Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

Fiscalità San Marino

Incentivi fiscali alla costituzione di nuove imprese

Alle nuove attività d’impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività economica assimilabile a quella per cui richiedono l’accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:

  1. esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
  2. per i successivi tre anni di esercizio dell’attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
  3. per i primi cinque periodi d’imposta, abbattimento dell’aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d’imposta successivo a quello di inizio della nuova attività; 
  4. credito d’imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

I benefici si applicano anche alle società di capitali i cui soci non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa assimilabile a quella per cui richiedono l’accesso ai seguenti benefici, quando:

  1. trattasi di società di nuova costituzione;
  2. si provveda all’assunzione di almeno un dipendente, compreso l’amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza. 

Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) è condizione indispensabile per conservare i benefici.
I benefici previsti alle lettere a) e b), si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo libero professionale, all’atto della iscrizione presso l’Ufficio del Lavoro.
I benefici previsti alle lettere c) e d), si applicano su opzione del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali ivi previsti.
Il venir meno dei requisiti previsti comporta la decadenza delle agevolazioni per l’esercizio in corso e per quelli successivi.
Le disposizioni si applicano anche alle società cooperative se e in quanto compatibili.  

Nel caso in cui la nuova attività abbia ad oggetto lo sfruttamento di beni immateriali, la fruizione dei benefici previsti da questo articolo soggiace ai limiti ed alle condizioni previste dal Decreto - Legge 28 giugno 2018 n.76.

Incentivi fiscali per l’incremento dell’occupazione

Agli operatori economici, ivi compresi i liberi professionisti, che assumono lavoratori dalle liste di avviamento al lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta IGR nella misura e nelle modalità definite.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni per “numero medio di lavoratori dipendenti occupati” si intende la somma algebrica di tutti i lavoratori subordinati assunti nell’esercizio fiscale di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell’anno in cui risultano alle dipendenze dell’operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario. Ogni lavoratore assunto a tempo parziale va considerato nel calcolo del numero medio dei lavoratori dipendenti rapportando l’orario di lavoro svolto all’orario contrattuale pieno previsto per il settore di assunzione e/o ad eventuali accordi esistenti a livello aziendale che prevedano un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto.

L’Ufficio del Lavoro è tenuto a calcolare il numero medio di lavoratori dipendenti occupati dall’impresa o presso i liberi professionisti e ad aggiornarlo in caso di variazioni, fornendo tali dati costantemente all’Ufficio Contributi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e all’Ufficio Tributario.

I datori di lavoro che nell’esercizio fiscale considerato, rispetto all’esercizio precedente, effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di usufruire di un credito d’imposta IGR sull’imposta generale sui redditi dovuta pari al: a) 5% dell’imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell’esercizio precedente maggiore o uguale a 5; b) 10% dell’imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell’esercizio precedente minore di 5; fermo restando che tale credito d’imposta non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta. 

In caso il datore di lavoro assuma, dalle liste di avviamento al lavoro, un lavoratore rientrante nelle categorie speciali, le percentuali di alle lettere a) e b) sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d’imposta IGR non può superare il 40% dell’imposta complessiva dovuta. 

Il credito d’imposta può essere goduto, anche in modo parziale su opzione dell’impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’esercizio in cui avviene l’incremento o entro i due esercizi fiscali successivi. 

Se durante l’esercizio in cui ha scelto di godere del credito d’imposta l’impresa procede ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste, può optare per cumulare i benefici in tale esercizio oppure per godere dell’ulteriore credito d’imposta entro i due esercizi fiscali successivi. 

Il credito d’imposta è revocato per le imprese che, entro un anno dall’esercizio fiscale in cui ha avuto luogo il godimento del beneficio, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di dipendenti pari o superiore a quelli per cui si è ottenuto il beneficio. 

Alle imprese che decadono dai benefici, è precluso l’accesso ai benefici per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale. 

Detassazione degli utili reinvestiti

Gli utili annuali di bilancio, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. 

Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che, alla data della presentazione del progetto abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti dipendenti divenga inferiore a cinque o alle tre unità i benefici decadono interamente. 

La detassazione di cui al presente articolo è ammessa anche per le imprese in regimi contabili diversi, a condizione che dall’esercizio successivo a quello dell’approvazione del progetto le imprese adottino la contabilità ordinaria. 

Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:

  1. l’introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
  2. costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l’occupazione di almeno un dipendente a tempo indeterminato;
  3. l’acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione. Il beneficio di cui alla presente lettera è ottenibile a patto che il potenziale beneficiario non abbia ricevuto sanzioni o segnalazioni dagli uffici competenti in merito al non rispetto delle normative relative ai benefici richiesti.

Ai fini del trattamento fiscale non costituiscono reddito imponibile: 

  1. il 60% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera a); 
  2. il 40% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera b); 
  3. il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui alla lettera c). 

Fermi restando i coefficienti massimi, in caso di cumulo degli interventi di cui alle lettere a) e b) la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%. 
I benefici fiscali sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell’intervento di investimento, autorizzato, entro il quinto anno successivo a quello dell’autorizzazione medesima. 
Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi. 
Qualora il valore dell’intervento di investimento complessivo sia superiore a €7.000.000,00, i benefici fiscali sono riconosciuti entro il settimo anno successivo a quello dell’autorizzazione. 
Qualora l’impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell’anno di formazione dell’utile rispetto a quello esistente alla fine dell’anno precedente a quello di accesso ai benefici, l’accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente all’ammontare di imposta generale sui redditi corrispondente al beneficio fiscale usufruito. 

Riporto delle perdite fiscali per le imprese di nuova costituzione

Le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica. 

Deduzione fiscale per il capitale proprio

I soggetti passivi d’imposta possono portare in deduzione dal reddito imponibile, una quota corrispondente all’incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d’imposta. 

La quota del capitale proprio deducibile è fissata nella misura del 10% dell’incremento patrimoniale. 

Le quote non dedotte in un periodo d’imposta non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi d’imposta successivi. 

Sono escluse del calcolo dell’incremento patrimoniale le riserve di utile costituite in relazione alla detassazione degli utili reinvestiti e le riserve obbligatorie in forza di legge. 

Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall’assemblea dei soci non derivanti da perdite di esercizio, l’azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell’agevolazione goduta. 

Detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali

Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 

L’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentito a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall’impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest’ultimo controllati, con Università, Enti, imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione fiscale disciplinato dal presente decreto-legge. 

L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

L’agevolazione di cui al presente decreto-legge riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo dei seguenti beni immateriali: 

  1. brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali; 
  2. disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; 
  3. software protetto da copyright. 

Rientrano nell'ambito applicativo dell’opzione le seguenti modalità di utilizzo: 

  1. la concessione in uso (uso indiretto) del diritto all'utilizzo dei beni immateriali; 
  2. l’uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso. 

Nel caso di cui alla lettera a) del presente articolo, il reddito agevolabile è determinato secondo il nexus ratio ed è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi, nel rispetto delle regole contabili vigenti a San Marino. 

Nel caso di cui alla lettera b) del presente articolo è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita.

L'opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento ovvero come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali ovvero per violazione dei diritti sugli stessi beni.

I redditi qualificati delle imprese derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto interamente esclusi per il loro complessivo ammontare. 

Non concorrono a formare il reddito complessivo dell’impresa, in quanto interamente escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nel mantenimento ovvero nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative all’accordo con l’Ufficio Tributario.

Incentivi fiscali industria audiovisiva

Le imprese dell’industria audiovisiva, nazionali od estere con stabile organizzazione in territorio, che realizzano a San Marino in tutto o in parte progetti cinematografici, audiovisivi o teatrali godono delle seguenti agevolazioni fiscali: 

  1. abbattimento del reddito imponibile pari al 50% dei costi sostenuti in territorio riconducibili ad ogni singola produzione; 
  2. riduzione dell’aliquota monofase ordinaria pari al 50%, fatta salva l’applicazione delle aliquote vigenti sui beni strumentali. 

In aggiunta ai benefici, le imprese ivi indicate hanno diritto ad uno sgravio contributivo sino ad un massimo del 20% per ogni lavoratore assunto in esecuzione a piani occupazionali approvati dalla Segreteria di Stato per il Lavoro. Con l’approvazione la Segreteria di Stato per il Lavoro determina la misura e la durata dello sgravio contributivo tenuto conto del numero di lavoratori assunti e della forma e della durata dell’assunzione. 

