Tassazione a San Marino
Aggiornato al 01 Dicembre 2025
Presupposto
Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta generale sui redditi. I soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio.
Definizioni
Devono intendersi per:
- Imposta: l’imposta generale sui redditi.
- Contribuente: il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie, ovvero, il soggetto che di fronte ad un fatto o un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, ricondotto al presupposto d’imposta, sia tenuto al pagamento di quest’ultima. Il contribuente assume la qualifica di sostituto d’imposta quando, è tenuto a prelevare l’imposta dovuta da un altro soggetto passivo ed a versarla all’Amministrazione tributaria frapponendosi nei rapporti fra questa ed i soggetti.
- Amministrazione tributaria: l’insieme degli uffici, degli organismi e delle autorità preposte all’attuazione delle disposizioni fiscali.
- Ufficio Tributario: l’Ufficio della Pubblica Amministrazione deputato alle attività di riscossione, controllo ed accertamento dell’imposta generale sui redditi.
- Persona fisica: l’individuo titolare di reddito. Rientrano nella presente definizione anche i lavoratori autonomi ed i titolari di attività economiche esercitate nella forma dell’impresa individuale, della società di persone e dell’associazione in partecipazione.
- Lavoratore transfrontaliero: qualsiasi lavoratore che, occupato nel territorio dello Stato, risiede nel territorio di un altro Stato dove rientra di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
- Persona giuridica: il soggetto di diritto costituito dal complesso organizzato di persone e beni, al quale la legge attribuisce la capacità giuridica.
- Operatore economico: il soggetto che, a prescindere dalla forma giuridica, è titolare di licenza o autorizzazione analoga tesa all’esercizio di una attività economica.
- Dimora: il luogo all’interno del territorio dello Stato nel quale un soggetto compie atti della vita privata, indipendentemente dal fatto che questa costituisca il luogo della sua residenza anagrafica nello Stato o il suo domicilio.
- Centro degli interessi vitali: la concentrazione all’interno del territorio dello Stato della prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto.
- Abitazione principale: l’abitazione ove il contribuente ha la propria residenza anagrafica, oppure, in assenza di residenza anagrafica, la propria dimora effettiva.
- Possessore: il proprietario del bene o il titolare di altro diritto reale sul medesimo o il conduttore in un contratto di locazione finanziaria.
- Gruppo di imprese: l’insieme delle società, residenti e non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, costituito dalla società controllante, o comunque in grado di esercitare un’influenza rilevante, e dalle (o dalla) società da questa direttamente o indirettamente controllate(a), o comunque sottoposte(a) ad influenza rilevante.
- Società controllate: quelle in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo; quelle in cui un’altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo; quelle su cui un’altra società ha il diritto, in virtù di una legge, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo.
- Società sottoposte a influenza rilevante: quelle in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo, a condizione che non vi sia un altro socio, estraneo al ‘‘Gruppo di imprese’’, che disponga della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ai medesimi fini.
- Parte correlata alla persona fisica: le società controllate dalla persona fisica nonché i famigliari quali il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado.
- Applicativo informatico: è la procedura informatica il cui accesso è reso possibile in via telematica al contribuente, o al soggetto da esso delegato, che consente di inserire e trasmettere le dichiarazioni fiscali e gestire i saldi a debito ed a credito d’imposta.
- Firma elettronica: costituisce il processo, tracciato dall’applicativo, con il quale l’utente, regolarmente registrato ed identificato, previo accreditamento, convalida le informazioni inserite.
- Utente: è il soggetto che accede all’applicativo, previa identificazione, inserisce le informazioni richieste e convalida i contenuti. L’utente può essere il contribuente tenuto ad assolvere agli obblighi di dichiarazione, il datore di lavoro, per l’espletamento degli obblighi, o uno dei soggetti delegati.
Periodo di imposta
L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
Soggetti passivi
L’imposta generale sui redditi si applica:
- alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti.
Si considerano residenti le persone fisiche per le quali, nel periodo fiscale di riferimento, si avvera almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
- dimorano per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato;
- hanno il centro degli interessi vitali nel territorio dello Stato.
Le società di persone non sono soggetti passivi d’imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione. Le associazioni tra professionisti sono assimilate alle società di persone.
Classificazione dei redditi
I redditi, ivi compresi quelli prodotti all’estero, sono classificati nel modo seguente:
- redditi di capitali;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro e da pensione;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. I proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione rientrano nei redditi di capitale qualora il contratto preveda esclusivamente l’apporto di capitale; in caso contrario si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Base imponibile
La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo, al netto degli oneri deducibili previsti, e con esclusione:
- dei redditi soggetti a tassazione separata;
- dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
- dei redditi esenti.
Per i contribuenti non residenti la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono a formare il reddito del contribuente, in quanto al medesimo imputati:
- i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati;
- i redditi altrui di cui abbia la libera disponibilità o l’amministrazione senza obbligo della resa dei conti.
