NAVIGAZIONE MARITTIMA A SAN MARINO
IMMATRICOLAZIONE NAVALE
A SAN MARINO
- “Autorità”: l’Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima;
- “Registro”: il Registro Navale della Repubblica di San Marino;
- “Unità da Diporto”: le unità utilizzate per la navigazione a scopi ricreativi, anche qualora utilizzate a fini commerciali in quanto oggetto di contratti di locazione o noleggio.
Tale definizione comprende:
- “Natante da Diporto”: unità a remi e unità con lunghezza dello scafo inferiore ai 10 metri;
- “Imbarcazione da Diporto”: unità avente lunghezza dello scafo compresa tra i 10 ed i 24 metri;
- “Nave da Diporto”: unità avente lunghezza dello scafo superiore ai 24 metri.
“Unità’ Commerciale”: ogni altra unità diversa dalle Unità da Diporto ed impiegata nel trasporto di persone o cose, o altre attività commerciali;
- “Nave”: Unità da Diporto e Unità Commerciali indistintamente;
- “Rappresentante”: un mandatario, persona fisica residente o società avente sede legale nella Repubblica di San Marino nominato ai sensi dell’articolo 32 dal proprietario e dall’armatore, se diverso dal proprietario, della Nave immatricolata nel Registro e responsabile per le comunicazioni e notifiche con l‘Autorità. Nei casi di cui agli articoli 26 e 64 della presente legge il Rappresentante è nominato dal conduttore o utilizzatore in forza di contratto di locazione o di locazione finanziaria.
Attribuzioni e funzioni dell’Autorità
L’Autorità ha funzioni di gestione amministrativa e tecnica in materia di navigazione marittima sulle Navi battenti bandiera sammarinese. In particolare svolge le seguenti funzioni:
a) emana regolamenti, direttive e circolari;
b) predispone progetti normativi in materia;
c) rilascia titoli e certificazioni in materia marittima;
d) delega enti terzi ad operare per conto dell’Autorità nello svolgimento delle attività tecniche del settore marittimo;
e) controlla lo svolgimento delle attività marittime;
f) mantiene i rapporti con gli organismi tecnici internazionali del settore;
g )sorveglia e determina, anche per il tramite di enti o soggetti delegati, lo stato di navigabilità delle navi battenti la bandiera sammarinese;
h) cura la tenuta del Registro Navale;
i) emana, sospende, modifica o revoca ogni certificato, licenza, permesso, autorizzazione o qualsiasi altro provvedimento emesso in base alla presente legge o in base ai regolamenti dell’Autorità in caso di loro violazione o laddove richiesto al fine di garantire la sicurezza marittima;
l) esegue ispezioni a bordo nonché inchieste sui sinistri che coinvolgono le navi battenti bandiera sammarinese anche per il tramite di enti o soggetti delegati;
m) assume, in collaborazione con le autorità dello Stato nelle cui acque esse si trovano, i provvedimenti opportuni per il soccorso di ni immatricolate nel Registro di San Marino o per la rimozione o il recupero di relitti delle stesse;
n) irroga le sanzioni amministrative di propria competenza;
o) presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare sull’andamento del settore marittimo;
p) stabilisce le tariffe per i propri servizi.
L’Autorità è legalmente rappresentata dal suo Direttore Generale. Nello svolgimento delle loro funzioni il Dirigente Generale ed i dipendenti dell’Autorità assumono la qualifica di pubblici ufficiali.
Per lo svolgimento di alcune funzioni relative alla gestione ed alla promozione del Registro, l’Autorità potrà farsi assistere da soggetti terzi previa stipulazione di appositi accordi.
Registro Navale
Il Registro Navale tenuto dall’Autorità comprende le seguenti sezioni:
a) Sezione Commerciale contenente le immatricolazioni, trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti relativi alle Unità Commerciali;
b) Sezione Diporto contenente le immatricolazioni, trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti relativi alle Unità da Diporto.
