DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANDBOX NORMATIVE
In attuazione dell’articolo 1, comma 11 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, la norma disciplina le modalità di svolgimento di attività utili alla realizzazione di progetti pilota finalizzati allo sviluppo innovativo del comparto economico.
Potere autorizzativo del Congresso di Stato
Il Congresso di Stato esercita il potere autorizzativo per l’avvio del progetto pilota mediante delibera, sulla base delle procedure e delle modalità stabilite.
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività di cui alla norma, il Congresso di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della Legge n.194/2023, può adottare decreti delegati e regolamenti sandbox, anche in deroga alla normativa vigente.
Il Congresso di Stato, nel concedere l’autorizzazione, ha facoltà di imporre limiti e condizioni per la realizzazione del progetto pilota, nonché di disporre obblighi per il soggetto promotore del progetto stesso.
L’autorizzazione concessa dal Congresso di Stato, ha una validità massima di ventiquattro mesi.
Nel caso in cui il Congresso di Stato conceda un’autorizzazione con una durata temporale inferiore ai ventiquattro mesi, il soggetto promotore ha facoltà di richiedere una proroga, con istanza motivata, del progetto sperimentale entro i ventiquattro mesi.
Decreti delegati e regolamenti sandbox
I decreti delegati e regolamenti sandbox sono strumenti normativi specificatamente dedicati ai progetti pilota autorizzati, secondo le disposizioni della norma.
I decreti delegati e regolamenti sandbox:
- possono prevedere disposizioni per disciplinare nuove materie, definire le condizioni e le modalità di svolgimento di attività anche innovative e con possibilità di derogare alla normativa vigente;
- hanno una validità pari alla sperimentazione del progetto pilota e comunque non superiore a mesi ventiquattro.
Al termine del periodo di sperimentazione e non oltre i ventiquattro mesi, si applica quanto di seguito previsto.
Le disposizioni vigenti nella repubblica di San Marino a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, del lavoro ovvero le disposizioni in materia penale non possono, in nessun caso, essere derogate. Non possono essere violati o elusi i vincoli inderogabili derivanti da obblighi internazionali.
Comitato d’Esame
È costituito il Comitato d’Esame per la valutazione dei progetti pilota sandbox.
Il Comitato d’Esame è composto da:
- il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio o un suo delegato, che lo presiede;
- il Segretario di Stato per gli Affari Esteri o un suo delegato;
- il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o un suo delegato;
- il Dirigente dell’Ufficio Attività Economiche.
Le sedute della Comitato d’Esame sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le decisioni della Comitato d’Esame sono adottate con votazione palese ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Il Comitato d’Esame è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
Il Comitato d’Esame presenta al Congresso di Stato una relazione annuale sullo stato di
avanzamento e sui risultati del progetto o dei progetti autorizzati ivi comprese le richieste di implementazione, di deroga o di esenzione normativa o procedurale, richieste ai fini del celere e sicuro sviluppo dell’attività di sperimentazione. Tale relazione non deve contenere nessun elemento ritenuto riservato dal soggetto promotore.
Requisiti dei soggetti promotori
I soggetti promotori, al fine di ottenere l’autorizzazione, devono avere i seguenti requisiti:
- se persone fisiche, devono risiedere nella Repubblica di San Marino o in uno Stato membro
dell’Unione Europea;
- se persone giuridiche, devono essere iscritte nel Registro delle società della Repubblica di San Marino o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- se soggetti esteri devono essere in possesso di apposita autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino ai sensi del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50.
Il soggetto promotore non deve essere Soggetto Inidoneo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, numero 8) della Legge n.47/2006 e successive modifiche
Qualora i progetti pilota siano promossi dal Congresso di Stato si applica la procedura diretta.
