Tassazione Trust a San Marino
Definizioni
- «bene», qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica;
- «beni in trust», i beni oggetto di trust ai sensi dell’articolo 12 della legge sui trust;
- «legge», la presente legge e le sue successive modifiche e integrazioni;
- «legge sui trust», la legge della Repubblica di San Marino regolante l’istituto del trust e le sue successive modifiche e integrazioni;
- «periodo d’imposta», ciascun anno solare, ovvero, se diverso, ciascun periodo di amministrazione del trust di durata non superiore a dodici mesi;
- «trustee autorizzati», i trustee che hanno ricevuto autorizzazione all’esercizio dell’ufficio ai sensi della legge sui trust;
- «valore normale», il valore determinato:
- per le azioni, le obbligazioni e le altre attività finanziarie negoziate in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese solare antecedente la data di riferimento;
- per le altre azioni, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del capitale economico della società o dell’ente, ovvero, per le società o enti dinuova costituzione, al valore economico complessivo dei conferimenti;
- per le obbligazioni e le altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei precedenti punti (I) e (II), in via comparativa rispetto al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo;
- per i beni diversi da quelli indicati nei precedenti punti (I), (II) e (III) e per i servizi, sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Imposta sui redditi dei trust
Il trust è soggetto passivo dell’imposta sui redditi dei trust.
L’aliquota dell’imposta sui redditi dei trust è quella prevista della Legge 16 dicembre 2016 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta sui redditi dei trust gravano sul trustee, ilquale è solidalmente responsabile dell’obbligazione tributaria del trust.
Rendicontazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del trust
Ai fini dell’applicazione della norma, il trustee deve tenere la contabilità dei fatti amministrativi che interessano ibeni di ogni trust di cui ricopre l’ufficio di trustee. Le scritture contabili devono essere tenute, separatamente perogni trust, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, essendo dirette a seguire analiticamente levariazioni intervenute nella consistenza dei beni in trust.
Il trustee redige l’inventario dei beni in trust, unitamente a una relazione scritta contenente il riepilogo dellaconsistenza e della composizione dei predetti beni in trust dalla data in cui il trust inizia ad avere effetto, ai sensidell’articolo 10 della legge sui trust e, successivamente, almeno ogni dodici mesi, dando altresì evidenza, in tale sede,degli eventi modificativi che hanno interessato i predetti beni. L’inventario deve essere redatto in modo tale dadistinguere il capitale rispetto ai proventi e ai frutti derivanti dai beni in trust.
Il trustee deve redigere un prospetto riepilogativo dei predetti proventi e frutti realizzati e incassati dal trust inciascun periodo d’imposta.
L’inventario periodico e il prospetto riepilogativo dei proventi e dei frutti realizzati e incassati dal trust devono essereredatti e sottoscritti dal trustee entro cinque mesi dalla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta.
Determinazione del reddito imponibile del trust
Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività dell’80 per cento all’ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d’imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.
Il coefficiente di redditività di cui al paragrafo precedente è tuttavia pari al dieci per cento qualora il trustee li reinvesta, e non li distribuisca, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione non è esercitabile con riferimento ai proventi e i frutti derivanti dai beni in trust che siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto 24 gennaio 2005 n.2.
In deroga a quanto previsto ai paragrafi precedenti, è sempre possibile determinare il reddito imponibile del trust in modo analitico, senza applicazione di nessun coefficiente di redditività, deducendo da tutti i proventi e frutti derivanti dai beni in trust i costi inerenti all’amministrazione e gestione dei beni in trust sostenuti e pagati nell’anno solare, che devono essere documentati ed indicati in un prospetto riepilogativo allegato alla dichiarazione dei redditi.
Per i redditi derivanti da beni immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino e inclusi tra i beni in trustsi applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dalla 16 dicembre 2016 n.166 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nelterritorio della Repubblica di San Marino. I redditi prodotti per effetto della titolarità di diritti relativi ai predetti beniimmobili concorrono, con il reddito determinato ai sensi dei paragrafi precedenti, alla formazione del redditocomplessivo del trust.
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili dalle imposte sul reddito dovute dal trust a norma della 16 dicembre 2016 n.166 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti stabiliti ai paragrafi precedenti.