Abilitazione di enti tecnici
L’Autorità nello svolgimento delle sue attività e funzioni può avvalersi, previa apposita abilitazione, di enti tecnici dotati di comprovata esperienza nel settore.
I requisiti e le procedure per l’abilitazione di enti tecnici sono specificati tramite apposito regolamento emesso dall’Autorità.
Lingua della documentazione
Tutta la documentazione richiesta dall’Autorità nello svolgimento delle sue funzioni può essere presentata in lingua italiana o in lingua inglese. Talenorma trova applicazione anche per ogni altro tipo di comunicazione rivolta all’Autorità.
L’Autorità può utilizzare la lingua inglese nell’espletamento di tutte le sue funzioni laddove richiesto o ritenuto maggiormente idoneo.
Applicabilità delle convenzioni internazionali
Le convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive dalla Repubblica di San Marino si applicano ai rapporti da esse disciplinati anche in mancanza degli elementi di internazionalità o dei collegamenti con uno Stato contraente richiesti dalle convenzioni stesse.
Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di Navi
In mancanza di collegamenti più stretti con un altro ordinamento o di una scelta della legge applicabile concordata dalle parti dopo l’evento, gli atti e i fatti verificatisi a bordo di una nave immatricolata nel Registro sono regolati dalla legge della Repubblica di San Marino.
Legge applicabile alla proprietà, ai diritti reali ed ai diritti reali di garanzia
La proprietà, i diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi sono regolati dalla legge dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave.
I privilegi speciali sulle navi sono regolati dalla Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali conclusa a Bruxelles il 10 aprile 1926 ed eventuali successive modifiche.
Legge applicabile ai poteri e doveri del comandante
I poteri ed i doveri del comandante della nave quale capo della spedizione marittima sono regolati dalla legge dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave.
Legge applicabile alla responsabilità dell’armatore
La responsabilità dell’armatore è regolata dalla legge dello Stato nel quale l’armatore ha la residenza abituale, se persona fisica, o la sede operativa principale, se persona giuridica.
Alla responsabilità dell’armatore per urto di navi si applicano la Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) ed eventuali successive modifiche.
Alla limitazione della responsabilità dell’armatore si applica la Convenzione di Londra del 19 novembre 1976 sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), come modificata dal Protocollo del 2 maggio 1996 ed eventuali successive modifiche.
Alla responsabilità del proprietario della nave per inquinamento da idrocarburi si applica la Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC), come modificata dai Protocolli del 29 novembre 1976 e del 27 novembre 1992 ed eventuali successive modifiche.
Legge applicabile ai contratti di lavoro
I contratti di lavoro del comandante e dell’equipaggio sono regolati dalla legge concordemente designata dalle parti o, in mancanza di tale designazione, dalla legge dello Stato nel quale l’armatore ha la residenza abituale, se persona fisica, o la sede operativa principale, se persona giuridica, salvo in ogni caso il rispetto delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ratificate e rese esecutive dalla Repubblica di San Marino.
Legge applicabile ai contratti relativi all’impiego commerciale delle navi
Al contratto di trasporto di cose via mare si applica la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, come modificata dai Protocolli del 23 febbraio 1968 e 21 dicembre 1979 ed eventuali successive modifiche.
Al contratto di trasporto di passeggeri via mare siapplica la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974, come modificata dai Protocolli del 19 novembre 1976, 29 marzo 1990 e 1 novembre 2002 ed eventuali successive modifiche.
Per quanto non disposto dalle convenzioni internazionali di cui ai precedenti commi di questo articolo, i contratti di locazione, noleggio, trasporto, rimorchio e gli altri contratti relativi all’impiego commerciale della nave sono regolati dalla legge concordemente designata dalle parti o, in mancanza di tale designazione, dalla legge dello Stato nel quale l’armatore ha la residenza abituale, se persona fisica, o la sede operativa principale, se persona giuridica.