Requisiti del progetto pilota
Il progetto pilota, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
- la tecnologia, il prodotto, il servizio o il processo testato devono essere innovativi e devono
dimostrare potenzialità di fattibilità tecnica, economica o commerciale, o interesse a perseguire obiettivi di interesse generale o ad arricchire le conoscenze tecniche o scientifiche;
- le sperimentazioni non devono mettere a repentaglio la sicurezza di persone, animali e cose e
devono tutelare adeguatamente contro eventuali rischi per la salute e l'ambiente, nel rispetto della normativa applicabile.
Istanza
I soggetti promotori, devono presentare apposita istanza alla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, per il tramite dell’UO Ufficio Attività Economiche.
L’istanza di cui è assoggettata al pagamento di una tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio, di istruttoria e di presentazione della stessa, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), che deve essere versata in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro dell’importo all’UO Ufficio del Registro e Conservatoria.
Tale tassa, da assolversi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, è sempre dovuta per intero e non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell’istanza medesima. L’imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l’istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.
Il mancato pagamento della tassa, nelle modalità e nelle tempistiche stabilite, determina l’impossibilità di istruire la pratica. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, il mancato pagamento della tassa comporta il rigetto dell’istanza.
L’istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
- le informazioni sul promotore ed eventuale responsabile del progetto, nonché, su eventuali partner coinvolti, quali dati anagrafici, partecipazione, descrizione della società e tutti gli elementi utili ad individuare il soggetto promotore ed i relativi partner;
- la descrizione dettagliata del progetto pilota, dei suoi obiettivi, delle tecnologie e delle funzionalità testate, dell’eventuale luogo di realizzazione già individuato, dei finanziamenti ad esso destinati;
- la dichiarazione che il progetto pilota soddisfa i requisiti;
- il tempo di durata del progetto, un preliminare calendario di attuazione, i termini per la conclusione dell’attività di sperimentazione;
- i tempi dell’attività prodromica e preliminare, contestuale e successiva allo sviluppo del progetto, ivi compresi gli eventuali termini di costruzione, impiego, implementazione, montaggio, smontaggio, smaltimento di strumenti ovvero apparecchiature e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività in caso di successo, insuccesso, sospensione o interruzione della medesima;
- l'identificazione dei possibili rischi nella realizzazione del progetto, che possono, in particolare, portare alla sua interruzione, e dei relativi strumenti di mitigazione ovvero prevenzione, nonché gli elementi tecnici e finanziari che comprovano la capacità del promotore ed eventuale responsabile di portarlo a termine;
- le condizioni per lo svolgimento della sperimentazione che devono necessariamente comprendere: il rispetto della normativa applicabile; il tutoraggio, l’ispezione, il monitoraggio e la supervisione da parte del Comitato d’Esame; la predisposizione di rapporti di prova da parte del soggetto promotore con informazioni da definire compresi i risultati delle prove, gli ostacoli individuati e le proposte per superarli o mitigarli; la possibilità di condividere informazioni nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale, dei segreti aziendali e dei dati personali, nonché la sicurezza delle informazioni classificate da un'entità competente e in conformità con le disposizioni legali o regolamentari ad essa applicabili;
- proposte di indicatori di monitoraggio che permettano di valutare il concreto avanzamento e la concreta evoluzione del progetto;
- eventuali condizioni per la condivisione dei risultati e dei feedback.
Procedura per l’autorizzazione
Il Comitato d’Esame ha il compito di eseguire l’attività istruttoria delle istanze presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Il termine può essere interrotto in caso di richiesta all’istante, da parte del Comitato d’Esame, di chiarimenti o integrazioni. In caso di interruzione dell’istruttoria, il termine decorre nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di prima presentazione dell’istanza. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte dell’istante, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
L’attività istruttoria da parte del Comitato d’Esame comprende l’analisi dei requisiti formali dell’istanza ed un’analisi preliminare sull’ammissibilità del progetto pilota.
Il Comitato d’Esame, all’esito dell’attività istruttoria, redige una relazione contenente un proprio giudizio motivato in ordine al possibile accoglimento o rigetto dell’istanza. La relazione è trasmessa al Congresso di Stato per le determinazioni di competenza.
