap (importo minimo necessario per la realizzazione del progetto) o hard cap (importo massimo dell'offerta al pubblico) fissati per l'offerta al pubblico di cripto- attività;
  5. Prezzo di emissione del token oggetto dell’offerta al pubblico (in una valuta ufficiale), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta;
  6. Numero totale di token oggetto dell’offerta al pubblico o ammessi alla negoziazione;
  7. Indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’offerta al pubblico di token o dell’ammissione di tali token alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali token;
  8. Avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’offerta al pubblico di token hanno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’offerta al pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto o qualora l’offerta venga annullata;
  9. Descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, di cui al punto 8, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;
  10. Informazioni sulle varie fasi dell’offerta al pubblico di token, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico). In caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori;
  11. Metodi di pagamento per l’acquisto dei token offerti e i metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati;
  12. Informazioni sul diritto di recesso;
  13. Informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento ai possessori dei token acquistati;
  14. Se previsto, il nome del prestatore di servizi per cripto-attività incaricato del collocamento del token e la forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);
  15. Se previsto, il nome della piattaforma di negoziazione di token cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e le informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati;
  16. Le spese relative all’offerta al pubblico di token;
  17. Potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’offerta al pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;
  18. Il diritto applicabile all’offerta al pubblico di token, così come i tribunali competenti.

Parte D: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi ai token

  1. Una descrizione dei diritti e degli obblighi, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;
  2. Una descrizione delle condizioni sotto le quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;
  3. Se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di token da parte dell’emittente e sul numero di token conservati dall’emittente stesso;
  4. Se l’offerta al pubblico di token, o la loro ammissione alla negoziazione, ha come oggetto utility token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso;
  5. Se le offerte al pubblico di token o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto utility token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono;
  6. Se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere token dopo l’offerta al pubblico;
  7. Se del caso, restrizioni alla trasferibilità dei token oggetto dell’offerta;
  8. Se i token sono dotati di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione sul funzionamento di tali protocolli;
  9. Se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore del token e dei sistemi di indennizzo;
  10. Il diritto applicabile al token, così come i tribunali competenti.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

  1. Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati;
  2. Se del caso, il meccanismo di consenso;
  3. I meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;
  4. Se i token sono emessi, trasferiti e conservati utilizzando la tecnologia a registro distribuito, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro distribuito;
  5. Eventuale attestazione dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

  1. Una descrizione dei rischi connessi all’offerta al pubblico di token o alla loro ammissione alla negoziazione;
  2. Una descrizione dei rischi associati all’emittente, se diverso dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;
  3. Una descrizione dei rischi associati ai token;
  4. Una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto;
  5. Una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata, nonché delle misure di attenuazione, se presenti.

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