Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

CONVENZIONE TRA ITALIA E SAN MARINO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana, di seguito denominati Stati contraenti, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali e per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione, nonché per assicurare che i vantaggi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
  2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
  3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
  4. per quanto concerne la Repubblica di San Marino:
  • l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali “imposta sammarinese”); b) per quanto concerne la Repubblica Italiana:

  • l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • l’imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).

  1. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  2. il termine “Italia” designa la Repubblica italiana
  3. il termine “San Marino” designa la Repubblica di San Marino;
  4. le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, San Marino o l’Italia;
  5. il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
  6. il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  7. le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  8. l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  9. il termine “nazionali” designa:
  • le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
  • le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  1. l’espressione “autorità competente” designa:
  • per quanto concerne l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze.
  1. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENZA

  1. Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

  1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  2. detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  3. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  4. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
  5. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
  6. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
  2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
  3. una sede di direzione;
  4. una succursale;
  5. un ufficio;
  6. un’officina;
  7. un laboratorio;
  8. una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  9. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
  10. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
  11. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  12. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  13. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  14. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
  15. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  16. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.
  17. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
  18. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

  1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  2. L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
  3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

  1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
  2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
  3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
  4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
  5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
  6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
  7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

  1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
  3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

  1. Allorché
  2. un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
  3. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
  4. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato
  • e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell’impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un’apposita rettifica all’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili.

Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 10

DIVIDENDI

  1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
  3. lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
  4. il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

  1. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
  2. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
  3. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
  3. lo 0 per cento dell’ammontare lordo degli interessi se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;
  4. il 13 per cento dell’ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

  1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
  2. il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
  3. gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
  4. gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
  5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
  6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.

In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

  1. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
  2. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

  1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
  3. lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei canoni se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
  4. il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

  1. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
  2. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
  3. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
  4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

  1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
  2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
  3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

  1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
  2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO DIPENDENTE

  1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  3. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato, e
  4. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  5. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
  6. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

  • compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

  1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo

siano corrisposti non all’artista o sportivo direttamente, ma ad un’altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate.

Articolo 18

PENSIONI

  1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
  3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
  4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all’atto della cessazione dell’impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
  2. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:
  • ha la nazionalità di questo Stato; o
  • non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  1. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
  3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI INSEGNANTI RICERCATORI

  1. Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca è intrapresa non nell’interesse pubblico ma nell’interesse privato di una o più persone specifiche.

Articolo 21

STUDENTI ED APPRENDISTI

  1. Le somme provenienti dall’estero che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione di carattere tecnico, professionale, o aziendale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione, non sono imponibili in questo Stato per un periodo di tempo che è ragionevolmente o usualmente necessario per completare l’istruzione o l’apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godrà dei benefici previsti dal presente paragrafo per più di 5 anni dall’inizio di tale istruzione o apprendistato.
  2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i servizi resi nell’altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
  3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

  1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
  2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili a San Marino, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo

  • della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata a San Marino ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

  1. Per quanto concerne San Marino:

Se un residente di San Marino possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, San Marino, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, San Marino deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Italia ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta sammarinese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato a San Marino ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione sammarinese.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

  1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno

o di entrambi gli Stati contraenti.

  1. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
  2. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
  3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.

Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

  1. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
  2. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
  3. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
  4. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l’incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreché il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L’istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.

La Commissione arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE.

La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.

Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, detto/i contribuente/i è/sono tenuto/i a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.

  1. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato nominato il Presidente. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. Le misure così adottate possono essere non conformi al parere della Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi dall’emissione del parere da parte della Commissione arbitrale le autorità competenti delle Parti non abbiano raggiunto un accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto parere e dargli esecuzione.

  1. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
  2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
  3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
  4. di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  5. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  6. di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
  7. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
  8. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

  1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
  2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
  3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

  1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non riceverà il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell’altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residente o qualunque persona collegata a tale residente era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
  2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione della normativa interna concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell’altro Stato contraente.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo previste e le sue disposizioni si applicheranno:

  1. con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e
  2. con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

  1. con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
  2. con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione con annesso Protocollo aggiuntivo.

Per il Governo della Repubblica di San Marino | Per il Governo della Repubblica italiana


FATTO a Roma, il 21 marzo 2002, in duplice originale nella lingua italiana.

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati Contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

  1. I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dell’Articolo 4 della Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi.
  2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell’Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l’attività della stabile organizzazione.
  3. Per quando concerne l’Articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
  4. gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
  5. gli utili derivanti dall’impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
  6. Con riferimento al paragrafo 4 dell’Articolo 10, al paragrafo 5 dell’Articolo 11, al paragrafo 4 dell’Articolo 12, ed al paragrafo 2 dell’Articolo 22, l’ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
  7. Con riferimento all’Articolo 11 le disposizioni della Convenzione non ostano all’applicazione dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004. Pertanto, considerato l’Articolo 12, paragrafo 2, del richiamato Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, nonché il paragrafo 4 del relativo Memorandum d’intesa, le disposizioni di cui all’Articolo 26 “Scambio di informazioni”, come modificato dall’Articolo IV del Protocollo della Convenzione, si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino.
  8. In relazione alle disposizioni dell’Articolo 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza.

La Repubblica Italiana assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalità che saranno stabilite con legge ordinaria.

La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia.

  1. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d’Italia o alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e all’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

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