Tassazione a San Marino
Presupposto
Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta generale sui redditi.
I soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio.
Definizioni
Devono intendersi per:
- Imposta: l’imposta generale sui redditi.
- Contribuente: il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie, ovvero, il soggetto che di fronte ad un fatto o un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, ricondotto al presupposto d’imposta, sia tenuto al pagamento di quest’ultima. Il contribuente assume la qualifica di sostituto d’imposta quando, è tenuto a prelevare l’imposta dovuta da un altro soggetto passivo ed a versarla all’Amministrazione tributaria frapponendosi nei rapporti fra questa ed i soggetti.
- Amministrazione tributaria: l’insieme degli uffici, degli organismi e delle autorità preposte all’attuazione delle disposizioni fiscali.
- Ufficio Tributario: l’Ufficio della Pubblica Amministrazione deputato alle attività di riscossione, controllo ed accertamento dell’imposta generale sui redditi.
- Persona fisica: l’individuo titolare di reddito. Rientrano nella presente definizione anche i lavoratori autonomi ed i titolari di attività economiche esercitate nella forma dell’impresa individuale, della società di persone e dell’associazione in partecipazione.
- Lavoratore transfrontaliero: qualsiasi lavoratore che, occupato nel territorio dello Stato, risiede nel territorio di un altro Stato dove rientra di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
- Persona giuridica: il soggetto di diritto costituito dal complesso organizzato di persone e beni, al quale la legge attribuisce la capacità giuridica.
- Operatore economico: il soggetto che, a prescindere dalla forma giuridica, è titolare di licenza o autorizzazione analoga tesa all’esercizio di una attività economica.
- Dimora: il luogo all’interno del territorio dello Stato nel quale un soggetto compie atti della vita privata, indipendentemente dal fatto che questa costituisca il luogo della sua residenza anagrafica nello Stato o il suo domicilio.
- Centro degli interessi vitali: la concentrazione all’interno del territorio dello Stato della prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto.
- Abitazione principale: l’abitazione ove il contribuente ha la propria residenza anagrafica, oppure, in assenza di residenza anagrafica, la propria dimora effettiva.
- Possessore: il proprietario del bene o il titolare di altro diritto reale sul medesimo o il conduttore in un contratto di locazione finanziaria.
- Gruppo di imprese: l’insieme delle società, residenti e non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, costituito dalla società controllante, o comunque in grado di esercitare un’influenza rilevante, e dalle (o dalla) società da questa direttamente o indirettamente controllate(a), o comunque sottoposte(a) ad influenza rilevante.
- Società controllate:
- quelle in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo;
- quelle in cui un’altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo;
- quelle su cui un’altra società ha il diritto, in virtù di una legge, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo.
- Società sottoposte a influenza rilevante: quelle in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo, a condizione che non vi sia un altro socio, estraneo al ‘‘Gruppo di imprese’’, che disponga della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ai medesimi fini.
- Parte correlata alla persona fisica: le società controllate dalla persona fisica nonché i famigliari quali il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado.
- Applicativo informatico: è la procedura informatica il cui accesso è reso possibile in via telematica al contribuente, o al soggetto da esso delegato, che consente di inserire e trasmettere le dichiarazioni fiscali e gestire i saldi a debito ed a credito d’imposta.
- Firma elettronica: costituisce il processo, tracciato dall’applicativo, con il quale l’utente, regolarmente registrato ed identificato, previo accreditamento, convalida le informazioni inserite.
- Utente: è il soggetto che accede all’applicativo, previa identificazione, inserisce le informazioni richieste e convalida i contenuti. L’utente può essere il contribuente tenuto ad assolvere agli obblighi di dichiarazione, il datore di lavoro, per l’espletamento degli obblighi, o uno dei soggetti delegati.
Periodo di imposta
L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
Soggetti passivi
L’imposta generale sui redditi si applica:
- alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti.
Si considerano residenti le persone fisiche per le quali, nel periodo fiscale di riferimento, si avvera almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta;
- dimorano per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato;
- hanno il centro degli interessi vitali nel territorio dello Stato.
Le società di persone non sono soggetti passivi d’imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.