Oneri deducibili
Dal reddito complessivo, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute, dal contribuente fiscalmente residente nel territorio dello Stato, anche per conto delle persone a carico, nel periodo d’imposta di riferimento le spese definite, debitamente documentate da fattura o documento equivalente e purché sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, quali strumenti elettronici, bonifici, assegni ovvero tracciate con SMaC Card.
Le deduzioni non spettano ove l’UO Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l’accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore. Le disposizioni possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare, altresì, le modalità di applicazione delle stesse.
L’UO Ufficio Tributario, nell’ambito dell’attività di controllo ed accertamento, deve disconoscere in tutto o in parte l’applicazione degli oneri deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso ovvero indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.
Detrazioni soggettive
Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche fiscalmente residenti si detraggono:
- euro 250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- euro 250,00 per ogni figlio a carico;
- euro 125,00 per i genitori ed i suoceri a carico anche se non conviventi;
- euro 125,00 per ogni altro familiare convivente a carico;
- euro 125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
Si considerano a carico:
- i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati, i minori in affidamento secondo quanto stabilito con decreto dell’Autorità giudiziaria;
- i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
Le persone indicate si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
Le detrazioni per i figli possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore. Le detrazioni per altri familiari sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
Le detrazioni sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
Alle persone fisiche fiscalmente residenti è riconosciuta una detrazione d’imposta sulle spese, di seguito elencate, debitamente documentate da fattura o documento equivalente, purché sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, quali strumenti elettronici, bonifici, assegni ovvero tracciate con SMaC Card, in misura pari al:
- 18 per cento delle spese per protesi dentarie, sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a euro 1.600,00, per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico;
- 15 per cento sul 50 per cento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione fino ad un importo massimo di euro 6.000,00, ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale del canone è elevata all’80 per cento qualora il locatario abbia un’età anagrafica inferiore ai trentacinque anni.
Dall’imposta sui redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli da lavoro dipendente e da pensione percepiti dai soggetti fiscalmente residenti in territorio e dai soggetti non residenti, si detrae un’imposta per le spese effettuate in territorio sammarinese per l’acquisto di beni e servizi, con la SMaC Card. La detrazione è riconosciuta, altresì, ai soggetti residenti, titolari di redditi sottoposti a tassazione ordinaria diversi dai redditi di lavoro dipendente.
Applicazione dell’imposta
L’imposta generale sui redditi è determinata applicando l’aliquota progressiva indicata. Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa l’imposta sui redditi diversi da quelli predetti è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni.
Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa la detrazione d’imposta prevista, relativa alle spese SMaC Card sostenute in territorio, si applica e si detrae esclusivamente dai redditi soggetti ad imposizione separata, nelle seguenti percentuali e modalità:
- il 18 per cento per l’importo massimo di euro 5.000,00 annui per i redditi imponibili fino ad euro 25.000,00;
- per i redditi imponibili superiori ad euro 25.000,00 e fino ad euro 50.000,00 la detrazione d’imposta è riconosciuta per un tetto massimo di euro 900,00, applicando alle spese SMaC Card sostenute l’aliquota percentuale calcolata in base al rapporto previsto;
- il 9 per cento per l’importo massimo di euro 10.000,00 annui per i redditi imponibili superiori ad euro 50.000,00.
Redditi prodotti all’estero e credito d’imposta
Se alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo.
In deroga, le imposte assolte all’estero a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino; tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all’estero e i ricavi complessivi.
Aliquote e scaglioni di imposta relativi all’imposizione dei redditi delle persone fisiche
| Scaglioni di reddito | Aliquota d’imposta |
|---|---|
| sino a €10.000,00 | 9% |
| da €10.000,01 a €18.000,00 | 13% |
| da €18.000,01 a €28.000,00 | 17% |
| da €28.000,01 a €38.000,00 | 21% |
| da €38.000,01 a €50.000,00 | 25% |
| da €50.000,01 a €65.000,00 | 28% |
| da €65.000,01 a €80.000,00 | 31% |
| Oltre €80.000,00 | 35% |
Gli scaglioni sono adeguati automaticamente ogni biennio in funzione dell’incremento dell’indice del costo della vita. La rivalutazione degli scaglioni di reddito non potrà comunque essere superiore a 6 punti percentuali. Il primo adeguamento è effettuato nel periodo di imposta 2028.
Aliquote relative all’imposizione dei redditi delle persone giuridiche
L’imposta generale sui redditi delle persone giuridiche è determinata applicando l’aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile calcolato.
In via straordinaria e meramente transitoria per i periodi d’imposta 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, l’imposta IGR sui redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa, delle persone giuridiche e gli emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società corrisposti a soggetti fiscalmente residenti è determinata applicando l’aliquota proporzionale nella misura del 18%, in luogo del 17%. Il maggior gettito fiscale derivante dal predetto aumento è destinato ad investimenti infrastrutturali per il paese ed alla diminuzione del debito pubblico.
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