I contratti di locazione finanziaria di navi ed i contratti di finanziamento funzionali all’acquisto o alla costruzione di navi sono regolati dalla legge concordemente designata dalle parti o, in difetto di tale designazione, dalla legge dello Stato nel quale il soggetto finanziatore ha la residenza abituale, se persona fisica, ovvero la sede principale se persona giuridica.
Le modalità di registrazione delle navi in costruzione, saranno definite con apposito Regolamento di attuazione, a cura dell’Autorità stessa.
Soccorso e avaria comune
Il soccorso operato da o a favore di navi immatricolate nel Registro è regolato dalla Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 ed eventuali successive modifiche.
L’avaria comune relativa a navi immatricolate nel Registro è regolata dalle Regole di York e Anversa nella formulazione vigente al momento del sinistro.
Scelta della legge applicabile
La scelta della legge applicabile deve essere espressa o risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto.
Competenza giurisdizionale
Il Tribunale della Repubblica di San Marino è competente in via esclusiva a decidere le controversie relative all’immatricolazione ed alla cancellazione di navi dal Registro nonché ad ogni altra trascrizione, iscrizione o annotamento in detto registro.
Deroghe alla giurisdizione
Fatte salve le norme inderogabili in materia di competenza giurisdizionale sammarinese, le parti possono concordare, mediante clausola scritta o in altra modalità conforme agli usi del commercio internazionale, la designazione della giurisdizione competente o degli arbitri competenti, in via esclusiva o alternativa, per le controversie relative ai rapporti in oggetto ad eccezione di quanto sopra.
Bandiera sammarinese
Sono considerate di nazionalità di San Marino ed autorizzate ad inalberare la bandiera di San Marino le navi immatricolate nel Registro.
I requisiti della bandiera sammarinese sono individuati attraverso specifico regolamento dell’Autorità.
Dati identificativi delle navi sammarinesi
Le navi sono identificate mediante:
a) il nome;
b) il numero di immatricolazione nel Registro;
c) la stazza;
d) il numero IMO.
Il nome deve essere approvato dall’Autorità.
La stazza deve essere certificata, in conformità alle vigenti normative internazionali da un ente abilitato dall’Autorità.
Requisiti per l’ammissione alla navigazione
Sono ammesse alla navigazione le navi:
a) immatricolate nel Registro;
b) in condizioni di navigabilità;
c) classificate al più alto livello per la corrispondente tipologia da un ente abilitato dall’Autorità.
Certificato di immatricolazione
L’ammissione alla navigazione è attestata dal rilascio, da parte dell’Autorità, del certificato di immatricolazione.
Il certificato di immatricolazione indica:
a) nome della nave;
b) tipologia della nave;
c) stazza lorda e stazza netta della nave;
d) numero di immatricolazione della nave nel Registro;
e) nome del proprietario;
f) nome dell’armatore, se diverso dal proprietario;
g) numero IMO.
Qualora venga modificato uno degli elementi di cui sopra, deve essere emesso un nuovo certificato di immatricolazione.
Vigilanza sul rispetto dei requisiti per l’ammissione alla navigazione
L’Autorità vigila sul permanere dei suddetti requisiti e, ove accerti il venir meno anche di uno solo di essi, fissa al proprietario un termine per ripristinare detti requisiti.
Decorso inutilmente il termine, l’Autorità sospende l’ammissione alla navigazione e dispone il ritiro del certificato di immatricolazione, fermi restando i poteri di sospensione e revoca.
Ritiro del certificato di immatricolazione
L’Autorità dispone il ritiro del certificato di immatricolazione in tutti i casi di cancellazione della nave dal Registro.
Immatricolazione di navi
Possono essere immatricolate nel Registro le navi che siano di proprietà:
a) dell’Ecc.ma Camera;
b) di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino;
c) di persone giuridiche residenti nella Repubblica di San Marino;
d) di persone fisiche o giuridiche non residenti che abbiano nominato un rappresentante nella Repubblica di San Marino.
In caso di comproprietà, i requisiti di cui sopra devono sussistere in relazione alla maggioranza delle quote.