Sgravi fiscali internazionalizzazione

Al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese sammarinesi, è concesso un credito d’imposta IGR pari al 20% delle spese ammissibili sostenute da parte di operatori economici sammarinesi per la partecipazione ad iniziative imprenditoriali, missioni, partecipazione a fiere ed altre iniziative di ricerca di nuovi mercati.

Le domande sono presentate alla Camera di Commercio di San Marino. Il Comitato Tecnico Valutatore di cui all’articolo 17 della Legge n.71/2013, sulla base di quanto disposto dal regolamento, stabilisce l’eventuale accesso ai benefici di cui al presente articolo e l’importo di credito d’imposta IGR da erogare.

Al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese sammarinesi, possono beneficiare degli incentivi tutti gli operatori economici sammarinesi organizzati sotto forma di impresa che partecipano alle iniziative di seguito elencate relative alla ricerca di nuovi mercati: 

  • partecipazione ad eventi espositivi ufficiali; 
  • show room temporanei; 
  • incoming di operatori; 
  • missioni all’estero; 
  • attività promozionali e di comunicazione nei nuovi mercati; 
  • Workshop e/o seminari o a San Marino con operatori dai nuovi mercati, o nei nuovi mercati; 
  • attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione; 
  • manifestazioni internazionali.

Le spese ritenute ammissibili sono quelle di cui agli elenchi riportati e devono essere indicate in domanda suddivise per ogni singola iniziativa. Una spesa dà luogo all'agevolazione se è direttamente collegata alla partecipazione dell’iniziativa e se è sostenuta dall’impresa nel periodo che decorre dalla data di adesione e termina 12 mesi dopo la data di inizio della stessa. Una spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo pagamento. 

Trattandosi di iniziative orientate alla ricerca di nuovi mercati, possono essere presentate domande relative ad iniziative con cadenze annuali e per le quali si sia già ottenuta una prima agevolazione, al massimo per due anni consecutivi. 

Per “nuovo mercato” si intende una Nazione, oppure un settore di mercato nei quali l’impresa richiedente i benefici non abbia fatturato una cifra annuale superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) o comunque superiore all’1,5% del fatturato complessivo dell’impresa registrato nell’anno precedente a quello dell’evento. 

Tali importi sono omnicomprensivi di qualsivoglia ricavo da vendita di prodotti, di servizi post vendita, di consulenza o quale conseguenza di qualunque altra possibile attività di internazionalizzazione. 

Nel caso in cui l’estensione territoriale della Nazione superi un milione di chilometri quadrati, il Comitato Tecnico Valutatore può accettare le suddivisioni nazionali inferiori. 

Nel caso si tratti di un evento di cui alla lettera h) non si applica quanto previsto al paragrafo precedente.

Incentivi fiscali per attività formativa

Agli Operatori Economici che effettuano investimenti in attività di formazione, ad esclusione dei corsi di formazione obbligatori per legge, è attribuito un credito d’imposta IGR nella misura del 25% delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta.

Il credito d’imposta IGR è riconosciuto ad ogni operatore economico fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000,00 e per un massimo di due esercizi nell’arco di un quadriennio.

Ogni operatore economico per poter godere del credito di imposta IGR deve presentare preventivamente al Centro di Formazione Professionale un Piano Formativo. Il Piano formativo deve contenere i seguenti elementi minimi:

  1. individuazione dei fabbisogni formativi dell’azienda;
  2. definizione di un piano di attività di formazione aziendale che soddisfi i fabbisogni formativi.

Al termine del periodo di formazione deve essere presentata al Centro di Formazione Professionale una relazione contenente una valutazione dell’attività di formazione effettuata.

Il Centro di Formazione Professionale, in relazione ai documenti presentati, rilascia, al termine del periodo sopra indicato, una specifica attestazione di validità del corso rispetto ai fabbisogni individuati che deve essere allegata, assieme ai documenti che dimostrano le spese sostenute, alla dichiarazione dei redditi al fine del godimento del credito di imposta IGR.

Il Centro di Formazione Professionale eleva la percentuale del credito di imposta IGR ad un massimo del 40% quando il Piano Formativo è finalizzato a formare lavoratori nei settori emersi come mancanti o strategici a livello di sistema.

Nel caso in cui, a seguito di controlli, si accerti l'indebito uso, anche parziale, del credito d’imposta IGR a causa dell’inammissibilità dei costi o per il mancato rispetto delle condizioni richieste, l’amministrazione pubblica provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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