Il Congresso di Stato, ritenuto il progetto meritevole di accoglimento, autorizza il Comitato d’Esame a procedere alla fase successiva di analisi approfondita.
Durante l’analisi approfondita il Comitato d’Esame può avvalersi del supporto e delle
competenze di tutte le Segreterie di Stato, degli Uffici, enti o soggetti ritenuti competenti. L’attività di analisi approfondita può avere una durata variabile a seconda delle caratteristiche dei progetti, in ogni caso non superiore a tre mesi. Se ritenuto necessario, il Comitato d’Esame può richiedere ulteriori informazioni al proponente. La mancata trasmissione delle informazioni da parte dell’istante, nel termine indicato per la risposta, comporta il rigetto della domanda.
Al termine dell’analisi approfondita, il Comitato d’Esame relaziona al Congresso di Stato ai
fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di avvio del progetto.
Il Congresso di Stato autorizza il progetto pilota sulla base della relazione del Comitato d’Esame e di ulteriori elementi eventualmente in suo possesso, nonché sulla base della sua compatibilità con le esigenze economico e sociali della Repubblica di San Marino.
Il Comitato d’Esame, ottenuta l’autorizzazione, nomina, in sua rappresentanza, un team di lavoro, composto dagli uffici o enti competenti per materia, con il compito di affiancare durante la fase di sperimentazione il soggetto promotore nella propria attività. Il Comitato d’Esame ha la facoltà di integrare la composizione del team di lavoro con personale tecnico durante l’attività di sperimentazione, laddove sia necessario.
Ai fini della prosecuzione del progetto, all’ottenimento dell’autorizzazione al proponente è richiesto un pagamento di una tassa, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui non frazionabili, a supporto dell’attività di affiancamento attribuita in capo all’Amministrazione, che deve essere versata in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro dell’importo all’l’UO Ufficio del Registro e Conservatoria. Il mancato versamento della tassa, entro quindici giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, determina la decadenza del provvedimento autorizzativo. Resta fermo il diritto, in capo al soggetto promotore, di presentare una nuova istanza.
Fase di sperimentazione
A seguito dell’adozione della delibera di autorizzazione di avvio del progetto pilota da parte del Congresso di Stato, i soggetti promotori possono procedere con l’avvio della sperimentazione secondo le disposizioni, le indicazioni e gli eventuali limiti ed obblighi indicati dal Congresso di Stato e sotto il monitoraggio del Comitato d’Esame.
Il soggetto promotore del progetto pilota deve inviare, almeno ogni sei mesi, al Comitato d’Esame, un rapporto sullo stato di avanzamento delle sperimentazioni.
Il soggetto promotore, laddove l’attività di sperimentazione coinvolga soggetti terzi, ha l’obbligo di informare questi ultimi circa il carattere sperimentale dell'attività svolta o del servizio o prodotto reso.
Il soggetto promotore ha l’obbligo di rispettare tutte le indicazioni fornite dal Comitato d’Esame, durante la sperimentazione.
Non vi è l’obbligo da parte del soggetto promotore di fornire tutte quelle informazioni che sono identificabili quali segreti industriali o informazioni riservate, connesse all’attività di sperimentazione e di business. Resta fermo il dovere di riservatezza da parte del Congresso di Stato, del Comitato d’Esame e di tutti i soggetti dell’Amministrazione, società partecipate, enti o collaboratori che, a vario titolo diretto o indiretto, sono a conoscenza dell’attività di sperimentazione nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il soggetto promotore può proporre al Comitato d’Esame l’ulteriore implementazione, esenzione o deroga a norme o procedure non previste all’atto della presentazione del decreto delegato e del regolamento sandbox.