Ritenute sugli atti di attribuzione di proventi e frutti
All’atto dell’attribuzione ai beneficiari fiscalmente non residenti di proventi e di frutti derivanti dai beni in trust,definiti da apposito decreto reggenziale, il trustee opera una ritenuta a titolo d’imposta del quindici per cento sullesomme o sul valore normale dei beni attribuiti. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta, iltrustee comunica all’Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino la cittadinanza e la residenza deglieffettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni eseguite nel corso dello stesso, nonché l’ammontare dellecorrispondenti ritenute operate.
Il trustee non opera tuttavia alcuna ritenuta laddove, entro due mesi dalla chiusura del periodo d’imposta in cui sianointervenute le attribuzioni di proventi e di frutti derivanti da beni in trust, di cui al primo comma, comunichi altresìall’Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino le generalità degli effettivi beneficiari economicidelle predette attribuzioni, indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e ogni altro dato o informazione richiesta.
In caso di attribuzioni a favore di beneficiari fiscalmente residenti di proventi e di frutti derivanti dai beni intrust, il trustee è tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino, entro duemesi dalla chiusura del periodo d’imposta in cui le stesse siano intervenute, le generalità degli effettivi beneficiarieconomici delle predette attribuzioni, indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza e ogni altro dato o informazionerichiesta.
Le norme di cui ai paragrafi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di distribuzione finaledei beni in trust, sebbene con esclusivo riferimento ai proventi e ai frutti derivanti dai predetti beni.
Le modalità di esecuzione delle comunicazioni sono individuate con decreto reggenziale.
Il versamento delle ritenute dovrà avvenire entro il bimestre successivo a quello della loro applicazione.
Presentazione della dichiarazione dei redditi dei trust. Versamento dell’imposta sui redditi dei trust. Accertamento dell’imposta sui redditi dei trust
Entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta il trustee presenta la dichiarazione dei redditi diogni trust di cui ricopre l’ufficio di trustee e provvede al versamento dell’imposta sul reddito dei trust liquidata in conformità alle previsioni della legge.
Le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo precedente e di versamento dell’imposta sulreddito dei trust sono individuate con decreto reggenziale.
L’atto di accertamento d’ufficio o in rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre delsecondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione cuil’accertamento si riferisce. In caso di omessa dichiarazione o di nullità della stessa l’atto di accertamento deveessere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Altre tasse ed imposte del trust
Nessun altro tributo, al di fuori di quelli previsti, è dovuto per gli atti di disposizione a titolo gratuito, compiuti daldisponente in favore del trustee, oppure mediante i quali i beni in trust o i proventi e i frutti derivanti da beni in trustsono attribuiti ai beneficiari, anche in sede di distribuzione finale dei medesimi, fatta eccezione:
- per la tassa di iscrizione dell’estratto dell’atto istitutivo del trust al Registro dei trust, pari a Euro 500,00;
- per la tassa annuale di mantenimento dell’iscrizione del trust nel predetto Registro, pari a Euro 250,00;
- per la tassa di iscrizione delle modifiche delle previsioni contenute nell’estratto trascritto nel predetto Registro, pari aEuro 150,00;
- per l’imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, relativa alla importazione di merci e servizi connessi nella Repubblica di San Marino;
- per l’imposta di registro di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, relativa agli atti ditrasferimento di immobili siti nella Repubblica di San Marino in favore dei beneficiari, i quali, indipendentemente dal fattoche siano a titolo oneroso o gratuito, sono comunque soggetti alle formalità della registrazione, mediante ilpagamento dell’imposta prevista al n.1, Tariffa “A”, allegata alla citata legge e successive modifiche.
Tutti gli atti relativi al trust, diversi da quelli per i quali la legge prevede altrimenti, sono soggetti a registrazione in esenzione da imposta.
Il versamento delle tasse di iscrizione avviene a cura del soggetto che ha provveduto alla richiesta di iscrizionedell’estratto, ovvero di modifica del medesimo. Al versamento della tassa annuale provvede il trustee entro il 31gennaio di ogni anno. Il versamento delle imposte di importazione e registro avviene nei modi e nei tempi previsti dallerispettive leggi di riferimento.
Per quanto non disposto, si applicano le norme in materia di prescrizione, accertamento, riscossione e sanzioni amministrative e penali previste per le società e gli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
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