Titolo per l’immatricolazione di navi
Il proprietario che intende iscrivere una nave nel Registro deve presentare domanda all’Autorità allegando:
a) originale o copia autentica del titolo di proprietà rappresentato da:
1 )atto pubblico;
2) scrittura privata autenticata;
3) sentenza;
4) denuncia di successione;
b) domanda di approvazione del nome;
c) documentazione attestante il possesso dei requisiti;
d) certificato di stazza;
e) certificato di cancellazione dal registro di precedente immatricolazione della nave o documentazione attestante l’avvenuta richiesta di cancellazione.
Locazione a scafo nudo
Possono essere temporaneamente immatricolate nel Registro le navi che siano in regime di sospensione dall’immatricolazione in un registro straniero e che siano concesse in locazione od in locazione finanziaria ad un soggetto in possesso dei requisiti.
In tal caso, in luogo del titolo di proprietà, alla domanda di immatricolazione nel Registro deve essere allegato l’originale o copia autentica del contratto di locazione o locazione finanziaria.
Il richiedente l’immatricolazione deve inoltre allegare alla domanda, in originale o copia autentica, dichiarazioni di consenso all’immatricolazione temporanea nel Registro da parte del registro di provenienza, del proprietario e dell’eventuale creditore ipotecario.
L’immatricolazione temporanea di cui al presente articolo ha una durata non superiore a quella del contratto di locazione o locazione finanziaria, eventualmente prorogata, ed in ogni caso non superiore a cinque anni.
Sospensione dell’immatricolazione
Il proprietario di nave immatricolata nel Registro può, nel caso la nave venga concessa in locazione od in locazione finanziaria, chiedere la sospensione temporanea dell’immatricolazione per consentire l’immatricolazione temporanea in altro registro da parte del conduttore o utilizzatore.
Alla domanda di sospensione devono essere allegati, in originale o copia autentica:
a) il contratto di locazione o locazione finanziaria;
b) la dichiarazione di consenso alla sospensione dell’immatricolazione da parte dell’eventuale creditore ipotecario.
La sospensione dell’immatricolazione di cui al comma 1 ha durata pari a quella del contratto di locazione o locazione finanziaria, eventualmente prorogata, ma comunque non superiore a cinque anni.
Richiesta di cancellazione di navi
L’Autorità procede alla cancellazione della nave dal Registro su richiesta del proprietario o, nei casi previsti, del conduttore o utilizzatore in forza di contratto di locazione o locazione finanziaria.
L’Autorità rilascia l’autorizzazione alla cancellazione purché non vi siano trascrizioni di sequestri o di pignoramenti, iscrizione di ipoteche o altri diritti di terzi.
In seguito all’accoglimento della domanda, l’Autorità dispone la cancellazione della nave dal Registro ed il ritiro del certificato di immatricolazione e dei documenti di bordo.
Casi ulteriori di cancellazione di navi
L’Autorità dispone inoltre la cancellazione della nave dal Registro ed il ritiro del certificato di immatricolazione e dei documenti di bordo:
a) quando vengono meno in capo al proprietario i requisiti e gli stessi non vengano ripristinati entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla diffida inviata al proprietario dall’Autorità;
b) in caso di vendita giudiziale della nave a San Marino o all’estero;
c) in caso di demolizione della nave;
d) in caso di perdita della nave.
Nel caso di cui alla lettera b) l’aggiudicatario deve depositare domanda di cancellazione allegando l’originale o copia autentica del provvedimento di aggiudicazione.
Nel caso di cui alla lettera c) il proprietario deve presentare domanda di cancellazione allegando certificato di demolizione rilasciato da ente abilitato dall’Autorità.
In relazione a quanto previsto alla lettera d) la nave si presume perita quando non se ne abbiano notizie per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
Tasse e diritti
I redditi generati da società sammarinesi che effettuano trasporto marittimo di persone o cose, o altre attività commerciali marittime attraverso l’impiego di navi battenti bandiera sammarinese, sono sottoposti a specifica imposizione per la cui attuazione e disciplina si rimanda ad apposito decreto delegato.