Le associazioni tra professionisti sono assimilate alle società di persone.
Classificazione dei redditi
I redditi, ivi compresi quelli prodotti all’estero, sono classificati nel modo seguente:
- redditi di capitali;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro e da pensione;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
I proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione rientrano nei redditi di capitale qualora il contratto preveda esclusivamente l’apporto di capitale; in caso contrario si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Base imponibile
La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo, al netto degli oneri deducibili previsti, e con esclusione:
- dei redditi soggetti a tassazione separata;
- dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
- dei redditi esenti.
Per i contribuenti non residenti la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Concorrono a formare il reddito del contribuente, in quanto al medesimo imputati:
- i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati;
- i redditi altrui di cui abbia la libera disponibilità o l’amministrazione senza obbligo della resa dei conti.
Oneri deducibili
Dal reddito complessivo, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite, si deducono, se sostenute nel periodo d’imposta di riferimento:
- le spese effettuate nel territorio sammarinese per l’acquisto di beni o servizi purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento definiti con decreto delegato;
- le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell’Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera a) che precede;
- le passività deducibili previste dalle norme fiscali.
Le passività, di cui al punto a) di cui sopra, sono deducibili per l’importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l’importo della deduzione.
L’ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) di cui sopra, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.
Le deduzioni non spettano ove l’Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l’accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.
Le passività di cui al punto a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché dai lavoratori e pensionati transfrontalieri.
Le passività di cui al punto b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Le disposizioni possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente punto a).
L’Ufficio Tributario, nell’ambito dell’attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l’applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.
Detrazioni soggettive
Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
- euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
- euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
- euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
- euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
In riferimento alla lettera b) si considerano a carico:
- i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
- i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
Le detrazioni di cui alla lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
Le detrazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
Le detrazioni di cui sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
L’accertamento da parte dell’UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia, comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
Per i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e da pensione di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall’imposta euro 100,00 (cento/00).
Applicazione dell’imposta
L’imposta generale sui redditi è determinata applicando l’aliquota progressiva per scaglioni indicata.
Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa, l’imposta sui redditi diversi da quelli predetti è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni di cui al precedente, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Per i soggetti di cui al precedente comma gli oneri previsti si applicano e si deducono esclusivamente dai redditi non soggetti a tassazione separata.
Redditi prodotti all’estero e credito d’imposta
Se alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo.
In deroga, le imposte assolte all’estero a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino; tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all’estero e i ricavi complessivi, considerando eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione.
I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti per individuare l’applicazione dell’imposta ai non residenti e concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le medesime tipologie dei redditi interni.
Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
Agli effetti di quanto, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo ed in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che siano state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell’anno della sua presentazione; il credito per le imposte pagate all’estero non può eccedere l’ammontare dell’imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all’estero non coincida con quello in cui le imposte estere siano state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo, sempre in riferimento all’anno di competenza economica.
Eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all’estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione ove questo reddito sia stato dichiarato entro tre anni dall’esercizio di competenza.
Per le imposte pagate all’estero, la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito, anche l’imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.
Aliquote e scaglioni di imposta relativi all’imposizione dei redditi delle persone fisiche
Scaglioni di reddito | Aliquota d’imposta |
sino a €10.000,00 | 9% |
da €10.000,01 a €18.000,00 | 13% |
da €18.000,01 a €28.000,00 | 17% |
da €28.000,01 a €38.000,00 | 21% |
da €38.000,01 a €50.000,00 | 25% |
da €50.000,01 a €65.000,00 | 28% |
da €65.000,01 a €80.000,00 | 31% |
Oltre €80.000,00 | 35% |
Gli scaglioni sono adeguati ogni biennio in funzione dell’incremento dell’indice del costo della vita.
Dal reddito imponibile, si deduce un importo massimo di €9.000,00. Tale deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di €40.000,00, diminuito del reddito di cui al capoverso che precede, e l’importo di €31.000,00. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Aliquote relative all’imposizione dei redditi delle persone giuridiche
L’imposta generale sui redditi delle persone giuridiche è determinata applicando l’aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile calcolato.
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