La sperimentazione cessa alla scadenza del periodo autorizzato. In caso di mancato rispetto del protocollo di sperimentazione e qualora sussistano rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente, o altri rischi relativi al settore oggetto di sperimentazione, la sperimentazione è sospesa fino al ripristino delle condizioni necessarie alla prosecuzione. Il mancato ripristino delle condizioni comporta la cessazione dell’attività e l’immediata revoca dell’autorizzazione.
Al termine della sperimentazione il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, anche sulla base delle relazioni del Comitato d’Esame, a seguito delle evidenze comunicate dal soggetto promotore del progetto, relaziona al Congresso di Stato ed al Consiglio Grande e Generale sui risultati dei decreti delegati e dei regolamenti sandbox anche al fine della eventuale modifica normativa.
Monitoraggio
Il Comitato d’Esame affianca e monitora l’attività posta in essere dal soggetto promotore ed in particolare recepisce tutte le richieste di implementazione, esenzione o deroga normativa o procedurale da parte del soggetto promotore, affinché le stesse siano sottoposte al Congresso di Stato per l’eventuale adozione del decreto delegato e del regolamento sandbox.
Il monitoraggio da parte del Comitato d’Esame si basa anche sugli indicatori di monitoraggio definiti al momento dell’autorizzazione. Gli indicatori di monitoraggio possono essere modificati in accordo tra il Comitato d’Esame ed il soggetto promotore nel corso della sperimentazione, laddove ciò sia necessario. Il Comitato d’Esame, per comprovate esigenze di interesse nazionale, ha facoltà di modificare o integrare i predetti indicatori.
Il Comitato d’Esame, al fine di garantire uno stretto monitoraggio dell’attività posta in essere dal soggetto promotore, ha facoltà di disporre e richiedere misure di controllo rafforzate, anche in relazioni ad eventuali aree di rischio della sperimentazione.
Nei confronti del Comitato d’Esame, fermi ed impregiudicati restando gli altri eventuali obblighi di vigilanza e ispezione giuridicamente applicabili, i soggetti promotori del progetto sono tenuti a:
- consentire e facilitare il libero accesso alle informazioni relative alle tecnologie, ai prodotti, ai servizi ed ai processi in fase di sperimentazione, nonché alle strutture in cui sono sviluppati;
- fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio ed ispezione;
- mantenere un archivio adeguatamente organizzato ed aggiornato, contenente tutti i documenti e le registrazioni rilevanti relativi alle prove effettuate, compresi i rapporti di ispezione ed altri elementi pertinenti, nelle condizioni in cui possono essere resi disponibili per l'accesso e la consultazione delle informazioni da parte di soggetti con poteri di vigilanza e controllo sulle sperimentazioni.
Responsabilità civile
La responsabilità civile, derivante dall’attività di sperimentazione, è in capo al soggetto promotore, rimanendo salvo il diritto di rivalsa del medesimo nei confronti di altri soggetti partecipanti al progetto.
Eventi dannosi
I soggetti promotori devono informare il Comitato d’Esame entro ventiquattro ore, dal momento in cui sono a conoscenza di un eventuale evento dannoso, nell'ambito delle sperimentazioni.
Fatte salve le competenze degli altri enti, ogniqualvolta incidenti o inconvenienti provochino danni rilevanti, il Comitato d’Esame analizza le circostanze dell'accaduto e trasmette al Congresso di Stato una relazione tecnica in merito allo stato degli spazi fisici, degli impianti, delle reti e dei sistemi, nonché, degli altri elementi rilevanti utilizzati dal soggetto promotore durante le prove di sperimentazione.
Le disposizioni lasciano impregiudicati gli altri obblighi in materia di notifica di eventi dannosi previsti dalla disciplina vigente.
Sanzioni amministrative pecuniarie
Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata cessazione o sospensione dell’attività da parte del proponente, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300,00 (trecento/00) ad euro 30.000,00 (trentamila/00).
Le sanzioni pecuniarie amministrative sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge n.68/1989 e successive modifiche.
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