Imposta monofase
L’immatricolazione nel Registro costituisce presupposto per l’assolvimento dell’imposta monofase, salvo il caso di immatricolazione da parte dei soggetti indicati anche in riferimento alla locazione a scafo nudo, ovvero nel caso di trust iscritti nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino il cui disponente o beneficiario siano soggetti non residenti.
Nei casi di ricorrenza del presupposto per l’assolvimento dell’imposta monofase si applica l’aliquota agevolata nella misura del 6% abbattuta in funzione dei seguenti parametri:
a) per natanti ed imbarcazioni da diporto:
1) 50% per unità a vela di lunghezza superiore a 20,01 metri ed unità a motore di lunghezza superiore a 16,01 metri;
2) 35% per unità a vela di lunghezza tra i 10,01 ed i 20,00 metri ed unità a motore tra i 12,01 ed i 16,00 metri;
3) 20% per unità a vela di lunghezza fino a 10,00 metri ed unità a motore di lunghezza fino a 12,00 metri.
b) per navi da diporto:
1) 60 % per unità a vela di lunghezza inferiore a 35,01 metri ed unità a motore di lunghezza inferiore a 32,01 metri;
2) 70 % per unità a vela di lunghezza superiore ai 35,01 per unità a motore superiore a 32,01.
Le unità adibite alla navigazione diverse dalle unità da diporto, importate da società sammarinesi ed utilizzate per il trasporto marittimo di persone, cose o altre attività commerciali marittime, beneficiano dell’esenzione dall’assolvimento dell’imposta monofase.
Imposta straordinaria sui beni di lusso
L’imposta straordinaria sui beni di lusso istituita dall’articolo 54 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 non si applica alle Unità Commerciali.
Imposta sulle assicurazioni
Le assicurazioni riguardanti ogni nave immatricolata nel Registro sammarinese sono esentate dall’imposta sulle assicurazioni istituita dall’articolo 33 della Legge 21 dicembre 2012.
Recepimento convenzioni internazionali
a) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi conclusa a Bruxelles il 23 settembre 1910;
b) Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico conclusa a Bruxelles il 25 agosto 1924 e relativi Protocolli del 1968 e del 1979;
c) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali conclusa a Bruxelles il 10 aprile 1926;
d) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi in mare conclusa a Bruxelles il 10 maggio 1952;
e) Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico conclusa a Londra il 5 aprile 1966;
f) Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 conclusa a Londra il 23 giugno 1969;
g) Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 e relativo Protocollo del 1973 sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi concluso a Londra il 2 novembre 1973;
h) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC) conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 unitamente ai relativi Protocolli del 19 novembre 1976 e del 27 novembre 1992;
i) Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi (FUND) conclusa a Londra il 27 novembre 1992 unitamente al relativo Protocollo di Londra del 16 maggio 2003;
l) Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare conclusa a Londra il 20 ottobre 1972 (COLREG);
m) Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da Navi (MARPOL) conclusa a Londra il 2 novembre 1973 e relativo Protocollo del 1978 unitamente ai relativi Annessi;
n) Convenzione d’Atene del 1974relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli conclusa ad Atene il 13 dicembre 1974 e relativi Protocolli del 1978 e del 1990;
o) Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) conclusa a Londra il 1 novembre 1974 e relativi Protocolli del 1978 e del 1988;
p) Convenzione di Londra sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi (LLMC) conclusa a Londra 19 novembre 1976 e relativo Protocollo del 1976;
q) Convenzione internazionale sugli standarddi addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW) conclusa a Londra il 17 luglio 1978 come modificata nel 1995 e nel 2010;
r) Convenzione internazionale del 1989 sull’assistenza conclusa a Londra il 28 aprile 1989;
s) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (BUNKER OIL) conclusa a Londra il 23 marzo 2001;
t) Convenzione sul lavoro marittimo conclusa a Ginevra il 23 febbraio 2006.
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